Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 1
Considerato che nel rapporto di lavoro privato le regole poste dai contratti collettivi e dalle norme di diritto possono essere derogate a favore del lavoratore mediante convenzioni individuali, il datore di lavoro che abbia accettato la domanda di partecipazione ad un concorso interno presentata da un lavoratore nella consapevolezza della mancanza in capo allo stesso di taluno dei requisiti richiesti con il bando, e che, a seguito dell'esito del concorso, gli abbia comunicato il consequenziale provvedimento di nomina, deve ritenersi contrattualmente tenuto a garantire al lavoratore il più favorevole trattamento retributivo inerente alla qualifica riconosciutagli. (Nella specie il dipendente di un'azienda di trasporti in concessione aveva conseguito nel 1980 a seguito di apposito concorso interno la qualifica di capo tecnico, ma l'azienda autoferrotranviaria nel 1989 aveva preteso di essere incorsa all'epoca in un errore materiale, poiché il dipendente proveniva da una carriera amministrativa, e gli aveva attribuito la qualifica di assistente, precedentemente equiparata ai fini retributivi ed invece soggetta a trattamento meno favorevole in base alla l. n. 270 del 1988; la S.C., nel confermare, sulla base del riportato principio, la sentenza di merito favorevole al dipendente, ha in particolare escluso la rilevanza della indicazione nelle buste paga della qualifica di assistente, in contrasto con il diritto acquisito su base contrattuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8709 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CS AC GIÀ AZD TRASP CONSORTILE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PROSPERO DE FERRARI, STEFANO DE FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO ARPESELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 538/95 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 24/1/96 r.g.n. 2182/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/2/99 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.1989 RE NA, dipendente dell'azienda Trasporti Consortile (A.T.C.) di la Spezia, conveniva in giudizio davanti il pretore del luogo l'azienda datrice di lavoro, chiedendo che gli venisse riconosciuta la qualifica di capo-tecnico a lui spettante a seguito dell'esito positivo del concorso e dell'ordine di servizio n.20 del 7.3.1980, nonché delle mansioni effettivamente espletate.
La datrice di lavoro si costituiva contestando la domanda. Osservava, in particolare, che il concorso di assunzione in precedenza superato dal NA prevedeva l'inquadramento nel quarto livello con la qualifica di assistente e compiti impiegatizi e non tecnici. La qualifica di capo-tecnico successivamente attribuita al lavoratore dopo l'esito positivo del relativo concorso e l'emissione dell'ordine di servizio n.20 indicato dal NA era, perciò, da attribuirsi a mero errore materiale, in quanto il capo- tecnico si trovava al vertice della carriera operaia.
L'azienda, perciò, aveva ritenuto di correggere l'errore con successivo ordine di servizio.
Con sentenza n.256 del 1991 il Pretore adito rigettava la domanda del NA.
Il Tribunale di La Spezia, invece, con sentenza in data 18 dicembre 1995/24 gennaio 1996, in riforma della sentenza pretorile impugnata dal lavoratore, dichiarava che quest'ultimo aveva diritto all'inquadramento definitivo, ai sensi del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri-navigatori, nel quarto livello con la qualifica di capo-tecnico e con decorrenza dal 1.1.1989.
Il Tribunale osservava che non era configurabile alcun errore nel caso di specie.
Nè tale errore, continuava il Tribunale, poteva evincersi dagli atti processuali, i quali, al contrario, dimostravano con certezza che il NA era stato promosso alla qualifica di capo-tecnico di quinto livello in forza dell'ordine di servizio n.20 del 7.3.1980 regolarmente comunicato al dipendente ed emesso a seguito dell'espletamento di un regolare concorso bandito dalla stessa azienda per la copertura di un posto di capo-tecnico. Peraltro, concludeva il giudice di appello, le mansioni svolte dal NA avevano avuto un contenuto prevalentemente tecnico ed erano riconducibili alla qualifica da lui invocata.
L'azienda, invece, a distanza di nove anni dall'ordine di servizio n.20 del 1980 aveva ritenuto che al lavoratore andasse attribuita la qualifica di assistente, anziché quella di capo-tecnico, equivocando sulla qualifica di assistente ancora attribuita sulla busta-paga, ma priva di rilevanza in ragione del medesimo inquadramento retributivo riconducibile alle due qualifiche sino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro approvato con legge n.270 del 1988 (il quale aveva attribuito un migliore inquadramento retributivo al capo-tecnico).
Contro la suindicata sentenza del Tribunale l'azienda trasporti Consortile di La Spezia propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo illustrato da memoria.
Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'Azienda Trasporti Consortile denunzia violazione degli artt. 11, 15, e sgg. e 18 del regolamento all. A del R.D.
8.1.1931 n.148, della legge 1.2.1978 n.30 e tabelle allegate in relazione all'art. 2103 c.c., nonché
dell'art. 2725 c.c., con difetto, insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione su punti decisivi prospettati. In particolare l'Azienda ricorrente, premesso che per individuare il posto, a cui il dipendente ha diritto di accedere a seguito di concorso, è necessario accertare a quale concorso il dipendente abbia chiesto di partecipare e abbia partecipato e quali siano i requisiti richiesti per parteciparvi e quali quelli di cui egli sia in possesso, rileva che l'ordine di servizio n.20 del 7 marzo 1980, pur non potendo modificare i suesposti principi evincibili dall'art. 11 e sgg. del R.D. n.148 del 1931, aveva, tuttavia, indicato il NA come vincitore del concorso interno di capo- tecnico previo suo passaggio da segretario di settimo livello.
Secondo la legge n. 30 del 1978 la nuova qualifica di capo-tecnico corrispondeva a quella del capo-operaio, mentre le varie categorie di segretari di livello inferiore trovavano sbocco nella qualifica di assistente di quinto livello.
L'impossibilità logica, prima che giuridica, del passaggio da un posto di carattere impiegatizio d'ordine a un posto elevato della carriera operaia era tale, secondo l'azienda ricorrente, da far pensare "prima facie" all'errore materiale che essa si era indotta a correggere con il successivo ordine di servizio n.41 dell'8.5.1989. D'altra parte la sentenza impugnata aveva motivato in modo viziato sulla circostanza riferita da un teste in ordine a un fatto verificatosi quindici anni prima e costituito dalla qualifica rivestita dal CI prima di andare in pensione. Il concorso per capo tecnico vinto dal NA era stato bandito per sostituire il CI, il quale rivestiva la qualifica di assistente di quinto livello. Con il controricorso il lavoratore deduce che egli era stato formalmente adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica per la quale aveva vinto un regolare concorso. A nulla rilevava, d'altra parte, la qualifica in precedenza da lui ricoperta, dal momento che qualsiasi dipendente dell'azienda, che fosse in possesso dei richiesti requisiti, poteva partecipare a quel concorso.
Il ricorso è infondato.
Va, intanto, precisato che in questa sede di legittimità non può essere contestata la ricostruzione dei fatti eseguita dal giudice di merito attraverso richiesta di riesame di una prova testimoniale, ove non si deduca che essa sia il risultato di una motivazione viziata e che la valutazione delle circostanze oggetto della testimonianza possa influire in modo decisivo sull'esito della controversia, e ciò ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (v. Cass. N. 11120 del 12.12.1996). Nella specie l'Azienda ricorrente, nel denunciare l'erronea percezione della circostanza riferita dal teste in ordine alla qualifica rivestita dal CI, per sostituire il quale era stato bandito il concorso vinto dal NA, non solo non ha puntualizzato lo specifico vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale, ma nemmeno ha posto in rilievo in che modo tale circostanza potesse influire sull'esito della controversia.
Invero, nella specie, a nulla rileva che il CI svolgesse o meno le mansioni di capo-tecnico e che rivestendo tali mansioni, gli fosse stata attribuita la qualifica di assistente di quinto livello o altra qualifica.
Le circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia, e pacifiche tra le parti, sono invece costituite:
1) dal fatto che il NA, senza contestazioni da parte dell'azienda, era stato ammesso a partecipare a un concorso interno per l'acquisizione della qualifica di capo tecnico;
2) dal fatto che avesse vinto tale concorso, 3) dal fatto che dopo l'esito positivo di esso fosse stato immesso in servizio con la qualifica in contestazione mediante l'ordine di servizio n.20 del 7 marzo 1980;
4) dalla circostanza che soltanto dopo nove anni s'era vista contestata da parte dell'azienda tale qualifica con l'ordine di servizio n.41 dell'8 marzo 1989, che aveva disposto la revoca (qualificata dall'azienda come "correzione") del precedente ordine di servizio n. 20 del 1980.
In riferimento alla dedotta violazione delle norme di diritto e, in particolare, dell'art. 2103 c.c. (art. 13 dello Statuto dei lavoratori) va, intanto, precisato che costituisce un indefettibile principio in materia di lavoro, evincibile sia dagli artt. 2103, 2077 e 2099 c.c. e sia dagli artt. 36 e 41 Cost., che i contratti collettivi e le norme di diritto non possono essere modificati in "pejus" dai contratti individuali di lavoro e perciò in danno del lavoratore, ma possono essere modificati in "melius" da convenzioni individuali che garantiscano al dipendente una qualifica superiore, una migliore retribuzione o, comunque, un complessivo trattamento più favorevole. Nella specie la qualifica di capo tecnico era stata invocata dal NA in quanto dopo la modifica del C.C.N.L. essa, pacificamente, rispetto alla precedente qualifica, sia pure di carattere impiegatizio, gli garantiva un inquadramento retributivo più favorevole.
Ne consegue che nella specie, in base al ricordato "favor lavoratoris" la denunziata violazione di norme di diritto o collettive eccepite con legge è irrilevante, ove si accerti che tra le parti sia intervenuta una pattuizione individuale intesa ad attribuire al lavoratore una qualifica più favorevole. Va, inoltre, precisato che nei concorsi interni il bando di concorso (paragonabile estensivamente alla c.d. promessa al pubblico) ha per oggetto una modificazione del rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che verranno a trovarsi nella situazione definita dall'esito della selezione. A partire dal momento in cui essa è stata resa pubblica, vincola il datore di lavoro promittente al compimento delle operazioni di selezione nei confronti dei dipendenti che, in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, abbiano partecipato al concorso (v. Cass. 1 dicembre 1994 n. 10728). L'offerta alla generalità dei dipendenti eseguita con il bando di concorso interno costituisce d'altronde una proposta di contratto inquadrabile a "formazione progressiva" a cui va applicata la disciplina prevista dall'art. 1326 c.c., Alla stregua della stessa il contratto si perfeziona con la vincolatività delle reciproche obbligazioni tra le parti nel momento, in cui, secondo la teoria della cognizione (recepita in generale dal nostro codice con il temperamento di un parziale accoglimento della cosiddetta teoria dell'emissione e di quella della ricezione), chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione, (art. 1326 primo comma), tenendo presente, tuttavia, che una accettazione non conforme alla proposta equivale, a sua volta, a una nuova proposta (art. 1326 ultimo comma).
Premessi tali principi, si può ben affermare che, nella specie, con il bando di concorso per il posto di capo tecnico l'Azienda ricorrente aveva fatto un'offerta, indirizzata alla generalità dei dipendenti in possesso di determinati requisiti, cui fece seguito da parte del NA una nuova proposta, in quanto concretizzatasi in una domanda di partecipazione, pur essendo egli in possesso di requisiti (qualifica impiegatizia anziché operaia) diversi da quelli richiesti dall'azienda.
Questa avrebbe potuto rifiutare la nuova proposta, o non ammettendo il NA al concorso, oppure non accettando la sua assunzione in servizio (restando impregiudicata in questo caso ogni questione in tema di danno da responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) o, comunque, comunicandogli la sua non disponibilità ad accettarlo nello svolgimento delle mansioni inerenti al posto di capo-tecnico. L'Azienda, invece, non solo ammise il lavoratore a partecipare al concorso, ma dopo l'esito vittorioso, gli comunicò anche, con l'emissione dell'ordine di servizio n. 20 del 7 marzo 1980, di avere accettato definitivamente la proposta del dipendente di offrirle, fermi i requisiti di cui era in possesso, le sue prestazioni lavorative per il posto di capo-tecnico.
In tal modo essa (e per la nuova qualifica) ebbe a perfezionare la conclusione del nuovo contratto individuale di lavoro con il NA, il quale, pertanto attesi i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dello stesso in generale, e di quello di lavoro in particolare, va tutelato in ordine ad un più favorevole trattamento retributivo, e ciò anche in deroga ad eventuali, diverse norme collettive o di diritto in subiecta materia. Nè l'azienda ricorrente può obiettare, in contrario, di aver continuato ad attribuirgli la qualifica di assistente, come da busta paga.
In base alla cennata teoria della ricezione, accolta come temperamento di quella della cognizione, l'art. 1335 c.c. dispone, infatti, che nella formazione progressiva del contratto le proposte, le accettazioni o le revoche - quando queste sono consentite - si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di non averne avuto notizia per fatto a lui non imputabile.
Nella specie, ai fini della conclusione del nuovo contratto il NA, con la domanda di partecipazione al concorso malgrado il possesso dei requisiti diversi da quelli previsti dal bando e ben noti all'azienda promittente, era divenuto, a norma dell'art.1326 ultimo comma c.c., nuovo proponente.
Sicché, ed a norma dell'art. 1326 primo comma c.c. si profila nel caso in esame, un indubbio perfezionamento definitivo del nuovo contratto, ora in contestazione, in dipendenza della configurabilità di una inequivoca accettazione dell'Azienda di tale controproposta, nota al NA e conseguente alla ammissione al concorso con esito positivo, all'ordine di servizio, comunicatogli nel 1980, con attribuzione delle nuove mansioni, ed alla accettazione delle funzioni di capo-tecnico, con correlato obbligo per la medesima Azienda, siccome controparte del nuovo rapporto instauratosi, di attribuire al dipendente la relativa qualifica e di corrispondergli il trattamento economico di pertinenza. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in L. 50.000 oltre L.5.000.000 (cinquemilioni) per onorari.