Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
L'annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con sè stesso è esclusa, giusta disposto dell'art. 1395 cod. civ., nelle due ipotesi di autorizzazione specifica rilasciata dal rappresentato e di predeterminazione, da parte di questi, del contenuto del contratto, ricorrendo la prima ipotesi tutte le volte in cui il rappresentato stesso autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi, configurandosi, per converso, la seconda qualora il rappresentato, per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale onde la persona dell'altro contraente venga, in definitiva, a risultare indifferente, sì da impedire l'insorgere di ogni possibile conflitto di interessi. La suddetta autorizzazione può, peraltro, legittimamente considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto - e la conseguente annullabilità dell'atto - solo quando sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali - determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato -, e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2002, n. 14982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14982 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
6748/2000
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA NA OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVNA ANGELA DETTORI MASALA, che la difende unitamente all'avvocato DANILO MINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BUSINESS IMM FIN SRL, già MONTEOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore CE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TI PE, TI NA EN, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO BRESCIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04750/00 proposto da:
BUSINESS IMM FIN SRL, già MONTEOS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore CE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
ZA NA OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P L DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ANGELA DETTORI MASALA, che la difende unitamente all'avvocato DANILO MINA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
TI PE, TI NA EN, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO BRESCIA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 06747/00 proposto da:
TI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO, che lo difende unitamente all'avvocato PE VENTURINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ZA NA OS, BUSINESS IMM FIN SRL, TI NA EN;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 06748/00 proposto da:
TI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO, che lo difende unitamente all'avvocato PE VENTURINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZA NA OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P L DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ANGELA DETTORI MASALA, che la difende unitamente all'avvocato DANILO MINA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
BUSINESS IMM FIN SRL, TI NA EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 160/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 12/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei quattro ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA A. difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale R.G. 4674/2000, rigetto degli altri ricorsi incidentali;
udito l'Avvocato BOTTIGLIERI Romolo per delega dell'Avv. MARTINO Carlo, depositata in udienza, difensore del resistente BUSINESS IMM., chiede l'accoglimento del ricorso 4750/2000 e rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato LOJACONO Gaetano per delega dell'Avv. LOJACONO M.T., depositata in udienza difensore del resistente TI che chiede l'accoglimento dei ricorsi RG 6747/2000 e 6748/2000 e rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto dei ricorsi 4674/2000 e 4750/2000. Assorbiti i ricorsi 6747/2000 e 6748/2000. Svolgimento del processo
La s.r.l. OS conveniva in giudizio NA IC TI, NA SA PO e GI TI per sentir dichiarare simulato, nullo, invalido ed inefficace il contratto di compravendita stipulato il 19/4/1985 dal TI, quale procuratore della PO, avente ad oggetto l'alienazione di un immobile a sè stesso ed alla TI. La società attrice, in alternativa, chiedeva che la vendita fosse annullata a norma dell'articolo 1395 c.c. e che venisse disposto il trasferimento ad essa deducente dell'immobile in questione che la PO le aveva venduto con atto 14/11/1984.
La TI, il TI e la PO si costituivano: i primi due chiedevano il rigetto delle domande attrici dopo aver illustrato la propria versione dei fatti, la terza aderiva alle dette domande. L'adito tribunale di Brescia, con sentenza 19/7/1996, rigettava la domanda di simulazione e dichiarava la società attrice carente di legittimazione a proporre domanda di annullamento ex articolo 1395 c.c. Il tribunale riteneva invece fondata la domanda di annullamento proposta dalla PO e, su tale presupposto, dichiarava la validità dell'acquisto da parte della OS.
Avverso la detta sentenza il TI proponeva appello al quale aderiva la TI mentre la US s.r.l. (subentrata alla s.r.l. OS) e la PO resistevano al gravame e, in via cautelativa, deducevano l'erroneità della sentenza nelle parti in cui aveva disatteso le tesi della società attrice.
Con sentenza 12/3/1999 la corte di appello di Brescia, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava le domande proposte dalla società OS e dalla PO. Osservava la corte di merito:
che, con procura speciale 4/7/1983, la PO aveva rilasciato al TI "mandato anche nell'interesse del mandatario" perché vendesse l'immobile in questione "a chicchessia, per il prezzo che riterrà opportuno con espressa facoltà per il nominato procuratore di contrarre con sè medesimo"; che il TI, avvalendosi di tale procura. con atto 19/4/1985 aveva venduto l'immobile a sè stesso ed alla TI per quote indivise per il prezzo di L. 30.000.000; che era infondata la tesi degli appellanti incidentali relativa alla simulazione ed alla invalidità del contratto per avvenuta revoca della procura in data precedente alla stipulazione;
che il TI e la TI avevano dimostrato con il loro comportamento di avere inteso ottenere e beneficiare degli effetti propri della compravendita, tanto che avevano poi alienato il bene a terzi con contratto 19/11/1986; che la circostanza relativa alla asserita indicazione di un prezzo "vile" era del tutto neutra in ambito diverso da quello tributario;
che era sfornita di prova l'affermazione secondo cui il prezzo non sarebbe stato versato;
che la prova della pretesa revoca della procura rilasciata al TI non poteva ravvisarsi nella lettera inviata alla TI nella quale oggetto della revoca era una procura rilasciata a quest'ultima; che, a norma dell'articolo 1395 c.c., il contratto con sè stesso è annullabile salvo che il rappresentato abbia autorizzato il rappresentante a contrarre con sè stesso "ovvero" che il contenuto del contratto sia determinato in modo tale da escludere la possibilità di conflitto di interessi;
che era infondata la tesi del tribunale secondo cui il contratto del rappresentante con sè stesso è annullabile se la procura contenga solo l'autorizzazione e non anche la determinazione degli elementi essenziali del contratto;
che l'articolo 1395 c.c. solleva il rappresentato dall'onere di provare il conflitto di interessi nell'ipotesi in cui il rappresentante concluda il contratto con sè stesso, dovendosi in tal caso presumere il conflitto di interessi;
che tale presunzione viene meno se il rappresentato abbia autorizzato il rappresentante a stipulare con sè stesso, ovvero nell'ipotesi in cui, in difetto di specifica autorizzazione, il mandato sia stato conferito con precisa predeterminazione del contenuto dello stipulando contratto;
che in presenza di una o dell'altra ipotesi, è onere del rappresentato che deduca il conflitto di interessi fornirne la prova;
che pertanto nella specie, avendo il TI stipulato il contratto con sè stesso in virtù di apposita autorizzazione in tal senso, era da escludere la presunzione di un conflitto di interessi ed incombeva alla PO dimostrarne la sussistenza, che era quindi errata la pronuncia del tribunale che aveva annullato il contratto senza la prova dell'esistenza del conflitto di interessi;
che in concreto detto conflitto era da escludere sia perché nulla era stato dedotto o dimostrato a suo sostegno, sia perché l'esame della procura consentiva di affermare la sussistenza anche del secondo requisito previsto dall'articolo 1395 c.c.; che infatti la PO aveva mostrato di essersi posto il problema dell'eventualità che il TI stipulasse con sè stesso e della possibile esiguità del corrispettivo;
che, come risultava dalla bocca della stessa PO, tale eventualità era per quest'ultima del tutto indifferente avendo autorizzato il TI a vendere "per il prezzo che crederà opportuno"; che tale locuzione rivelava l'assoluto disinteresse per la PO riguardo alle condizioni apparenti che sarebbero state pattuite in sede di formalizzazione del rapporto.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta dalla s.r.l. US e da PO NA SA con separati ed autonomi ricorsi sorretti da tre identici motivi. A ciascun ricorso ha resistito con controricorso TI GI proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La società US e la PO hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale. TI NA IC non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
I ricorsi principali e quelli incidentali vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi principali - di identico contenuto - la s.r.l. US e la PO denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione. Deducono i ricorrenti principali che nel corso del procedimento di primo grado sono risultate provate le seguenti circostanze: la convivenza tra il TI e la TI;
la viltà del prezzo concordato per la vendita dell'immobile; il mancato versamento di tale corrispettivo alla PO. Le dette circostanze costituiscono - ad avviso dei ricorrenti - indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione dell'atto di compravendita.
Il motivo è infondato atteso che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della simulazione è questione di mero fatto la cui soluzione compete al giudice del merito e non è soggetta a sindacato di legittimità quando - come appunto nella specie - sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
La corte di appello., nel ricostruire la vicenda e nell'interpretare i fatti di causa, ha esaminato e valutato tutti gli argomenti posti a base dell'asserita simulazione, ossia la convivenza tra la TI ed il TI, l'indicazione del prezzo di vendita, il mancato versamento di tale prezzo alla PO. All'esito di tale esame il giudice di secondo grado ha affermato che i detti argomenti erano privi di consistenza per cui ha ritenuto infondata la tesi della simulazione. In particolare la corte di merito ha posto in evidenza che il TI e la TI, con il loro comportamento, avevano mostrato di aver inteso effettivamente raggiungere gli effetti propri del contratto di compravendita stipulato, provvedendo dopo la stipula di tale contratto ad alienare a terzi il bene acquistato: trattasi all'evidenza di apprezzamento di fatto che non si presta a censure in sede di legittimità.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1395 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'autorizzazione del rappresentato alla stipulazione del rappresentante con sè stesso non è sufficiente a rendere immune da vizi il contratto così stipulato se non è accompagnata da una minima predeterminazione (con indicazione del prezzo nel caso della vendita) del contratto stipulando sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato. Nella specie la procura rilasciata dalla PO al TI non contiene la predeterminazione del prezzo della vendita dell'immobile ed autorizza detta vendita senza limite alcuno. Non vi è stata quindi alcuna caducazione del principio della presunzione del conflitto di interessi ex articolo 1395 c.c. per cui il contratto stipulato dal TI con sè stesso - al contrario di quanto dichiarato dalla corte di appello - è da ritenere annullabile. La corte bresciana ha inoltre errato nel ritenere addirittura presente il secondo requisito della predeterminazione degli elementi negoziali: la semplice lettura della dizione "per il prezzo che riterrà opportuno" evidenzia che si tratta di una condizione nulla o inesistente ovvero di una clausola di stile da considerare tamquam non esset.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con sè stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'articolo 1395 c.c., dell'autorizzazione specifica i e della predeterminazione del contenuto del contratto: ricorre la prima ipotesi quando il rappresentato autorizzi il rappresentante a concludere il contratto con sè medesimo, determinando gli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi;
ricorre la seconda ipotesi quando il rappresentato per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante predetermini il contenuto del contratto in modo che la persona del contraente risulti indifferente e sia esclusa ogni possibilità di conflitto di interessi (sentenza 22/4/1997 n. 3471). Nondimeno, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sè stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi - e quindi l'annullabilità del contratto - solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato. Peraltro l'autorizzazione data del rappresentato al rappresentante non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica e non contiene una indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisce eventuali abusi da parte del rappresentante. Nell'ipotesi del contratto concluso dal rappresentante con sè stesso opera una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto: detta presunzione può essere superata dalla prova contraria da cui risulti o che il contratto era stato autorizzato dal rappresentato o che il contenuto del contratto era stato determinato in modo da escludere il pregiudizio per il rappresentato. L'accertamento circa la sussistenza in concreto del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato relativamente al contratto concluso dal rappresentante costituisce apprezzamento di fatto che, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di giudizio di cassazione (nei sensi suddetti sentenze di questa Corte 7/5/1992 n. 5438; 21/8/1996 n. 7698). Nella specie - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - la corte di appello, dopo aver escluso la presunzione del conflitto di interessi, ha comunque ritenuto di escludere in ogni caso la sussistenza in concreto di tale conflitto tra rappresentato (la PO) ed il rappresentante (il TI) e ciò per la presenza sia del requisito della specifica autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a stipulare con sè stesso, sia dell'altro concorrente requisito previsto dall'articolo 1395 c.c. relativo alla predeterminazione del contratto in modo tale da escludere la possibilità di conflitto di interessi. Il giudice di secondo grado è correttamente pervenuto a tale affermazione all'esito dell'attento esame e della effettuata interpretazione del contenuto della procura rilasciata dalla PO al TI ed è noto che l'interpretazione degli atti negoziali si traduce in una indagine di ratto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. È del pari compito del giudice del merito valutare il contenuto degli atti negoziali al Fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.
La corte di appello ha coerentemente interpretato il contenuto della procura rilasciata dalla PO al TI ed a tal fine ha anche espressamente richiamato alcune locuzioni adoperate dalla PO per poi procedere a valutare il significato letterale e logico di tali locuzioni, giungendo quindi alla conclusione della diversità della fattispecie in esame dall'ipotesi in cui il rappresentato abbia omesso di prefissare il contenuto dello stipulando contratto da parte del rappresentante.
Secondo l'iter logico della sentenza impugnata, la alternatività delle ipotesi di esclusione del conflitto di interessi nella specie è ravvisabile per essere stata l'autorizzazione alla conclusione del contratto con sè stesso accompagnata da locuzioni relative alla predeterminazione del contenuto dello stipulando contratto tali da escludere la possibilità del sorgere del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
Ad avviso della corte territoriale non sarebbe stato comunque possibile un conflitto di interessi con il rappresentante tenuto conto del precedente contratto preliminare stipulato dalla PO con tale Novaglio dal quale la PO "aveva ricevuto un congruo acconto e nei confronti del quale aveva titolo per esigere il saldo". In sostanza la corte di merito ha ritenuto che la PO, con il suo comportamento, anche precedente al conferimento della procura al TI, ha dimostrato il suo assoluto disinteresse per le clausole (ivi compreso il prezzo) del contratto di compravendita stipulando. Il giudice di secondo grado ha ampiamente giustificato tale conclusione all'esito di una corretta indagine in fatto condotta attraverso tutti gli elementi desumibili dal contesto generale della procura in questione è tenendo conto del comportamento della PO: il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, per cui si sottrae alle critiche di cui è stato oggetto.
Le argomentazioni al riguardo svolte nella decisione impugnata sono infatti esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata si sottrae quindi alle censure che le sono state mosse dai ricorrenti principali con il motivo in esame, in quanto è logicamente corretta e sufficiente, posto che, con argomenti coerenti ed adeguati, ha desunto l'inesistenza del conflitto di interessi sulla base di dati significativi ed univoci.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1722 e 1723 c.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che nel caso di specie non si tratta di un mandato in rem propriam ex articolo 1723 c.c. per la cui sussistenza è necessario sia che venga spiegato il motivo specifico posto a base di tale mandato, sia che sussista un interesse giuridico, cioè un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario preesistente o costituito con il mandato stesso. Trattandosi, quindi, di un mandato generale, si doveva ritenere revocata la procura pur essendo stata la raccomandata erroneamente diretta alla TI: la revoca del mandato può infatti risultare implicitamente dal comportamento del mandante nel quale sia insita la volontà di togliere al mandatario i poteri conferitigli. D'altra parte la TI era convivente con il TI il quale, di conseguenza, deve essere stato avvertito dell'avvenuta revoca. Anche questo motivo, al pari degli altri, è privo di pregio posto che la corte di appello per escludere la fondatezza della tesi circa la pretesa revoca della procura rilasciata dalla PO al TI non ha fatto riferimento ai principi che regolano la revoca del mandato in rem propriam, bensì ha più radicalmente ritenuto inidonea a sorreggere la detta tesi la lettera spedita dalla PO alla TI contenente la revoca della procura rilasciata a quest'ultima e non al TI. Quindi la corte di merito ha coerentemente posto in evidenza - con incensurabile valutazione di merito - che comunque il TI, anche se fosse stato informato dalla TI della lettera inviata a quest'ultima dalla PO, dal contenuto di detta lettera non poteva desumere "l'inespresso intento della PO di revocare la procura a lui rilasciata". In definitiva i ricorsi principali devono essere rigettati con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali espressamente proposti dal TI in via cautelativa "nella denegata ipotesi" di accoglimento dei ricorsi principali.
Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura delle questioni trattate e della difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito - per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi principali, assorbiti quelli incidentali, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2002