Sentenza 12 gennaio 1998
Massime • 1
Qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1998, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 12/01/1998
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 93
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 36634/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CO PI n. il 24.05.1966
avverso ordinanza del 01.07.1997 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Pernioni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 1/7/1997 il Tribunale di Caltanissetta, provvedendo ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da La AT IE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 16/5/1997 della Corte di Assise in sede, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza 31/7/1996 emessa dalla stessa Corte, che aveva sospeso nel corso del giudizio i termini di durata della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 304 co. 2 c.p.p.. Nella motivazione il Tribunale - dopo aver rilevato che il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, emesso in data 31/7/1996 nel corso del giudizio relativo a due processi già riuniti, non era oggetto di impugnazione - riteneva che la revoca del provvedimento di sospensione dei termini non fosse possibile, in quanto detto provvedimento sarebbe stato privato dei suoi effetti con efficacia "ex tunc". Nè la successiva ordinanza, che aveva disposto la separazione dei processi, poteva ritenersi in contrasto con il precedente provvedimento di riunione dei procedimenti, tenuto conto che la diversa valutazione dipendeva dal fatto che l'istruttoria dibattimentale aveva contribuito ad una migliore cognizione dei due processi. D'altra parte, anche dopo la separazione, la complessità del processo doveva ritenersi ancora sussistente, tenuto conto che in detto processo erano confluiti fatti relativi a numerosi omicidi e tentati omicidi.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per carenza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto che la separazione dei processi costituiva un fatto assolutamente nuovo, che giustificava la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dei termini, tanto più che il La AT era imputato solo di un triplice tentato omicidio e che l'attività istruttoria avrebbe potuto esaurirsi nell'arco di alcune udienze.
Il ricorso è infondato.
Qualora nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa una ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 co. 2 c.p.p., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che, anche nel caso di separazione dei processi, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento.
Orbene nel caso di specie il Tribunale, adeguandosi al suddetti principi, ha giustamente ritenuto che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare continuasse ad esplicare i suoi effetti anche nel processo derivante dallo stralcio, ricorrendo le condizioni di perdurante complessità del dibattimento, tenuto conto dei numerosi episodi delittuosi da esaminare (circa trenta tra omicidi e tentati omicidi, oltre ai reati connessi). Tali elementi, anche sulla base di un giudizio "ex ante", lasciano indubbiamente prevedere un dibattimento particolarmente complesso, di guisa che l'ordinanza impugnata non può essere censurata, in quanto la revoca dell'ordinanza di sospensione dei termini, come giustamente rilevato dal giudice di merito, comporterebbe la cessazione dei suoi effetti, nonostante che nel caso di specie ricorrano ampiamente le condizioni per l'applicazione del dettato dell'art. 304 co. 2 c.p.p., attesa la ritenuta complessità del dibattimento in relazione all'accertamento dei reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.. Infine è appena il caso di rilevare che la mancata trattazione della posizione specifica del ricorrente deve considerarsi una circostanza del tutto irrilevante, atteso che nell'ambito di un dibattimento particolarmente complesso l'esame della posizione di ciascun imputato ben può svolgersi in tempi diversi, affrontando gradualmente i vari temi collegati alle singole posizioni.
Pertanto, poiché il giudizio espresso dal Tribunale è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998