Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1998, n. 93
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Sentenza 12 gennaio 1998

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Qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1998, n. 93
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 93
    Data del deposito : 12 gennaio 1998

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