Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8228
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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La domanda del lavoratore dipendente rivolta ad ottenere la restituzione di somme (in ipotesi) indebitamente ritenute e versate dal datore di lavoro per IRPEF attinente a compenso lavorativo esige una statuizione tanto sull'assoggettamento (o meno) del relativo emolumento a prelievo d'imposta, quanto sul corrispondente "quantum", sicché, oggetto dell'accertamento essendo l'obbligazione tributaria non in via meramente incidentale o delibativi, ma diretta (con conseguente idoneità della pronuncia ad assumere autorità di giudicato sostanziale anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria), la relativa competenza giurisdizionale deve ritenersi devoluta alle commissioni tributarie, senza che tale competenza sia esclusa dalla circostanza dell'evocazione in giudizio del solo datore di lavoro e non anche dell'ufficio finanziario (essendo pur sempre compito del giudice l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di parti pretermesse), e senza che il carattere tributario della controversia venga meno per il fatto che (come nella specie) sia scaduto il termine concesso dall'art. 38 DPR 602/1973 al sostituto o al sostituito d'imposta per la presentazione dell'istanza di rimborso del versamento non dovuto (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che neppure la peculiarità del caso di specie, in cui l'ente datore di lavoro aveva riconosciuto l'erroneità del proprio operato - ovvero di avere effettivamente effettuato un'indebita ritenuta su parte dell'indennità di fine rapporto lavorativo - poteva giustificare un'eccezione, "quoad iurisdictionis", alla competenza delle commissioni tributarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8228
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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