Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, l'eventuale riconoscimento da parte del giudice di merito della continuazione rispetto ad altri reati per i quali sia intervenuta una pronunzia definitiva e la conseguente irrogazione di una pena consistente nell'applicazione dell'aumento per continuazione su quella antecedentemente inflitta esplica i suoi effetti esclusivamente sul piano del trattamento sanzionatorio, ma non rappresenta un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione processuale derivante dalla natura definitiva di un provvedimento di diniego della concessione della liberazione anticipata, basato sulla sussistenza di elementi ostativi afferenti alla fase trattamentale secondo i parametri delineati dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2004, n. 23926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23926 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1837
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031216/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR VA N. IL 25/11/1970;
avverso ORDINANZA del 12/11/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12.11.200 il Tribunale di sorveglianza di Brescia concedeva al detenuto AT EL la liberazione anticipata pari a 360 giorni per il semestre 21.4.1998 - 21.10.1998 e per il periodo 21.4.1999 - 21.10.2002. mentre rigettava l'istanza per il periodo 21.10.1998 - 21.4.1999 e dichiarava inammissibile l'istanza per il periodo 21.10.1995 - 21.10.1996.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'interessato, la quale lamenta violazione di legge con riguardo alla pronunzia di inammissibilità dell'istanza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 356/1992, la concessione del beneficio della liberazione anticipata ai condannati per qualsiasi delitto è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 54 di quest'ultima legge, salvo quanto previsto dall'art. 4 bis, ultimo comma, ord. pen.
Infatti, ai fini della liberazione anticipata, occorre avere riguardo, da un lato, alla corretta condotta carceraria e, dall'altro, ai risultati del trattamento individuale. Con riguardo al primo profilo occorre sottolineare che il regolare comportamento del detenuto nell'istituto penitenziario non è elemento di per sè sufficiente e valutabile, in assoluto, quale sicuro indice di partecipazione all'opera di rieducazione. Si deve, infatti, accordare valore preferenziale al secondo dei parametri in precedenza indicati, ossia ai risultati dell'obbligatorio trattamento individuale che, comportando un'approfondita osservazione della personalità, è maggiormente in grado di far emergere l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati.
Qualora, però, il trattamento individuale sia mancato e non risulti il rifiuto del detenuto di sottoporvisi o di sottrarsi, comunque, ad altre iniziative di recupero, è del tutto logico utilizzare altri elementi di giudizio, tra i quali va attribuita primaria rilevanza al comportamento all'interno dell'istituto penitenziario, nel quale ordinariamente si riflettono le tendenze positive o negative del recluso, che può e deve, pertanto, costituire una prima base di valutazione, eventualmente integrata da elementi ulteriori, se disponibili. (Sez. 1, 19.7.1993, n. 0 2567, ric. Scozzaro, riv. 195663; Sez. 1, 19.7.2001, n. 29352, ric. Carbonaro, riv. 219478). Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, nel provvedimento impugnato, risulta avere correttamente analizzato il comportamento del detenuto in relazione ai singoli periodi indicati dalla legge, avendo, ai fini della concessione della liberazione anticipata, l'obbligo della valutazione frazionata per semestri della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, 19.7.2001. n. 29352, ric. Carbonaro, riv. 219479), e ha spiegato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali l'irregolarità della condotta accertata nel periodo dal 21.10.1998 al 21.4.1999 è ostativa alla concessione per quel lasso di tempo della liberazione anticipata, pur non potendo ridondare negativamente sul periodo 21.4.1998 - 21.10.1998, 21.4.1999 - 21.10.2002 in cui, al contrario, il comportamento è stato conforme ai parametri indicati dalla legge.
Il provvedimento impugnato è esente da vizi giuridici anche nella parte in cui ritiene ostativa alla nuova valutazione del periodo 21.10.1995 - 21.10.1996 l'ordinanza reiettiva già adottata in precedenza il 12.5.1998, divenuta definita a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'interessato. In proposito si osserva che l'eventuale riconoscimento da parte del giudice di merito della continuazione rispetto ad altri reati per i quali sia in precedenza intervenuta una pronunzia definitiva e la conseguente irrogazione di una pena consistente nell'aumento per continuazione di quella antecedentemente inflitta costituisce un provvedimento che esplica i suoi effetti esclusivamente sul piano del trattamento sanzionatorio, ma non costituisce un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione processuale derivante dalla natura definitiva di un provvedimento di diniego della concessione della liberazione anticipata, basato sulla sussistenza di elementi ostativi afferenti alla fase trattamentale secondi i parametri delineati dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004