Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Il provvedimento che dichiara ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi conservino efficacia non deve essere necessariamente contestuale all'accoglimento della dichiarazione di astensione, in quanto mentre quest'ultima deve essere effettuata con la maggiore celerità possibile - anche per evitare dubbi di imparzialità del giudizio - il provvedimento che decide la sorte degli atti posti in essere dal giudice astenuto ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen. può ben richiedere, soprattutto nell'ipotesi di processi obiettivamente complessi, uno studio approfondito degli atti che non incide sulla ratio dell'art. 42 cod. proc. pen., il quale concerne una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che può ben essere, quindi, adottata anche in sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione. (Nella specie il provvedimento in ordine all'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto - che aveva riconosciuto piena validità agli atti compiuti da quest'ultimo - era stato depositato il giorno successivo a quello del deposito del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione.)
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2003, n. 23261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23261 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
1. Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
3. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
4. Dott. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) AT ON;
2) IN AL;
3) ZI ON;
avverso l'ordinanza, in data 11.9.2002, del Tribunale di Bari;
sentita la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dott. Vincenzo GERACI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
1. AT ON, IN AL e ZI ON ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari dell' 11.9.2002, con la quale veniva rigettato l'appello dai medesimi proposto avverso il provvedimento del 20.6.2002 del G.U.P. dello stesso Tribunale che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per scadenza termini.
I ricorrenti deducono:
violazione dell'art. 42 c.p., in relazione all'art. 179 c.p.p. (art.606 lett. "b" c.p.p.);
In particolare si sostiene l'avvenuta decorrenza, nel procedimento de quo dei termini massimi di custodia cautelare per effetto della perdita di efficacia degli atti del procedimento stesso conseguita a un provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione da parte del G.U.P., non accompagnato, tuttavia, dalla declaratoria di conservazione degli atti sino a quel momento compiuti. Si rileva come l'art. 42, 2° co. c.p.p., nel regolare le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione, "dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi conservano efficacia", implicitamente indicando come solo eventuale ed ipotetica una pronuncia di conservazione degli atti pregressi e così stabilendo che la salvezza degli atti è subordinata ad un'espressa declaratoria diretta a rimuovere la presunzione di invalidità.
E poiché nella specie, il provvedimento con cui il presidente del Tribunale ha accolto la richiesta di astensione del G.U.P. è stato emesso senza avvalersi della facoltà di conservare efficacia ad alcuno degli atti del procedimento sino a quel momento gestito dal G.U.P. medesimo, ne è derivata la perdita di efficacia del procedimento sino a quel punto svoltosi.
Il cosiddetto provvedimento integrativo del presidente del Tribunale del giorno successivo (che ha riconosciuto piena validità agli atti compiuti dal giudice astenutosi) è da ritenere emesso in violazione del citato art. 42 cpv. c.p.p. e, perciò, da considerare tamquam non esset.
2. Il ricorso è da ritenere infondato.
La norma dettata dall'art. 42 c.p.p. mira a contemperare due esigenze di eguale rilievo.
La prima è che il giudice, che effettua una dichiarazione di astensione (o è investito da una dichiarazione di ricusazione), non compia atti del procedimento che per non essere meramente ordinatori , come ad esempio un rinvio - siano suscettibili di incidere sulla materia del giudizio o su significativi svolgimenti del processo. La seconda esigenza è che dall'accoglimento delle dichiarazioni di astensione (o di ricusazione) non derivi automaticamente la perdita di efficacia degli atti validamente e correttamente compiuti sino a quel momento e che, invece, sia operata una razionale e meditata cernita di quegli atti che meritano di conservare efficacia pur dopo l'intervenuta astensione (o ricusazione).
Ora, mentre la prima esigenza deve essere evidentemente soddisfatta con la maggiore celerità possibile, anche per evitare che si ingenerino dubbi o addirittura sospetti sulla trasparenza e sulla imparzialità del giudizio, la seconda esigenza - ispirata al principio di conservazione degli atti e a ragioni di economia processuale, oggi valorizzate anche dal principio costituzionale di ragionevole durata del processo - può ben richiedere, per essere realizzata, una ulteriore meditazione e uno studio approfondito degli atti al fine di compiere scelte e valutazioni che possono rivelarsi non facili, soprattutto nel caso di processi obiettivamente complessi per il numero degli imputati o per la materia trattata.
In tale contesto va riguardato il provvedimento del presidente del Tribunale che ha accolto la dichiarazione li astensione del giudice dell'udienza preliminare e il giorno successivo ha riconosciuto efficacia a tutti gli atti dallo stesso giudice compiuti: il fatto che non vi sia stata piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia, non incide sul rispetto del dettato dell'art.42 c.p.p. che fa, invece, riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.
Ne deriva che non ricorre nella fattispecie in esame la lamentata violazione dell'art. 42 c.p.p. e che, conseguentemente, non si sono verificate né la catena di nullità lamentate dai ricorrenti, né le ricadute sui termini di custodia cautelare degli imputati.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2003.