Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
La domanda del lavoratore dipendente rivolta ad ottenere la restituzione di somme (in ipotesi) indebitamente ritenute e versate dal datore di lavoro per IRPEF attinente a compenso lavorativo esige una statuizione tanto sull'assoggettamento (o meno) del relativo emolumento a prelievo d'imposta, quanto sul corrispondente "quantum", sicché, oggetto dell'accertamento essendo l'obbligazione tributaria non in via meramente incidentale o delibativi, ma diretta (con conseguente idoneità della pronuncia ad assumere autorità di giudicato sostanziale anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria), la relativa competenza giurisdizionale deve ritenersi devoluta alle commissioni tributarie, senza che tale competenza sia esclusa dalla circostanza dell'evocazione in giudizio del solo datore di lavoro e non anche dell'ufficio finanziario (essendo pur sempre compito del giudice l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di parti pretermesse), e senza che il carattere tributario della controversia venga meno per il fatto che (come nella specie) sia scaduto il termine concesso dall'art. 38 DPR 602/1973 al sostituto o al sostituito d'imposta per la presentazione dell'istanza di rimborso del versamento non dovuto (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che neppure la peculiarità del caso di specie, in cui l'ente datore di lavoro aveva riconosciuto l'erroneità del proprio operato - ovvero di avere effettivamente effettuato un'indebita ritenuta su parte dell'indennità di fine rapporto lavorativo - poteva giustificare un'eccezione, "quoad iurisdictionis", alla competenza delle commissioni tributarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8228 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UG LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GALLA E SIDAMA 49, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FORCINITI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO RUSSO, HELDER BRUZZANO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A.R.S.S.A. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GARENNA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO A. INZILLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 836/95 del Tribunale di COSENZA, depositata il 02/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso, dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO IO, già dipendente dell'Esac (Ente di sviluppo agricolo della Calabria), il 27 gennaio 1992 ha ottenuto dal Pretore di Cosenza, in fimione di giudice del lavoro, ingiunzione a carico di detto ente per il pagamento della somma di lire 2.205.869, che assumeva indebitamente ritenuta a titolo d'irpef sull'indennità di fine rapporto.
L'Esac, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, e poi appello contro la sfavorevole sentenza del Pretore, ha fra l'altro sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituita in giudizio l'SS (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura), subentrata al soppresso Esac.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 27 ottobre-2 novembre 1995, notificata il 22 dicembre, successivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie. E Tribunale, richiamando l'indirizzo espresso in materia da queste Sezioni unite, ha osservato che la domanda del IO esigeva il riscontro della legittimità o meno della ritenuta, così richiedendo un accertamento sulla debenza dell'irpef riservato al giudice del rapporto tributario in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, ed ha negato influenza, ai fini della giurisdizione, tanto al riconoscimento da parte dell'Esac dell'erroneità del suo operato (per non essere sottoposta a tassazione la quota della predetta indennità ricollegabile a contribuzione del dipendente), in ragione della provenienza di tale riconoscimento da un soggetto non abilitato a disporre del credito d'imposta, quanto alla scadenza del termine per conseguire la restituzione della somma da detta amministrazione, sul rilievo della non interferenza sulla giurisdizione stessa dell'eventuale improponibilità della domanda di rimborso.
Il IO, con ricorso notificato il 16 febbraio 1996, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorrente torna a sostenere che il presupposto della giurisdizione delle commissioni tributarie nelle cause in tema di ritenute-irpef su redditi di lavoro, vale a dire l'inerenza della contesa alla legittimità delle ritenute medesime, non è configurabile, quando si sia determinata la "chiusura" del rapporto impositivo per la mancata presentazione nel termine accordato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 d'istanza di rimborso (da parte del sostituto, od anche del sostituito, nella specie tardivamente messo a conoscenza del versamento non dovuto), e comunque difetta, quando il datore di lavoro, ancor prima dell'instaurazione della lite, abbia riconosciuto l'errore commesso. L'Agenzia ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'orientamento, cui il Tribunale di Cosenza ha prestato adesione, è stato ripetutamente confermato da queste Sezioni unite (v., fra le più recenti, sentt. 16 marzo 1999 n. 141, 23 aprile 1999 n. 247, 17 novembre 1999 n. 789, 12 dicembre 2001 n. 15714). Ribadendosi e dandosi continuità a tale indirizzo, si osserva:
- che la domanda del dipendente, rivolta ad ottenere la somma in tesi indebitamente ritenuta e versata dal datore di lavoro per irpef attinente a compenso lavorativo, esige una statuizione sull'assoggettamento o meno del relativo emolumento a prelievo d'imposta e sul corrispondente quantum, e, quindi, richiede un accertamento sull'obbligazione tributaria non in via meramente incidentale o delibativa, ma con pronuncia idonea ad assumere autorità di giudicato sostanziale pure nei confronti dell'amministrazione delle finanze;
- che la giurisdizione delle commissioni tributarie, segnata dall'indicato oggetto della causa (nel caso in esame, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), non risente della circostanza che sia stato evocato in giudizio soltanto il datore di lavoro, non anche l'ufficio finanziario, essendo compito del giudice munito della giurisdizione medesima di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa;
- che il carattere tributario della controversia non viene meno per il fatto che sia scaduto il termine concesso dal citato art. 38 al sostituito od al sostituto d'imposta per presentare istanza di rimborso del versamento non dovuto, tenendosi conto che la relativa situazione non tocca la natura della domanda, pur sempre diretta ad una decisione sulla debenza in tutto od in parte dell'irpef, mentre l'incontestabilità della solutio nel rapporto con l'amministrazione finanziaria è rilevante sotto il diverso profilo della decadenza dall'azione di ripetizione (questione demandata al giudice dotato di competenza giurisdizionale sull'azione stessa), e che, peraltro, l'ordinamento non contempla una giurisdizione residuale del giudice ordinario, ove la deduzione dell'indebito versamento d'imposta sia successiva allo spirare del termine fissato per il rimborso dalla disciplina tributaria;
- che l'eventuale responsabilità del datore di lavoro, a titolo contrattuale od anche aquiliano, per non aver dato notizia al lavoratore dell'effettuazione e del versamento della ritenuta in tempo per reclamarne il rimborso dall'ufficio delle imposte, non modifica il tema della controversia, la quale resta incentrata o comunque postula il predetto accertamento sul rapporto tributario. La peculiarità della concreta vicenda, rappresentata dalla circostanza che l'Esac ha ammesso l'erroneità del proprio operato, cioè riconosciuto di avere indebitamente effettuato la ritenuta su una parte dell'indennità di fine rapporto lavorativo non sottoposta a prelievo fiscale, non può giustificare un'eccezione ai principi sopra enunciati.
Detta ammissione, infatti, quando (come nella specie) venga fatta valere dal lavoratore non quale atto negoziale costitutivo di un debito autonomo ed indipendente dal rapporto tributario, ma quale conferma e prova dell'illegittimità dell'applicazione della ritenuta, non muta la consistenza della domanda e la connessa necessità di un accertamento sul rapporto tributario, ne' potrebbe mutarle, alla luce della non disponibilità del rapporto stesso da parte del sostituto d'imposta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conferma della giurisdizione delle commissioni tributarie. L'indicata particolarità della controversia rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie, e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002