Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
AUG. ND RA VIS ROMA 13 REPUBBLICA ITALIANA 33044 3534/02 MANZANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO JUDINE. CORTE SUPRE Oggetto A I R SEZIONI UNITE CIVILI E T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VESSIA Presidente aggiunto R.G.N. 13733/00Dott. Aldo Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione - Cron.8390. Rep. १०९ - Consigliere- Dott. Antonio VELLA Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 24/01/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ladeConsigliere Dott. Paolo VITTORIA UFFICIO CORIE Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere- SOLEPUSHE Richiesta copią dal Sig. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere per diritti €1.55. *1-4 MAR 200 Dott. Ernesto LUPO Consigliere ELDERE Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da SE STESSO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. EL per diritti € 1052 S.F.E.T. S.P.A.. CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONE 29 APR. 2002 TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI UDINE;
IL CANCELLIERE intimata DI 149 -1- 31 A 3 avverso la sentenza n. 68/99 del Tribunale di UDINE, (SEZ, CIVIDALE) depositata il 02/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale, con sentenza depositata il 2 novembre 1999 ✓✓ rigettò le opposizioni proposte dall'avvocato Alessandro Beltrame, ex art.22 1.24 novembre 1981, n. 689, all'avviso di mora notificatogli (una prima volta il 21 novembre 1997 per lire 180.467, ed una seconda volta per lire 189.440 il 10 settembre 1998) dalla S.F.E.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tributi, a titolo di "sanzione amministrativa 1.689/81". Il Tribunale osservò che la tesi dell'opponente secondo cui consentito all'ingiunto di trasferire alla fase esecutiva le garanzie proprie della fase precedente, destinata alla formazione del titolo esecutivo da parte dell'amministrazione è applicabile nella sola ipotesi in cui la esecuzione sia iniziata sine titulo о con titolo non notificato, con la possibilità di contestare davanti all'a.g.o. la cartella esattoriale ed il successivo avviso di mora in base alla 1.689/81; ma non quando, come nella fattispecie, sia stato ritualmente notificato (e non provvedimento amministrativo (che laopposto) il S.F.E.T. aveva depositato nel corso del giudizio), in base al quale si era proceduto alla iscrizione a ruolo ed alla successiva emissione della cartella e Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 1373333 00 SU) 3 dell'avviso di mora;
essendo in tal caso possibili gli altri rimedi propri della fase esecutiva. Avverso questa sentenza l'avvocato Beltrame, in proprio, con atto notificato il 16 giugno 2000 ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo motivo attiene alla violazione dell'art.37 c.p.c. Il secondo ed il terzo motivo investono il merito della decisione (e precisamente la validità dell'avviso di mora e della notificazione dell'atto amministrativo). Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ф La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite perché propone una questione di giurisdizione. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art.37 c.p.c., deduce che erroneamente il giudice adito ha negato la propria giurisdizione in ordine alla causa di opposizione, non avendo considerato che l'azione proposta tendeva all'accertamento della infondatezza della pretesa della S.F.E.T. di ottenere il pagamento della somma portata dagli avvisi di mora, e aveva quindi per oggetto un diritto soggettivo. Il motivo è inammissibile. SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.1373333 00 SU) 4 Il ricorrente, infatti, prospetta una questione di giurisdizione nell'erroneo presupposto che il Tribunale abbia negato di poter conoscere della causa quale giudice ordinario, mentre l'opposizione è stata rigettata - e, quindi, il Tribunale ha pronunciato nel merito in base all'argomentazione che nella fattispecie non era esperibile il ricorso a norma degli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981, in quanto all'interessato era già stato correttamente notificato il provvedimento amministrativo. Sicché il riferimento della sentenza impugnata alla "carenza della A giurisdizione del giudice ordinario", sul quale il ricorrente fonda la propria censura, non assume alcun rilievo nella economia della decisione. Poiché queste sezioni unite sono state investite della sola questione proposta col primo motivo del ricorso (art.142 disp.att.c.p.c.), la causa deve essere rimessa al Primo Presidente per la sua assegnazione alla sezione semplice per l'esame delle altre censure e per la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e dispone la trasmissione della causa per l'ulteriore corso al Primo Presidente. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.1373333 00) 5 Unite civili il 24 gennaio 2002. Il cons.est Il Presidente Mahemis CANCELLIERE C Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, fi 1.1 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.1373333 00 SU)