Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6967
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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Ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni entro cui ai sensi dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., va proposto il regolamento di competenza, la comunicazione della sentenza, poi, impugnata con regolamento di competenza deve ritenersi avvenuta in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel mostrare al destinatario l'originale del provvedimento e nell'attività dell'interessato che vi abbia apposto, in calce o a margine, la propria sottoscrizione, accompagnata o meno dall'espressione "per presa visione" e la data.

Il valore della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti dell'art.10 cod. proc. civ. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6967
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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