Sentenza 9 gennaio 2004
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La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IE, RO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SICILIA 169, presso lo studio dell'avvocato LELIO PLACIDI, difesi dall'avvocato SALVATORE SCROFANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA NU, AR NA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/3009 proposto da:
CA NU, AR NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARLETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SA IE, RO AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 595/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per rigetto i motivi 1, 2, 4 ricorso principale, accoglimento 3^ motivo ricorso principale, assorbito il 5^ motivo ricorso principale. Assorbito ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 ottobre 1992 ET SA e RO UR convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Ragusa i coniugi UN AT e AN VA. Esponevano di avere acquistato una porzione del fondo di proprietà di AN MA AV, sito in contrada Vignazze nel Comune di Santa Croce Camerina, con atto rogato dal notaio F. Zichichi in data 12 settembre 1981. Esso a sud ovest confina con altra porzione di fondo già di proprietà della stessa venditrice, la quale l'aveva alienato ai convenuti il successivo 20 ottobre 1982 con atto a rogito del notaio Rosario Morello. I due fondi erano delimitati da un muro divisorio fatto erigere dalla stessa dante causa, e in quello venduto ai coniugi AT - VA insisteva una costruzione allo stato rustico avente solamente i muri perimetrali e il solaio di copertura. I convenuti avevano abbattuto il muro di cinta nel tratto corrispondente alla costruzione, occupando abusivamente parte del fondo vicino per la larghezza di due metri, e avevano costruito due finestre e una scala a chiocciola a distanza illegale. Gli attori perciò chiedevano che i coniugi AT - VA venissero condannati al rilascio della porzione di fondo occupata;
alla chiusura delle finestre;
all'abbattimento della scala, e al risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese e compensi di causa.
I coniugi AT - VA si costituivano con comparsa di risposta, eccependo l'infondatezza delle domande "ex adverso" proposte, di cui perciò chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese.
Istruita la causa mediante l'esame dei testimoni addotti e la documentazione prodotta, il tribunale, con sentenza del 29 novembre 1997, in parziale accoglimento delle domande degli attori, condannava i convenuti a chiudere le due finestre e ad abbattere la scala. Rigettava la domanda di rilascio della striscia di terreno rivendicata, e condannava AT e LI a rifondere solo parte delle spese a controparte.
I convenuti proponevano appello principale, e gli attori gravame incidentale in ordine alla striscia di terreno rivendicata dinanzi alla corte distrettuale di Catania, la quale, con sentenza del 19 giugno 2000, ha rigettato tutte le domande degli attori, e ha compensato per intero le spese del doppio grado. Il giudice del gravame ha infatti osservato come relativamente alla dedotta occupazione abusiva di parte del suolo il tipo di frazionamento non fornisse la prova dell'andamento rettilineo del muro di confine, e quanto alle finestre e alla scala, esse erano state già previste nel progetto a suo tempo fatto redigere dalla comune dante causa, senza che lo stato dei luoghi avesse successivamente subito delle modifiche, anche in sede di sanatoria curata dalla stessa AV prima delle vendite in questione, e senza che in sede di alienazione fossero state date disposizioni relativamente alle servitù. Avverso questa sentenza SA e UR hanno proposto ricorso principale per Cassazione sulla base di cinque motivi. AT e VA resistono con controricorso, e a loro volta hanno proposto ricorso incidentale in ordine al regolamento delle spese.
Entrambe le parti hanno illustrato le loro rispettive osservazioni e deduzioni con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, stante l'evidente loro connessione.
l) Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2700 c.c. in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che in uno all'atto di acquisto delle porzioni di fondo di che trattasi era stato allegato un solo tipo di frazionamento, per il quale il muro divisorio era rettilineo e non ad L, e nell'abbatterlo e ricostruirlo i resistenti si erano impossessati abusivamente di mq. 22,259 di suolo.
La censura è infondata.
Ed invero la corte di appello ha rilevato che il tipo di frazionamento di che trattasi era stato redatto dal tecnico Giovanni LI soltanto sulla base degli atti in suo possesso, senza che avesse fornito alcun elemento in ordine alle mappe esistenti agli atti. Inoltre i testimoni esaminati, e in particolare IU NT avevano chiaramente specificato che il muro esistente al momento della sanatoria, anteriore all'acquisto fatto dai resistenti, aveva un andamento ad L, e cioè come l'attuale, tanto che, quando esso era stato realizzato, i ricorrenti non avevano formulato alcuna osservazione. E tanto basta per ritenere corretto dal punto di vista giuridico quanto osservato dalla corte di merito.
2) Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 1350 c.c., giacché l'atto pubblico di compravendita fa fede sino a querela di falso, e quindi il tipo di frazionamento sarebbe stato recepito nello stesso, che è il titolo di acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti, senza che alcuna usucapione si fosse verificata in capo ai resistenti per la striscia di terreno, come anche per le servitù.
La Corte osserva che tale doglianza costituisce motivo nuovo, in quanto non dedotto in sede di appello, e pertanto è inammissibile in questa sede.
Ad ogni buon conto va rilevato che, giusta le suindicate emergenze processuali, l'assunto dedotto dai ricorrenti risulta destituito di fondamento, dal momento che le prove assunte avevano messo in luce la forma del confine ad L, per come sopra specificato.
3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 c.c., atteso che le due finestre di che trattasi non erano state ancora realizzate, allorquando la comune dante causa aveva alienato il fondo con il fabbricato ai resistenti in quanto l'edificio era ancora in corso di costruzione, privo dei muri divisori interni, di copertura, di infissi e di qualsiasi altro manufatto idoneo a rendere la casa abitabile, e, quindi, effettiva la servitù di veduta. Peraltro, non si sapeva nemmeno se si trattasse di aperture di vedute o piuttosto di luce, ed esse risultavano addirittura cancellate in sede di presentazione del progetto in sanatoria. Pertanto non poteva parlarsi di servitù effettiva. Tale censura risulta fondata.
Vertendosi in tema di servitù costituita per destinazioni del padre di famiglia, primo compito del giudice di merito era quello di accertare se, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., le opere realizzate avessero raggiunto un grado di apparenza che al vicino desse la inequivocabile certezza dell'avvenuta predisposizione, da parte del "pater familias", di uno stato di fatto oggettivo, concretante l'asservimento di una parte di fondo all'altra.
Sicché, con riferimento al caso in esame, ipotizzandosi la costituzione di una servitù di veduta, sarebbe stato necessario, innanzitutto, verificare se le due aperture create dalla comune dante causa delle parti, per le loro caratteristiche, in particolare per quelle esterne, fossero visibili dal fondo che si assume servente come opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della "inspectio" e della "prospectio" su detto fondo e non, invece ad assicurare solo aria e luce alla costruzione nelle cui pareti si aprivano.
Peraltro, poiché, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la costruzione dei controricorrenti non era completa, l'esigenza di accertare se fosse già venuto ad esistenza, almeno nelle sue strutture essenziali, l'edificio a vantaggio del quale la servitù sarebbe stata costituita - non potendosi ipotizzare, per l'eccezionalità della norma posta dall'art. 1062 cod. civ., una servitù per destinazione del padre di famiglia a vantaggio di un fondo futuro - imponeva al giudice di merito la verifica della concreta possibilità di esercizio della pretesa veduta a vantaggio di un edificio già realizzato.
Poiché tali verifiche sono del tutto mancate, essendosi il giudice di appello, limitato ad affermare che, per l'esercizio di una veduta non è necessaria la presenza di infissi, si rende necessario un nuovo esame, che tenga conto dei principi qui enunciati e dei rilievi ivi svolti.
Ed invero la corte territoriale ha messo in risalto che le aperture praticate nel fabbricato ancora allo stato rustico, prima ancora che la comune dante causa delle parti, e cioè AV, provvedesse alla alienazione delle due porzioni di fondo, già esistevano. Questa situazione dei luoghi addirittura era di epoca anteriore al 5 dicembre 1980, quando cioè la venditrice aveva provveduto a presentare il progetto in sanatoria relativo alla costruzione in questione. Quindi queste aperture costituiscono vere e proprie vedute, create appunto per destinazione del padre di famiglia. Infatti - secondo l'assunto della corte di merito - per l'esistenza delle servitù per destinazione del padre di famiglia, non è necessario che i muri perimetrali fossero stati già completati, o che le aperture fossero munite dei relativi infissi, essendo sufficiente addirittura che esse fossero previste nel progetto anteriore alle alienazioni fatte dalla AV, anche se allo stato non completate.
Orbene questa Corte osserva che tale assunto non è esatto. Infatti perché potesse decisamente trattarsi di servitù di veduta era necessario che la corte di appello avesse accertato e motivato adeguatamente che in realtà ci fossero opere apparenti destinate in modo sicuro e definitivo alla "inspectio et prospectio". 4) Con il quarto motivo i coniugi SA - UR lamentano omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, posto che la corte distrettuale ha apoditticamente disatteso le dichiarazioni dei testimoni AN, marito dell'alienante, che personalmente aveva curato la divisione del fondo, la costruzione del muro e quant'altro, e di LI, che aveva redatto il tipo di frazionamento. Inoltre, mentre da un canto ha ritenuto non specifiche le censure degli allora appellanti coniugi AT - VA, dall'altro invece le ha accolte in modo apodittico.
Anche tale critica è infondata.
Ed invero il giudice del gravame ha rilevato che gli atti a disposizione del tecnico erano diversi dalle mappe ufficiali, e i testimoni ritenuti attendibili erano stati proprio quelli che avevano costruito il muro, e indi la sua sopraelevazione. Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e logicamente corretto.
5) Infine col quinto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge relativamente al regolamento delle spese, che andavano poste a carico della controparte, atteso che in primo grado le loro domande erano state quasi tutte accolte, e in secondo grado quindi esse andavano poste quanto meno per metà a carico della controparte. Tale doglianza rimane assorbita da quanto osservato rispetto al terzo motivo.
Per quanto poi attiene al ricorso incidentale dei resistenti essi lamentano violazione di norme di diritto, dal momento che le spese in secondo grado non potevano essere compensate per intero, atteso che l'appello da loro proposto era stato del tutto accolto, mentre quello incidentale degli appellati era stato pure rigettato. Pure tale doglianza rimane assorbito da quanto enunciato con riferimento al terzo motivo del ricorso principale. Conclusivamente, mentre il terzo motivo del ricorso principale va accolto, i primi due e il quarto dello stesso ricorso vanno rigettati, restando assorbiti il quinto e l'unico motivo del ricorso incidentale.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame, limitatamente al terzo.
Le spese di questo grado saranno regolate dal giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della corte di appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale. Rigetta i motivi primo, secondo e quarto dello stesso ricorso, assorbiti il quinto motivo del ricorso principale, e l'unico motivo di quello incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della stessa corte di appello.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004