Sentenza 28 febbraio 2003
Massime • 1
In materia di imposte sui redditi, la dichiarazione annuale dei redditi presentata nei termini di legge a correzione della precedente, che conteneva indicazioni fraudolente in ordine ai costi sopportati dal dichiarante, fondate su fatture corrispondenti ad operazioni inesistenti, non fa venir meno la configurabilità del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di reato di pericolo, che si consuma istantaneamente, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi contenente le indicazioni fraudolente, per cui resta del tutto irrilevante che la condotta illecita non risulti idonea a determinare un danno erariale con conseguente vantaggio per il contribuente.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 19781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19781 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
Dott. Claudio Vitalone Consigliere
Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DR ZO, difensore di fiducia di:
NI LO, n. a Martinengo il 3/1/1951;
avverso la sentenza in data 5/3/2002 dei G.U.P. del Tribunale di Bergamo, con la quale è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., al predetto NI la pena di mesi tre di reclusione,
sostituita con quella pecuniaria di euro 3.420.00 di multa, in relazione all'imputazione di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 2, comma primo, del D.L.vo n. 74/2000;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato al NI la pena stabilita dall'accordo delle parti in relazione al reato di cui agli art. 81 c.p.v. cp. e 2, comma primo, del D.L.vo n. 74/2000, ascrittogli per avere indicato., quale legale rappresentante della S.r.l. Automax, nella dichiarazione relativa alle imposte sui, redditi prodotti nell'anno 1999 costi fittizi per un ammontare di L. 250.000.000 oltre IVA, utilizzando la fattura di corrispondente importo emessa per operazioni inesistenti dalla S.r.l. Immobiliare Sibilla.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., osservando che il NI aveva provveduto, entro i termini previsti dalla legge, a presentare una nuova dichiarazione dei redditi, sostitutiva della prima, nella quale non aveva più tenuto conto della fattura di cui alla contestazione, di talché il giudice di merito non avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 74/2000. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 74/2000 è un reato di pericolo (cfr. sia pure con riferimento alla corrispondente fattispecie criminosa di cui all'art. 4 della L. n. 516/82 sez. III 199010902. Corti. riv. 185037 ed altre) ed ha natura istantanea - come rilevato dal P.G. nella sua requisitoria -, per cui si consuma nel momento in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi contenente indicazioni fraudolente in ordine ai costi sopportati dal dichiarante. fondate su fatture corrispondenti ad operazioni inesistenti , di talché a nulla rileva il fatto che detta dichiarazione non risulti idonea ad determinare un danno erariale con il conseguente vantaggio che il contribuente intendeva perseguire.
La presentazione da parte di colui che ha commesso il reato di una successiva dichiarazione, sia pure nei termini previsti dalla legge per la presentazione annuale, correttiva di quella fraudolenta, pertanto, non costituisce una causa di non punibilità del reato, già perfezionatosi, la cui sussistenza avrebbe potuto esclusivamente determinare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'invocato art. 129 c.p.p.. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue a carico del ricorrente l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente NI LO al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APRILE 2003.