Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8709
CASS
Sentenza 18 agosto 1999

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Considerato che nel rapporto di lavoro privato le regole poste dai contratti collettivi e dalle norme di diritto possono essere derogate a favore del lavoratore mediante convenzioni individuali, il datore di lavoro che abbia accettato la domanda di partecipazione ad un concorso interno presentata da un lavoratore nella consapevolezza della mancanza in capo allo stesso di taluno dei requisiti richiesti con il bando, e che, a seguito dell'esito del concorso, gli abbia comunicato il consequenziale provvedimento di nomina, deve ritenersi contrattualmente tenuto a garantire al lavoratore il più favorevole trattamento retributivo inerente alla qualifica riconosciutagli. (Nella specie il dipendente di un'azienda di trasporti in concessione aveva conseguito nel 1980 a seguito di apposito concorso interno la qualifica di capo tecnico, ma l'azienda autoferrotranviaria nel 1989 aveva preteso di essere incorsa all'epoca in un errore materiale, poiché il dipendente proveniva da una carriera amministrativa, e gli aveva attribuito la qualifica di assistente, precedentemente equiparata ai fini retributivi ed invece soggetta a trattamento meno favorevole in base alla l. n. 270 del 1988; la S.C., nel confermare, sulla base del riportato principio, la sentenza di merito favorevole al dipendente, ha in particolare escluso la rilevanza della indicazione nelle buste paga della qualifica di assistente, in contrasto con il diritto acquisito su base contrattuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8709
    Data del deposito : 18 agosto 1999

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