Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., opera non soltanto con riguardo al tempo dedicato alle udienze, ma anche agli intervalli fra un'udienza e l'altra, salvo il caso che questi derivino da rinvii immotivati, tanto da superare il limite della ragionevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 20 aprile 1999
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N.3102
3. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 2727/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
avverso l'ordinanza emessa il 27 novembre 1998 dal Tribunale di Bari nel procedimento relativo a SI AR, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 7 ottobre 1998, la Corte di assise di appello di Bari ha disposto la sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della previgente misura della custodia cautelare in carcere cui era sottoposto AR SI perché imputato, e già condannato in primo ed in secondo grado, dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre che per alcuni episodi di spaccio.
Sull'appello proposto dal Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 27 novembre 1998, ha confermato il provvedimento impugnato.
In particolare, il giudice del gravame, pur riconoscendo che il titolo del reato (art. 416 bis cod. pen.), in presenza di esigenze cautelari (effettive o presunte), non consente l'adozione di una misura diversa da quella della custodia cautelare in carcere, ha ritenuto ormai decorso, in riferimento a tale titolo, il termine massimo prescritto dall'art. 303.4, lett. a), cod. proc. pen., considerate anche le intervenute sospensioni per complessivi 165 giorni, ed ha quindi concluso che, essendo rimasto come unico titolo di detenzione quello di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, ben poteva applicarsi una misura diversa dalla custodia in carcere, non apparendo del tutto superate le originarie esigenze cautelari. Avverso tale decisione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denunciando l'inosservanza e la violazione delle disposizioni normative vigenti in materia, sostiene:
- che erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto, ai fini dell'individuazione della pena edittale per la determinazione della durata massima della custodia cautelare, delle contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale ed, in particolare, di quella di cui al 4^ comma dell'art. 416 bis cod. pen. che è stata ritenuta sussistente anche dall'Assise di appello;
- che erroneamente il Tribunale, nel calcolare l'operatività delle disposte sospensioni ex art. 304.2 cod. proc. pen., non ha tenuto conto dei cosiddetti "tempi morti";
Le censure sono fondate.
Non v'è dubbio, invero, che, ai fini dell'individuazione della pena edittale per la determinazione della durata massima della custodia cautelare, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, così come dispone l'art. 278 cod. proc. pen., delle contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale ed, in particolare, quanto meno di quella di cui al 4^ comma dell'art. 416 bis cod. pen. che non è stata esclusa dalla Corte di assise di appello.
Inoltre, la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304.2 cod. proc. pen., opera non soltanto con riguardo ai tempi dedicati alle udienze, ma anche agli intervalli fra un'udienza, e l'altra, salvo il caso che questi derivino da rinvii immotivati, tanto da superare il limite della ragionevolezza (vedi Sez. Un., 19 giugno 1996, Puglia). Conseguentemente, non avrebbe dovuto ritenersi decorso, con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il termine massimo di custodia cautelare.
Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e di quella pronunciata dalla Corte di assise di appello in data 7 ottobre 1998.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Bari in data 7 ottobre 1998. Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999