CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NN ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla continuazione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 15 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava IR ES colpevole dei reati di rapina aggravata (capo 1) e furto aggravato (capi 2 e 3) e lo condannava alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 17502 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/12/2025 2 dell’art. 81, comma 4, cod. pen. in relazione al computo dell’aumento della pena detentiva per la continuazione. Assumeva, in particolare che il giudice di merito, nell’effettuare il giudizio di equivalenza fra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti e la recidiva, nonostante fosse stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. aveva applicato un complessivo aumento di pena per la continuazione inferiore a un terzo della pena base, e ciò in violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen., che per l’appunto stabiliva che se i reati in continuazione con quello più grave erano commessi da soggetti ai quali fosse stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., l’aumento della quantità di pena non poteva comunque essere inferiore a un terzo della pena base stabilita per il reato più grave. 3. In data 19 novembre 2025 la difesa del IR depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva che, essendo stato formulato un giudizio di equivalenza fra la contestata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, gli effetti della recidiva medesima erano stati sostanzialmente annullati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, pur essendo stata ritenuta la recidiva qualificata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice di primo grado, a fronte di una pena base pari ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, ha applicato un aumento complessivo della pena detentiva per la continuazione pari ad anno uno di reclusione, dunque inferiore a un terzo della pena base. Quanto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata per il IR, osserva il Collegio che la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi enunciando il principio di diritto secondo il quale, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01). 3 Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva secondo la quale l’espresso giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche avrebbe fatto venir meno gli effetti della recidiva. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, in applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, con applicazione dell’aumento complessivo per la continuazione pari a un terzo della pena base e con applicazione della successiva diminuzione di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni cinque, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa. Così deciso il 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH AL RG EL
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla continuazione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 15 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava IR ES colpevole dei reati di rapina aggravata (capo 1) e furto aggravato (capi 2 e 3) e lo condannava alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 17502 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/12/2025 2 dell’art. 81, comma 4, cod. pen. in relazione al computo dell’aumento della pena detentiva per la continuazione. Assumeva, in particolare che il giudice di merito, nell’effettuare il giudizio di equivalenza fra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti e la recidiva, nonostante fosse stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. aveva applicato un complessivo aumento di pena per la continuazione inferiore a un terzo della pena base, e ciò in violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen., che per l’appunto stabiliva che se i reati in continuazione con quello più grave erano commessi da soggetti ai quali fosse stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., l’aumento della quantità di pena non poteva comunque essere inferiore a un terzo della pena base stabilita per il reato più grave. 3. In data 19 novembre 2025 la difesa del IR depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva che, essendo stato formulato un giudizio di equivalenza fra la contestata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, gli effetti della recidiva medesima erano stati sostanzialmente annullati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, pur essendo stata ritenuta la recidiva qualificata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice di primo grado, a fronte di una pena base pari ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, ha applicato un aumento complessivo della pena detentiva per la continuazione pari ad anno uno di reclusione, dunque inferiore a un terzo della pena base. Quanto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata per il IR, osserva il Collegio che la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi enunciando il principio di diritto secondo il quale, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01). 3 Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva secondo la quale l’espresso giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche avrebbe fatto venir meno gli effetti della recidiva. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, in applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, con applicazione dell’aumento complessivo per la continuazione pari a un terzo della pena base e con applicazione della successiva diminuzione di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni cinque, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa. Così deciso il 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH AL RG EL