Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
L'intervenuto fallimento dell'imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale della costituita parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2003, n. 25940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25940 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
2. " Enzo COSTANZO Consigliere
3. " Carlo BRUSCO Consigliere
4. " Silvana IACOPINO Consigliere
5. " Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH NT nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10 luglio 2002 della Corte d'Appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Brusco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA
CH NT ha proposto ricorso avverso la sentenza 10 luglio 2002 della Corte d'Appello di Perugia che ha parzialmente accolto (applicando la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva inflitta dal primo giudice) l'appello proposto contro la sentenza 25 settembre 2001 del Tribunale della medesima Città che l'aveva condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di GH IA ET, cliente del supermercato gestito dall'imputato, che era caduta mentre percorreva una passerella, sita all'esterno dell'esercizio, che consentiva il passaggio tra due diversi ambienti del medesimo;
passerella che aveva il dispositivo antisdrucciolo consunto e mancante in alcuni punti ed era priva di corrimano. La Corte ha anche confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
A fondamento del ricorso si deduce innanzitutto la violazione degli artt. 43, 52, 92 e 240 della legge fallimentare, in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b del codice di rito, perché erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che permanesse la legittimazione passiva dell'imputato a resistere alla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte civile malgrado CH NT fosse stato dichiarato fallito personalmente, il 4 gennaio 2001, dal Tribunale di Perugia.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce invece la violazione della lett. e del ricordato art. 606 per mancanza di motivazione sul concorso di colpa della persona offesa nel determinismo dell'incidente.
Ciò premesso, sulla prima eccezione formulata dal ricorrente, deve osservarsi quanto segue non senza rilevare che non si rinvengono precedenti recenti nella giurisprudenza di legittimità penale sul tema proposto (l'ultima decisione, nel senso della sentenza impugnata, è costituita da Cass., sez. IV, 19 febbraio 1982 n. 289, Nobile, che rinvia a più risalenti decisioni conformi). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del fallito a resistere all'azione civile proposta dalla parte civile nel procedimento penale si fonda sul disposto dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 che testualmente dispone: "Nelle controversie,
anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. (comma 1). Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge". (comma 2).
Si è affermato che si verifica, col fallimento, una sorta di perdita della legittimazione processuale attiva e passiva cui consegue una forma di sostituzione processuale da parte del curatore che sta in giudizio come organo del fallimento. Ma sono discussi i limiti di questa perdita della legittimazione.
Escluso che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti della seconda ipotesi (questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta o di intervento previsto dalla legge) occorre verificare se l'azione civile esercitata nel processo penale sia preclusa, nei confronti del fallito, per la perdita della legittimazione processuale ovvero se questa legittimazione possa essere ritenuta esistente anche dopo la dichiarazione di fallimento. Va anzitutto precisato che, per la soluzione del problema enunciato, non soccorre la norma, invocata dal ricorrente (e richiamata invece nella sentenza impugnata a sostegno della tesi contraria), contenuta nell'art. 240 della legge fallimentare che disciplina esclusivamente la costituzione di parte civile del curatore o dei creditori, nei confronti del fallito, ma solo per quanto riguarda i reati fallimentari. Trattasi quindi di una disciplina specifica dalla quale non possono trarsi conclusioni per quanto attiene alla legittimazione passiva a resistere all'azione civile proposta in procedimenti riguardanti diversi reati;
problema la cui soluzione può essere tratta esclusivamente dal testo del ricordato art. 43 comma 1.
La disciplina contenuta in questa norma costituisce un corollario, sul piano processuale, dello spossessamento dal patrimonio che il fallito subisce con la dichiarazione di fallimento. Il fallito, dalla data di dichiarazione di fallimento, è privato "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 42 comma 1 l.f.) e, come ovvia conseguenza, la legge l'ha privato del potere di gestire le liti a tutela del patrimonio.
Ma i limiti e la natura di questa incapacità sono tutt'altro che chiari nella dottrina e nella giurisprudenza. A fronte di orientamenti che sostengono che il fallito (evidentemente nei soli limiti delle controversie indicate nell'art. 43 in esame) perda totalmente la capacità processuale e la legittimazione a stare in giudizio esistono infatti ricostruzioni alternative che escludono questi effetti ritenendo che il fallito abbia una piena legittimazione processuale e che l'unico effetto concreto, prodotto dalla norma in esame, sia costituito dalla inopponibilità al fallimento delle sentenze pronunziate (salvo che siano favorevoli e il curatore intenda avvalersene). Forse l'orientamento prevalente è quello intermedio (che a sua volta si scompone in una pluralità di opinioni) che ritiene che ci si trovi in presenza di una legittimazione concorrente (se alternativa o meno è oggetto di contrasto) e che il fallito possa agire, o essere convenuto in giudizio, o che il processo possa proseguire nei suoi confronti, ma esclusivamente nel caso di disinteresse del curatore e del fallimento per l'esito della controversia.
Questa Corte non pretende certo di dare una risposta definitiva a questo problema su cui si sono divisi gli studiosi del diritto fallimentare. Ma, al fine di pervenire ad una risposta soddisfacente del problema posto nel presente giudizio, occorre precisare alcuni punti sui quali si è formato un certo consenso.
Il primo punto è che il fallito (a differenza di altri casi di perdita della capacità di stare in giudizio) non perde certamente la legittimazione processuale per una serie di controversie. Alcune si riferiscono ai beni e ai rapporti per i quali non avviene lo spossessamento;
si tratta dei casi indicati dalla legge (art. 46 l.f.) per i quali, non verificandosi gli effetti sostanziali tipici del fallimento, non vi sarebbe ragione perché si verificassero quelli processuali. Altre ineriscono alla stessa natura della controversia perché in esse viene messa in discussione proprio la dichiarazione di fallimento o la qualità di fallito o rapporti che coinvolgono personalmente il fallito nel caso di ritorno in bonis (opposizione alla dichiarazione di fallimento;
revoca del fallimento;
ripartizione dell'attivo se supera il passivo ecc.). Per quanto riguarda le altre controversie si afferma, pressoché concordemente in giurisprudenza e meno uniformemente in dottrina, che la legittimazione del fallito avrebbe carattere "relativo" e persisterebbe solo nel caso di disinteresse e inerzia del fallimento per la controversia nel senso che, solo se il curatore decide di partecipare al giudizio, viene meno la legittimazione del fallito (v., in questo senso, Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2002 n. 6937;
sez. I, 19 febbraio 2000 n. 1901; entrambe relative a controversie tributarie); se invece il fallimento dimostra il suo interesse per il rapporto in lite il difetto di legittimazione processuale riacquisterebbe carattere "assoluto" e sarebbe perciò opponibile da chiunque e rilevabile d'ufficio (in questo senso v. Cass. civ., sez. V, 26 aprile 2001 n. 6085). Altro punto su cui può ritenersi raggiunto un certo consenso di opinioni è che - sia che si parta dal presupposto che il fallimento determini una perdita della legittimazione per così dire "relativa" sia che si accolgano le tesi secondo cui il fallito conserva una legittimazione completa - da parte di tutti gli autori e della giurisprudenza che pur sostengono le contrapposte tesi si conviene invece che il fallimento non può essere toccato dall'esito del giudizio cui il curatore non ha partecipato (la sentenza costituisce res inter alios acta) salvo che decida invece di assumerne gli aspetti favorevoli (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2002 n. 6771). Logico e conseguente corollario del punto precedente è che il difetto di legittimazione del fallito può essere eccepito esclusivamente dal fallimento e non anche dal fallito o dalle altre parti del giudizio: in questo senso si sono espresse sii la Cassazione penale (sez. I, 13 dicembre 1999 n. 666, Sarraco, con riferimento, peraltro, al fallimento della parte civile;
sez. III, 13 dicembre 1991 n. 1066, Bonomo, relativo alla costituzione di parte civile dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'imputato di reati tributari che sia fallito) che quella civile (sez. I, 5 luglio 2000 n. 8975). Può ancora rilevarsi - a conferma della conclusione che non possa essere accolta la tesi della perdita completa della legittimazione da parte del fallito (salve le eccezioni previste dall'art. 46 l.f.) e della alternativa validità delle altre due teorie ricordate (difetto "relativo" di legittimazione e conservazione integrale della legittimazione) - che il fallito è portatore di uno specifico e personale interesse alla partecipazione al giudizio perché l'esito favorevole gli può giovare nel caso di ritorno in bonis;
così come questa eventualità può specularmente giovare alla sua controparte vincitrice nel caso in cui non riesca ad essere soddisfatta dalla massa fallimentare (o perché non chiamata in causa o perché incipiente) o può anche essere utilizzata, con la formazione del titolo esecutivo, per l'azione esecutiva nei confronti del fallito, anche prima della chiusura del fallimento, per agire, ove possibile, sui beni indicati nell'art. 46 l.f.
Per altro verso deve rilevarsi che l'assetto derivante dal riconoscimento del permanere della legittimazione del fallito perviene ugualmente alla tutela del fallimento, cui evidentemente l'art. 43 in esame è preordinato, proprio per la ricordata estraneità del fallimento all'eventuale esito negativo del giudizio cui non abbia partecipato.
Con riferimento al caso di specie va ancora osservato che la disciplina contenuta nell'art. 43 si riferisce a rapporti di diritto patrimoniale del fallito "compresi nel fallimento"; cioè deve trattarsi di beni o rapporti per i quali si è già verificato lo spossessamento previsto dall'art. 42 l.f. Secondo autorevole dottrina "questo significa che il curatore deve aver affermato positivamente la sua azione sul bene oggetto del processo: questo cioè deve essere entrato nella sua disponibilità (spossessamento)". Orbene non sembra che un'azione civile per responsabilità extracontrattuale in corso di accertamento possa ritenersi riferita ad un rapporto patrimoniale compreso nel fallimento: lo spossessamento può infatti verificarsi per i "beni esistenti alla data del fallimento" (art. 42 l.f.) e appare discutibile affermare che tra questi beni possa ricomprendersi l'esito, non ancora definito, di una controversia in corso diretta ad un accertamento e ad una condanna da ritenere ancora ipotetiche ed eventuali. In conclusione sia che permanga integralmente la legittimazione attiva o passiva del fallito (ovviamente concorrente con quella del curatore) sia che il difetto di legittimazione abbia carattere "relativo" nel senso indicato fino a che il curatore non ritenga di intervenire nel processo la soluzione adottata dalla Corte di merito (pur non condivisibile per una parte della motivazione (quella che si riferisce all'art. 240 l.f.) deve ritenersi corretta quanto al diniego di esclusione della parte civile e del responsabile civile. Ma esistono altre ragioni, specifiche per il processo penale, che rendono di difficile applicazione la normativa fallimentare e processual civilistica al processo penale. È infatti indiscusso che la dichiarazione di fallimento non produca un effetto interruttivo automatico del processo in cui sia parte il fallito (v., da ultimo, Cass. civ., sez. lav. n. 6771/2002) dovendosi applicare l'art. 300 c.p.c. che subordina questo effetto alla dichiarazione in udienza o alla notifica alle altre parti. Orbene può applicarsi questa normativa al processo penale soprattutto per quanto attiene all'interruzione del processo ?(ovviamente limitatamente all'azione civile in corso ) oppure si tratta di normativa incompatibile tanto più che il caso in esame non sembra rientrare in alcuno dei casi di esclusione della parte civile disciplinati dagli artt. 80 e 81 c.p.p. ? Il motivo dedotto deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.
Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa. Per un verso la censura si riferisce ad un elemento in fatto (che la persona offesa si fosse imprudentemente girata per parlare con altra persona) che, per come è proposto, appare irrilevante e comunque in contrasto con la ricostruzione motivatamente effettuata dai giudici di merito. Per altro verso la censura è generica perché neppure si preoccupa di contrastare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ma si limita a indicare quale sarebbe stato il comportamento della persona offesa.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2003.