Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione ingiuriosa "va via di qua, sporca negra", rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all'idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2006, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/01/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 65
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020301/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO IO N. IL 20/04/1942;
avverso SENTENZA del 15/03/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del S.P.G., di HA ENRICO. PREMESSO IN FATTO
RE GI ricorre avverso sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ne conferma la condanna, con generiche equivalenti, ad Euro 1.200,00 di multa ed al risarcimento del danno liquidato in Euro 3.500,00 per ingiuria aggravata anche ai sensi della L. n. 205 del 1993, art. 3 (finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale), per aver detto in presenza di più persone a Dalino Anjumol di anni 6, che raggiungeva il padre nel luogo pubblico ove si era tenuta riunione concernente questioni ambientali: "Vai via di qua, sporca negra".
Il ricorso denuncia erronea applicazione della L. n. 205 del 1993, art.
3. Esclude che la frase denunci un atteggiamento finalizzato alla discriminazione od all'odio etnico o razziale, per il contesto, i precedenti e la stessa indole del ricorrente. E ricostruisce l'accaduto con l'attribuzione della mozione dello stesso ricorrente ad un fatto ingiusto, perpetrato nei suoi confronti dagli abitanti del quartiere, tra i quali il genitore della bambina. RITENUTO IN DIRITTO
1 - Il D.L. n. 122 del 1993, art. 3, convertito nella legge citata, prevede un aggravamento di pena sino alla metà, per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
Nella specie il ricorso non può essere accolto, ancorché sembri trovare fondamento in una recente pronuncia (Cass., Sez. 5^, Paoeletich, n. 44295/05). Questa Corte, annullando con rinvio, limitatamente all'aggravante, una sentenza d'appello della stessa Corte di Trieste, confermativa di condanna per ingiuria dello stesso tenore ("sporche negre"), rivolta a più persone in diverso contesto, rifacendosi espressamente al significato proprio dei termini adottati dalla L. (art. 12 preleggi, comma 1), ha precisato che l'espressione "odio" indica un sentimento estremo di avversione e dunque non qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto. Invece la "discriminazione razziale", giusta la definizione della Convenzione di New York 7.3.96, "indica ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore ... che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà, fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".
Ha ritenuto che, per applicare l'aggravante, è necessario che "l'azione delittuosa ... per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta ed almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione.
Ed ha concluso, perciò, che la locuzione non significa per sè manifestazione di "odio", o "discriminazione razziale", potendo significare, alla luce del contenuto oggettivo e soggettivo, una "manifestazione generica di antipatia, insofferenza o rifiuto".
2 - Sennonché la legge prevede un'aggravante oggettiva, ai sensi dell'art. 70 c.p., comma 1, lett. a, applicabile a qualsiasi fatto costitutivo di reato. Il termine "finalità" perciò significa un ulteriore disvalore connotato dalla condotta, dalla gravità del danno o del pericolo o dalle condizioni o qualità personali dell'offeso. Il disvalore consiste nella discriminazione o nell'odio nazionale, etnico, razziale o religioso, quando non nell'agevolare gruppi o organizzazioni, che hanno tra i loro scopi tali finalità. Ed è esattamente antitetico a quello che ispira i principi fondamentali di uguaglianza affermati dalla Costituzione, e riaffermati dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, adottata a Roma nel 1950 e ratificata dalla L. n. 848 del 1955. In questa luce la discriminazione consiste nello stesso disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nell'affermazione d'inferiorità sociale o giuridica altrui, vieppiù se a mezzo di condotta costitutiva di reato. Pertanto l'accertamento che l'azione sia potenzialmente idonea a conseguire lo scopo discriminatorio, va parametrato non all'idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, bensì al dato culturale che lo connota. Ed il sostantivo odio, letto insieme ad una qualsiasi delle consecutive qualificazioni, va inteso senza alcuna accentuazione, rispetto a sentimenti di minore intensità.
In sintesi l'accertamento della finalità non richiede autonoma verifica dell'elemento psicologico rispetto a quanto necessita l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 43 c.p., e non sono possibili graduazioni, se il fatto costitutivo di reato afferma per sè, nell'accezione comune, disuguaglianza sociale o giuridica (discriminazione), o si rapporta all'identità nazionale, etnica, razziale o religiosa, quale ragione di conflitto tra persone (odio).
3 - Trattandosi di ingiuria, se il fatto consiste nell'uso di una particolare locuzione, questa necessita dell'apprezzamento semantico della combinazione degli elementi del linguaggio. Difatti la sintesi espressiva offre un significato diverso da quello apparentemente reso dalla mera consecuzione delle parole.
Va perciò verificato se la locuzione "sporco negro" abbia un significato proprio, o la connessione tra l'attributo ed il sostantivo sia occasionale.
L'analisi si rifà in primo luogo al notorio che, in ogni lingua, il concetto di "razza umana" esprime la differenza immediatamente rilevabile del colore della pelle degl'individui di diversa origine continentale. Il concetto resta fermo, benché sia scientificamente certa l'evoluzione delle etnie nei territori per immigrazioni, e il diverso pigmento non autorizzi una determinazione genetica di specie, vieppiù che, con tutta probabilità, i progenitori dell'uomo del nord provengono dall'Africa ("Lucy" insegna).
Di più, sul piano linguistico, è anche notorio che la parola "negro", traslato di "nero", non definisce semplicemente il colore della persona, a differenza di "moro". Difatti è stata assunta nella recente epoca coloniale, nelle lingue neolatine ed anglosassoni, per la designazione antonomastica dell'indigeno africano, quale appartenente ad una razza inferiore, quando non destinato, con questa falsa giustificazione fatta perfino risalire alla Bibbia, alla schiavitù, perdurata in America sin oltre la metà dell'ottocento. Ciò è tanto vero che oggi, negli U.S.A., la sola denominazione di alcuno quale "negro" costituisce offesa alla persona. Seppure la valenza ingiuriosa del termine è riservata al nuovo continente, già il riferimento, gratuito con questa parola, al pigmento dell'offeso assume significato intrinsecamente discriminatorio, sol che si rilevi che quasi ogni domenica negli stadi di questo paese talune tifoserie apostrofano con la parola "negro" alcun giocatore avversario, per non dire di cartelli esposti all'esterno di pubblici locali di talune città. E siamo ancora nel notorio.
A questo punto è evidente che l'espressione "sporco negro", che combina la qualità negativa al dato razziale, è frequente, ed inequivoca nel particolare significato assunto dall'insieme. A riprova non ha equivalenti: non risulta adottata in occidente alternativamente l'espressione "sporco giallo", ne' in Africa o Cina "sporco bianco". Perciò significa lo spregio non occasionale dell'attributo, che si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola "razza", che inquina il costume sino al punto da radicare manifestazioni di gruppo (di qui l'altro aspetto della previsione dell'aggravante). In questa luce non ha alcun rilievo la mozione soggettiva dell'agente, se l'espressione è diretta inequivocabilmente nei confronti di una persona di pelle scura. Basti rilevare che è adottata in un territorio nel quale l'offeso, quando non straniero, è esponente di una minoranza "razziale" (e la casistica da conto di italiani di colore, così apostrofati).
Finalmente, poiché l'univocità semantica implica il riconoscimento dell'ulteriore disvalore di legge, proprio per la sua valenza discriminatoria o di conflittualità apodittica in ragione di diversità dell'offeso, la verifica del fatto, che abbia indotto il Giudice ad escludere giustificazione al reato (per es. ai sensi dell'art. 599 c.p.), da per se conto dell'aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art.
3. Al più, l'ulteriore analisi serve a collocare l'espressione nella finalità "discriminazione" piuttosto che in quella di "odio", o viceversa.
Ma il confine tra i due concetti è spesso non identificabile, senza che si possa perciò giungere ad escludere l'ulteriore disvalore che permea il fatto.
4 - Tanto è evidente nel caso di specie laddove, a fronte di puntuale motivazione, il ricorso, che pure contesta la sola ritenuta aggravante (per il comportamento che avrebbe tenuto nei suoi confronti il padre della bambina, al pari di altri del quartiere nel corso della riunione, fatto cui è già stata esclusa valenza scriminante), argomenta in termini di giustificazione complessiva, per l'impossibilità di superare la valenza obiettivamente discriminatoria o di odio razziale, intrinseca dell'espressione. E l'argomento è ormai precluso, prima ancora di rilevare che implica rivalutazione di fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006