Sentenza 8 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. PROCESSO PENALE: incompatibilità del giudice dell’esecuzione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verona nel procedimento penale a carico di I. X., con ordinanza del 20 gennaio 2021, iscritta al n. 65 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NG EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1974/00 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 12/12/00 R.G.N 399/99;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI D'ANGELO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 12 dicembre 2000 il Tribunale di Velletri confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da EL D'AR contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale e intesa ad ottenere un assegno ordinario di invalidità, già revocato nel maggio 1996;
che il Tribunale recepiva le conclusioni della rinnovata consulenza tecnica medica secondo cui la D'AR, già coltivatrice diretta attualmente inattiva, era affetta da cardiopatia di lieve entità e con caratteri di stabilità, da artrosi articolare di discreto impegno pluridistrettuale, da sindrome ansioso depressiva riducibile se non guaribile attraverso un trattamento farmacologico, nonché da patologia del tratto gastroenterico ben contenibile con i trattamenti terapeutici in uso;
che in conclusione il consulente d'appello si dichiarava concorde con quello di primo grado nello escludere il diritto all'assegno d'invalidità;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione la D'AR mentre l'intimato NP si è costituito con la sola procura al difensore;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Che con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, 132 n. 4 e 445 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, dati dal non avere il Tribunale tenuto conto della rinite allergica da cui ella è affetta, dal non avere confrontato le attuali dichiarazioni di salute con quelle del tempo (1993) in cui l' assegno di invalidità poi revocato fu concesso e dall'avere trascurato la perdita della capacità di guadagno;
che il motivo è manifestamente infondato poiché il consulente tecnico non ha omesso di considerare la rinite allergica ma, dopo averne constatato il rilievo nella consulenza di parte, l'ha esclusa dall'insieme delle infermità invalidanti, con apprezzamento incensurabile in questo giudizio di legittimità;
che il rapporto con le condizioni di salute del 1993 è implicito nel giudizio del consulente, che per il momento attuale ha escluso l'invalidità tale da dar luogo al diritto vantato dall'assicurata;
che l'attività lavorativa di costei, coltivatrice diretta attualmente inattiva (nel ricorso, del 2001, ella è definita cinquantottenne), è stata espressamente considerata dal consulente;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004