Sentenza 25 novembre 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi è consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2005, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1855
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 036500/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI SE, N. IL 03/11/1983;
2) SI ON, N. IL 08/05/1958;
avverso ORDINANZA del 13/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI IO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente alla condanna alle spese ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 4 Maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco applicava a PA TO e al di lui figlio PA GI la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di estorsione continuata, sequestro di persona e minaccia commessi in danno di VI IO, titolare di una società concessionaria di automobili, e di OL AN;
nonché di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola.
La successiva richiesta di riesame era parzialmente accolta, con provvedimento 13/14 giugno 2005 del Tribunale della libertà di Milano, in ordine al reato di minaccia;
con il conseguente annullamento, "in parte qua" della misura cautelare e la scarcerazione meramente formale degli indagati;
mentre era respinta su tutte le altre censure, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo:
1) la violazione degli articoli 270 e 309 del codice di rito per inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, disposte in un procedimento diverso (a nulla rilevando il fatto che questo fosse rubricato con il medesimo numero di ruolo generale); sia perché le stesse non erano indispensabili all'accertamento dei delitti in oggetto - requisito autonomo, concorrente con l'assoggettabilità ad arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380 del codice di procedura penale, nella specie sussistente - sia perché non era stata trasmessa al tribunale del riesame la richiesta di proroga del Pubblico ministero con il relativo decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari;
2) l'inosservanza dell'articolo 273 del codice di rito e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di sequestro di persona, in ipotesi consistito nell'impedire alle vittime la libertà di movimento tramite la minaccia di un'arma, nonostante tale condotta fosse già oggetto di specifica contestazione ex articolo 612 del codice penale: ciò che costituiva una duplicazione inammissibile di imputazioni, dato il breve lasso temporale in cui si era verificata l'azione a scopo intimidatorio.
Pure illogico era l'iter argomentativo con cui si era confermata la sussistenza del quadro indiziario dei predetti reati a carico di PA GI, nonostante la sua estraneità al fatto e l'inconsapevolezza delle intenzioni del genitore;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine ai restanti episodi contestati, ritenuti estorsivi, pur in assenza di esplicita minaccia, sul presupposto che questa fosse implicita per effetto di un unico, generico clima intimidatorio. Tale ricostruzione non si conciliava però con la specifica ipotesi del reato di minaccia, che si sarebbe dovuto ritenere assorbito come elemento costitutivo della fattispecie di estorsione;
4) la carenza di motivazione circa le esigenze cautelari per PA GI, incensurato e autore di una minore partecipazione ai fatti contestati;
5) l'inosservanza dell'articolo 592 del codice di procedura penale nella condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonostante il parziale accoglimento della richiesta di riesame. All'udienza del 25 novembre 2005 il Procuratore generale ha precisato le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 270 e 309 del codice di rito per inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Il motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo si osserva come l'ordinanza di riesame abbia posto a sostegno della decisione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa VI IO nel corso di vari interrogatori, definite dal Tribunale di Milano ampie, precise, dettagliate, coerenti e logiche;
oltre che sicuramente genuine, perché rilasciate solo dopo la captazione di conversazioni in altro procedimento nei confronti dei PA. È giurisprudenza consolidata di questa Corte che le dichiarazioni della parte offesa possono costituire di per sè prova della colpevolezza dell'imputato, e tanto più della sussistenza del grave quadro indiziario nel subprocedimento cautelare, nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. 1^, 4 Novembre 2004, n. 46954; Cass., Sez. 6, 3 Giugno 2004, n. 33162; Cass., Sez. 6^, 5 Luglio 1995, n. 2803). Pertanto, questa parte della decisione è di per sè idonea a sorreggere la decisione.
Non è peraltro superfluo aggiungere che la norma di cui all'articolo 270 cod. proc. pen., comma 1, in tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi non può essere interpretata riduttivamente, nel senso che la loro utilizzazione sia possibile solo quando i risultati siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato, altrimenti non dimostrabile con diversa prova d'accusa; bensì in senso lato, con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti (Cass., Sez. 6^ 26 Marzo 1996, n. 5363); e anche in funzione di riscontro, ove necessario, di dichiarazioni accusatorie. Inoltre, il presupposto dell'indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza, richiesto dall'art. 270 cod. proc. pen., implica una vantazione di merito, sindacabile in questa sede solo sotto il profilo della manifesta illogicità (Cass., Sez. 6^, 25 Settembre 2003, n. 49119). Tanto meno fondata è l'eccezione di inammissibilità delle intercettazioni, per omessa trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi della proroga. Premesso che, come giustamente rilevato dal tribunale, incombeva sui ricorrenti l'onere di dimostrare la carenza dell'autorizzazione, e non il semplice omesso invio al tribunale del riesame del secondo procedimento, si osserva come neppure siano allegate le ragioni che renderebbero decisiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni riferite ai periodi indicati nel ricorso.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza dell'articolo 273 del codice di rito e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di sequestro di persona.
Il motivo è infondato.
Non sussiste alcuna incompatibilità, ne' assorbimento per continenza, tra il reato di sequestro di persona - che non necessariamente implica l'uso di violenza o minaccia - ed il reato di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale. Ciò premesso, il tribunale ha congruamente motivato la sussistenza dei due delitti, avendo ravvisato una sia breve privazione della libertà personale sotto la minaccia di una pistola.
Pure infondata è la doglianza limitatamente alla posizione di PA GI, avendo il tribunale motivato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che lo stesso aveva partecipato, quanto meno a titolo di concorso morale, ad azioni criminose commesse dal padre. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine ai restanti episodi contestati, ritenuti estorsivi.
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l'ordinanza impugnata da conto analiticamente delle ragioni per le quali ogni singolo episodio estorsivo, facente parte di un medesimo disegno criminoso, fosse riconducibile ad un ormai radicato clima intimidatorio che non richiedeva, certo, ogni voltala ripetizione di specifiche minacce "ad hoc", per ogni singola pretesa di pagamento. Con il quarto motivo si censura la carenza di motivazione circa le esigenze cautelari per PA GI.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una diversa valutazione dei fatti, volta, in particolare, ad attribuire un maggiore peso specifico ad elementi di favore, quali l'incensuratezza di PA GI e la minore partecipazione ai fatti addebitati;
laddove il tribunale ha invece fatto riferimento alla molteplicità di episodi ed alla sistematicità dell'azione criminosa, comune anche a PA GI, proprio perché con la sua presenza a fianco del padre ne accentuava consapevolmente l'efficacia intimidatoria, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. Con l'ultimo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza dell'articolo 592 del codice di procedura penale nella condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Il motivo è fondato.
In effetti il Tribunale della libertà di Milano ha accolto un motivo della richiesta di riesame, annullando l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari e disponendo la scarcerazione meramente formale in relazione al reato di minaccia reato che non consentiva la misura cautelare della custodia in carcere dati i limiti di pena edittale) Pertanto, non era ammissibile la condanna al pagamento delle spese processuali, non essendovi soccombenza totale (art. 592 del codice procedura penale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, condanna da eliminare;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006