Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
La coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e la detenzione di stupefacente diverso da quello derivato dalla coltivazione sono condotte distinte che integrano autonomi reati suscettibili di essere posti in continuazione tra loro.
Commentario • 1
- 1. Sempre illegale commercializzare infiorescenze di marijuana (Cass. 26264/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 luglio 2022
La L. 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della canapa alle condizioni e per le finalità tassative ivi indicate, tra le quali non rientra la commercializzazione dei prodotti della coltivazione costituiti dalle inflorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione e della coltivazione per fini diversi, continua ad essere sottoposta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 26/05/2022) 08/07/2022, n. 26264 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere - Dott. GAI Emanuele - rel. Consigliere - Dott. REYNAUD Gianni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2011, n. 39288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39288 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
% E M N E O I N o Z O N A I V Z I N T L E 39 2 8 8 / 1 1 O Sentenza sezione VI n.:1486 C N E I Registro Generale n.: 12326/11 D D Udienza pubblica 6 ottobre 2011 E
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Adolfo Di Virginio Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Consigliere Nicola Milo
Francesco Ippolito Consigliere
Consigliere relatore Luigi Lanza
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da CO RO, nato il [...], avverso la sentenza 31 maggio 2010 della Corte di appello di Roma, la quale ha confermato la sentenza 22 ottobre 2009 del Tribunale di Latina di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed €. 14 mila di multa per il delitto ex art. 73 commi 1 e 1 bis d.p.r. 309/90.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico, Ministero, nella persona del Sostituto Antonio Mura Procuratore Generale che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione, nonché il difensore del ricorrente avv. Palmacci che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, in sost.ne dell' Aw. Orsini A.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
di Latina di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed €. 14 mila di multa per il delitto ex art. 73 commi 1 e 1 bis d.p.r.
309/90), deducendo vizi nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e
valutati.
2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Nella specie l'imputato è accusato di aver detenuto 2.223 dosi di canapa indiana coltivata e 59 dosi di hashish. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge, con riferimento all'applicazione della norma dell'art. 81 capoverso cod. pen., posto che nella specie, attesa l'unitarietà della condotta e nella ricorrenza di detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi, il reato doveva considerarsi unico, senza alcun aumento per la continuazione, nella specie applicato nella misura di mesi 6 di reclusione ed €. 3 mila di multa (ridotti del terzo per il rito a mesi 4 ed €. 2 mila).
Il motivo, suggestivo, non ha fondamento e va rigettato.
Invero, non provato che nella specie- lo stupefacente detenuto fosse un "prodotto" di quella "coltivazione", va ribadita la regola che, pur dopo la novella 46/2006, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti", tra attività di coltivazione, punita dall'art. 73 commi 1 e 3 d.p.r.
309/90 e la generica condotta di detenzione di stupefacente, diverso da quello derivato dalla coltivazione, non può esservi
"assimilazione", trattandosi di ipotesi delittuose non omogenee, con conseguente corretta affermazione della sussistenza di due
2 reati, suscettibili di considerazione se ed in quanto astretti dal vincolo della continuazione nei termini fatti propri dalla decisione impugnata.
In proposito va considerato:
a) che, anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile sia la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma (Cass. pen. sez. 3, 12381/2010 Rv.
246463), sia la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (Cass. pen. sez. 4,
9402/2011 Rv. 249814);
c) che, peraltro, a differenza di quello che avviene per la mera detenzione, la provata destinazione, del "prodotto stupefacente della attività non autorizzata di coltivazione di piante", anche quando sia programmata e realizzata appunto per la fruizione esclusivamente personale del prodotto, integra condotta penalmente rilevante e non scriminabile (Cass. pen. sez. 6, 49528/2009 rv. 245648).
Ciricostanza quest'ultima che rende ragionevole conto della diversità della mera condotta di detenzione, rispetto alla disomogenea condotta di coltivazione non autorizzata, con conseguente realizzazione di due illeciti, apprezzabili, ricorrendone le condizioni, ex art. 81 capoverso cod. pen..
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 6 ottobre 2011 consigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente
Adolfo Di Virginio
Wupicer Depositato in Cancelleria
9 31 OTT. 2011 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Funzionario Gludiziario
Lidia Scalla