Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. l'installazione presso la propria abitazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, anche se gli apparecchi installati, non abbiano funzionato o non siano stati attivati, in quanto l'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene.
Commentari • 2
- 1. Art. 617-bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)https://www.filodiritto.com/
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. …
Leggi di più… - 2. Intercettare il coniuge è reato (Cass. 15071/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 aprile 2019
L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare è reato: basta l'installazione, non rilevando l'eventuale funzionamento, dato che la legge anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. Ai fini della configurabilità del reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare (o parte di esse) deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2015, n. 37557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37557 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
4 3755 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.1706 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE N. 43333/2014 - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EL N. IL 31/03/1987 avverso la sentenza n. 1639/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scadeccione che ha concluso per is rigido Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO Con sentenza 18.6.2014 la corte di appello di Lecce,in riforma della sentenza 14.12.2011 del tribunale di Brindisi, modificata l'originaria qualificazione ex art. 617 quinquies c.p del fatto contestato a SI EL. in quella ex art. 617 bis c.p., ha confermato la pena nella misura di 4 mesi di reclusione. Nell'interesse del SI è stato presentato ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 617 bis c.p. l'esegesi della disposizione consente di inquadrare il fatto contestato nella categoria dei cosiddetti reati di pericolo, ma nel caso di specie l'imputato non è stato colto nell'atto di illecita captazione di comunicazione di terzi, per cui la scelta sanzionatoria si risolve nella repressione del "pericolo di un pericolo", con inammissibile anticipazione della soglia di punibilità e di una violazione del principio di offensività. Il ricorso non merita accoglimento. Al SI è stato contestato di aver installato presso la propria abitazione una ricetrasmittente atta a intercettare comunicazioni radio che sintonizzava sulle frequenze per scanner " " comunicazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri e della polizia di Stato. Secondo il giudice di appello, l'art. 617 quinquies sanziona l'abusiva installazione di apparecchiature atte e intercettare ,impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
tali non sono le comunicazioni via radio tra le forze di polizia. Queste comunicazioni, effettuandosi mediante onde elettriche, rientrano nelle trasmissioni a distanza di suoni, immagini ed altri dati, che, a seguito della modifica apportata dalla legge n.547/1993 all'art. 623 bis c.p., sono tutelati dall'art. 617 bis c.p., che punisce l'installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle varie forze di polizia. Tale argomentazione logico-giuridica è convincentemente conforme all'orientamento giurisprudenziale(sez.2,n. 37710 del 24/09/2008, Rv. 241456) secondo cui il reato previsto dall'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche;
pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati( conf. Sez. 5,n.. 5299 del 15/01/2008, Rv. 239115). Nel caso in esame va comunque rilevato che l'apparecchio, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare era perfettamente funzionante e, aveva in memoria le frequenze , utilizzate dai carabinieri e dalla questura di Brindisi e quindi era in grado di captare le comunicazioni via radio delle forze di polizia, determinando così la lesione del bene giuridico tutelato. ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12.5.2015. Il consigliere estensore Antonio Bevere DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il presidente Alfredo Maria Lombardi addi 6/SET 2015 und IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise