Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
Nel processo minorile, l'anticipazione da parte dell'Erario del compenso spettante al difensore nominato d'ufficio è dovuta, a norma degli artt.1, comma 5,e 10 della legge n.217 del 1990, sino a quando il soggetto indagato o imputato è minorenne. Pertanto, qualora nel corso del procedimento il soggetto divenga maggiorenne, pur se il beneficio in questione non viene immediatamente meno, stante l'esigenza di garantire la continuità della difesa, esso tuttavia va riconosciuto sino al compimento della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento della maggiore età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2000, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 14/01/2000
1. Dott. RIZZO AL Consigliere SENTENZA
2. " AM LA " N. 137
3. " SI AL " REGISTRO GENERALE
4. " GR RL " N. 21870/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL S. Rizzo Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento
Con provvedimento del 28.3.98 il Tribunale per i minorenni di Salerno liquidava all'avvocato Pasquale Esposito, quale difensore di ufficio di OC ON, sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 519 c.p., la somma di L. 385.000, oltre IVA e CA, a norma di quanto disposto dall'art. 1 co 5 L. 30.7.90 n. 217. Contro il provvedimento il PM proponeva ricorso e lo stesso Tribunale, con ordinanza dell'1.10.98, rigettava l'impugnazione. Avverso tal'ultimo provvedimento il PM ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 1 co 5 L. 217/90, dato che l'avv. Esposito aveva prestato la sua attività professionale a favore del OC quando costui era maggiorenne e che a nulla rilevava che il OC fosse minorenne allorché il suo nominativo era stato iscritto nel registro degli indagati.
Motivi della decisione
La norma di cui all'art. 1 co 5 L. 217/90 dispone che, nel caso di processo penale a carico di minorenne, l'autorità procedente è tenuta a nominare allo stesso un difensore cui è corrisposto un compenso a spese dello Stato.
Dal testo della norma si evince anzitutto che il patrocinio è riconosciuto non già a colui che era minorenne al tempo del commesso reato ma a colui che continua ad essere tale durante il processo contro di lui promosso.
Come secondo rilievo è da osservare che seppur la norma riconosce il patrocinio a spese dello Stato a favore del minorenne sottoposto a processo penale, un tale diritto spetta non solo a chi ha assunto la qualità di imputato ma anche al minorenne sottoposto da indagini preliminari, considerato quanto disposto dall'art. 7 L. 217/90 e considerato altresì che l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie che la legge riconosce all'imputato. Quindi il diritto al gratuito patrocinio sorge a favore del minorenne non solo al momento in cui il suo nominativo è iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., come affermato dall'ordinanza impugnata, ma ancor prima nel corso dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria se in tale fase ha già assunto la veste l'indagato. Deve però osservarsi che in materia di patrocinio a spese dello Stato vige il principio desumibile da quanto disposto dall'art. 10 L.217/90 per cui un tale diritto spetta sino a quanto perdurano le condizioni che lo legittimano.
Ne consegue che la norma di cui all'art. 1 co. 5 L. 217/90 trova applicazione sino a quando il soggetto indagato o imputato è minorenne.
Ciò comporta che, nel caso in cui nel corso del procedimento il soggetto diventa maggiorenne, seppur il gratuito patrocinio non viene immediatamente meno, stante l'esigenza di garantire la continuità della difesa, esso tuttavia va riconosciuto sino al compimento della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento della maggiore età.
Per altro verso perché l'art. 1 co. 5 L. 217/90 trovi applicazione è necessario che l'indagato o imputato sia minorenne alla data in cui a lui è nominato il difensore di ufficio. Se infatti a tale data è maggiorenne, è da escludere il patrocinio a spese dello Stato non sussistendo la condizione idonea a legittimarlo.
Or poiché nel caso in esame alla data in cui al OC fu nominato il difensore di ufficio il predetto era minorenne, dato che il decreto di nomina è stato emesso il 29.5.96, correttamente il Tribunale ha liquidato il compenso al difensore e pertanto il ricorso va rigettato perché infondato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2000