Sentenza 30 marzo 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che abbia ritenuto, con un giudizio fondato su argomenti giuridici, che fosse priva di valore la revoca della rinuncia al principio di specialità dell'estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2011, n. 21236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21236 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO MB - Presidente - del 30/03/2011
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1194
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 49338/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI BE N. IL 03/05/1954;
avverso la sentenza n. 2360/2010 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 26/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26.4.2010 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso presentato da FI BE avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 2.3.2009. Dalla suddetta sentenza di questa Corte di cassazione risulta che la difesa di AD, come primo motivo di ricorso, aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, in quanto la Spagna non aveva concesso l'estradizione in ordine ai reati per i quali si era proceduto in quel processo. Il ricorrente aveva fatto presente che era stato tratto in arresto in Spagna il 14.1.2005 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro procedimento;
che in relazione ai reati giudicati con la sentenza 2.3.2009 non risultava ne' richiesta ne' concessa l'estradizione dalla Spagna;
che negli interrogatori in data 27.5.2005 e 27.12.2005 aveva espressamente dichiarato di non accettare l'estensione dell'estradizione. Risulta altresì dalla menzionata sentenza di questa Corte che la difesa di AD, con motivi aggiunti, aveva fatto presente alla Corte di cassazione che l'estensione della estradizione si era perfezionata in data 25.4.2006, in epoca successiva al deposito nella Cancelleria del GIP della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente nullità della sentenza impugnata e degli atti che l'avevano preceduta.
Dalla lettura della motivazione della menzionata sentenza in data 26.4.2010 si evince anche che questa Corte ha preso in esame la questione di improcedibilità dell'azione penale per asserita mancanza di estradizione dalla Spagna e che ha stabilito che il principio di specialità invocato dal ricorrente non trovava applicazione, in quanto l'imputato aveva rinunciato alla clausola di specialità, accettando di essere consegnato secondo l'estradizione semplice, prevista dall'art. 66 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in vigore tra Italia e Spagna. AD MB ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis c.p.p., avverso la sentenza di questa Corte in data 26.4.2010, sostenendo che solo per una svista o un equivoco la Corte di Cassazione aveva potuto ritenere che egli avesse rinunciato alla clausola di specialità.
Era stato tratto in arresto in Spagna in data 14.1 .2005 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro processo;
come risultava dagli atti compiuti davanti al Giudice spagnolo, non aveva rinunciato al principio di specialità;
interrogato in Italia il 27.5.2005 e il 27.12.2005 aveva dichiarato di non accettare l'estensione dell'estradizione.
Ha fatto, infine, presente che in altri processi nei suoi confronti, nei quali si era proposta la stessa situazione di fatto, la Corte di Cassazione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (V. Sez. U. sent. N. 16103 del 27.3.2002, Rv. 221280). Nel caso in esame il ricorrente non prospetta un errore di fatto, a causa del quale la Corte di cassazione avrebbe ritenuto erroneamente esserci stata da parte dell'AD una rinuncia alla clausola di specialità, ma un errore di giudizio, contestando, in sostanza, l'interpretazione compiuta dalla Corte di cassazione dell'istituto della revoca.
AD, in sede di audizione in data 15.1.2005 dinanzi all'Autorità giudiziaria spagnola, aveva rinunciato per iscritto al principio di specialità, accettando di essere consegnato all'Italia secondo l'estradizione semplice.
Il giorno stesso, però, una volta tradotto in carcere, aveva fatto presente per telefono al Cancelliere dell'Autorità giudiziaria spagnola che non era sua intenzione rinunciare al principio di specialità, e il Cancelliere aveva apposto una postilla nella nota sottoscritta da AD, con la quale attestava che lo stesso aveva revocato la rinuncia al principio di specialità. La Corte di cassazione, alla quale è stata rappresentata negli esatti termini la descritta situazione, ha ritenuto che la rinuncia al principio di specialità non fosse revocabile "trattandosi di un atto da considerare alla stregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, non potendosi far discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatesi a seguito di tale manifestazione di volontà" (V. pag. 45 della sentenza della Corte di cassazione in data 26.4.2010). Risulta evidente che la Corte di cassazione ha ritenuto, con un giudizio fondato su argomenti giuridici, che fosse priva di valore la revoca della rinuncia al principio di specialità, e quindi nel caso di specie non può trovare alcuna applicazione l'art. 625-bis c.p.p., rimedio straordinario introdotto per eventuali errori di fatto in cui può incorrere il giudice di ultima istanza nella lettura degli atti. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011