Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 19781
CASS
Sentenza 28 febbraio 2003

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Massime1

In materia di imposte sui redditi, la dichiarazione annuale dei redditi presentata nei termini di legge a correzione della precedente, che conteneva indicazioni fraudolente in ordine ai costi sopportati dal dichiarante, fondate su fatture corrispondenti ad operazioni inesistenti, non fa venir meno la configurabilità del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di reato di pericolo, che si consuma istantaneamente, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi contenente le indicazioni fraudolente, per cui resta del tutto irrilevante che la condotta illecita non risulti idonea a determinare un danno erariale con conseguente vantaggio per il contribuente.

Commentario1

  • 1Voluntary Disclosure, ravvedimento operoso e acquiescenza. Quale strada percorrere?
    https://www.dirittobancario.it/ · 18 marzo 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 19781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19781
Data del deposito : 28 febbraio 2003

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