Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 2
Ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni entro cui ai sensi dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., va proposto il regolamento di competenza, la comunicazione della sentenza, poi, impugnata con regolamento di competenza deve ritenersi avvenuta in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel mostrare al destinatario l'originale del provvedimento e nell'attività dell'interessato che vi abbia apposto, in calce o a margine, la propria sottoscrizione, accompagnata o meno dall'espressione "per presa visione" e la data.
Il valore della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti dell'art.10 cod. proc. civ. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6967 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GHINO VALENTI 9, presso lo studio dell'avvocato SERGIO TUPINI, difesa dall'avvocato ANTONIO IODICE, giusta in atti;
- ricorrente -
contro
TO LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA 122, presso lo studio dell'avvocato PIO CENTRO, che lo difende unitamente all'avvocato LERIO RICCIARDI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA SEZ DIST DI SORRENTO, emessa e depositata il 29/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari, in via principale l'inammissibilità del ricorso, oppure, in via subordinata, lo respinga nel merito, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato a VA AG il 5.5.2000, AN AV proponeva regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 29.3.2000, con la quale il giudice dell'esecuzione del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, nel procedimento di opposizione di terzo promosso dalla AV in relazione alla procedura di espropriazione presso terzi intrapresa dal EL nei confronti di VA RE, aveva rimesso le parti per il merito davanti al giudice di pace di Sorrento, ritenuto competente per valore.
A fondamento del ricorso la AV deduceva di aver proposto due domande, che si cumulavano tra di loro: la prima, di valore determinato e di natura dichiarativa, volta ad ottenere la deliberazione di estraneità al giudizio di espropriazione presso terzi delle somme di sua pertinenza ed alla conseguente condanna del creditore procedente alla restituzione della somma di L. 2.673.043, oltre interessi;
la seconda, di valore indeterminato, finalizzata, previo accertamento della temerarietà della richiesta di assegnazione all'intera somma pignorata, alla condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 C.P.C., ovvero ex art. 2043 c.c., con conseguente competenza per valore del tribunale e non del giudice di pace.
Il EL resisteva con memoria difensiva ex art. 47, ult. c., c.p.c., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero rigettarlo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Infatti, per ammissione della stessa ricorrente e come risulta dall'annotazione a margine del provvedimento impugnato, la difesa della AV ha avuto notizia e contezza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione il 31.3.2000, mentre il ricorso risulta notificato il 5.5.2000, oltre il termine perentorio di 30 giorni, stabilito dall'art. 47 c.p.c. Inoltre, per giurisprudenza costante (Cass. N. 10422 del 1992;
Cass. N. 5201 del 1989; Cass. N. 6365/1981) la comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo difforme da quello previsto dall'art. 136 c.p.c., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia la certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza;
in particolare deve ritenersi avvenuta la comunicazione in presenza dell'attività del cancelliere, consistita nel mostrare al destinatario l'originale del provvedimento e dell'attività dell'interessato, che vi abbia apposto, in calce o a margine, la propria sottoscrizione accompagnata o meno dall'espressione "per presa visione" e la data.
2. Il ricorso è comunque infondato, in quanto il valore della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) non può essere cumulato, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.,
con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale, sia per l'an che per il quantum, del giudice che è competente a conoscere della domanda principale (Cass. N. 3072/ 1974; Cass. N. 2599/1971). Non rileva, in senso contrario, che la AV abbia agito in via risarcitoria, facendo riferimento anche all'art. 2043 c.c., in quanto la causa petendi della domanda è, in ogni caso, per esplicita precisazione dell'opponente, la natura temeraria della pretesa di controparte.
Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo procedimento, sostenute dal EL, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento sostenute dal EL, liquidate in L. 79.000=, oltre L. 1.200.000, per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001