Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA014 14/0 1 EL LO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 2703/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Cron. 3037 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENT ENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA SOCCAL GINO, LIKE 3000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI CANCELLERIA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408301
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al/Sig. AGOSTIN per diritti L.per 21 FEB. 2001 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso கினை வென்று IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 5100 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 6474/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/03/97 R.G.N. 51102/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato AGOSTINO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni IA che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma il signor GI AL, deducendo di essere titolare di pensione INPS in regime internazionale ed assumendo di non dover re- stituire a detto istituto le quote di integrazione al minimo, che esso riteneva di aver ver- sate indebitamente siccome non più dovute ai sensi dell'art. 8 legge n. 153 del 1969, chiedeva che, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme delle quali era stato richiesto il recupero a decorrere dal gennaio 1985. L'INPS contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito, invece, ac- coglieva con sentenza in data 10 marzo 1993. A seguito di appello dell'Istituto, cui resisteva l'altra parte, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del gravame, osservava quanto segue. Il meccanismo del riassorbimento della integrazione al minimo fino a concorren- za dei "pro rata" eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri esula dalla fattispecie della indebita corresponsione di somme per errore dell'ente previdenziale, secondo le norme succedutesi nel tempo (artt. 80 RD n. 1422 del 1924; 52 legge n. 88 del 1989; e 13 legge n. 412 del 1991), sicché la ripetibilità dei versamenti indebiti, a prescindere dall'errore dell'Istituto, deve essere ritenuta operante finché quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di acquisire i dati necessari all'accertamento del riassor- bimento (nella specie, in data 17 luglio 1987, nella quale risultano trasmessi dall'ente previdenziale belga i documenti utili all'esame della domanda di pensione) e non siano maturati i necessari tempi tecnici per le relative valutazioni, determinabili in un anno, con riferimento al termine indicato dall'art. 13 citato ed utilizzabile meramente come criterio di orientamento, con la conseguenza che la irripetibilità va nella specie indivi- duata a decorrere dal 17 luglio 1988. 3 Avverso questa sentenza il AL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha presentato soltanto procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 e vizi di motivazione, nonché contrasto tra motivazione e di- spositivo, si lamenta che in motivazione si affermi come accertata la disponibilità delle informazioni da parte dell'INPS in data 17 luglio 1987, mentre, in contrasto con le ar- gomentazioni ivi contenute, nel dispositivo si faccia decorrere la irripetibilità dal 17 lu- glio 1988. Il motivo deve essere rigettato. Invero, il riferimento all'art. 52 legge n. 88 del 1989 è appena accennato nell'epigrafe e successivamente non sviluppato. Esso è comunque non pertinente, in re- lazione sia all'interpretazione di detto articolo data dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'art. 8 legge n. 153 del 1969 (v. sentenza n. 1967 del 22 febbraio 1995), sia in considerazione della sopravvenienza della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (v. Cass. SU 17 marzo 1997 n. 2333). Quanto poi alla lamentata inconciliabilità del dispositivo con la motivazione, ri- sulta al contrario che la data indicata in quest'ultimo è perfettamente coerente con la data individuata nella motivazione come momento di messa a disposizione, da parte dell'ente previdenziale straniero, dei dati necessari all'INPS, e con il calcolo, ivi esposto e condivisibile, dello spatium deliberandi determinabile come limite dell'addebitabilità dell'indebito all'assicurato. Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 260 a 265, legge 23 dicembre 1996 n. 662, anche quale ius superveniens, 4 nonché vizi di motivazione, si assume che il ricorrente abbia diritto ai benefici di cui alle norme richiamate e dei quali chiede l'applicazione da parte del giudice di rinvio. Il motivo è fondato. Alla data della lettura del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale (20 set- tembre 1996) non era ancora in vigore la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la quale, pur essendo entrata in vigore prima del deposito della medesima sentenza (25 marzo 1997), era evidentemente inapplicabile dal Tribunale, siccome ormai vincolato dalla lettura predetta. Appare quindi idoneo il ricorso, tempestivamente notificato alla
contro
- parte e depositato in cancelleria, ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza ed a prospettare l'applicabilità dei benefici portati dalla predetta legge n. 662. A tale scopo, peraltro, è necessario, previa cassazione della sentenza di secondo grado, rinviare la causa alla Corte di Appello di Roma per gli accertamenti di fatto presupposti. Quanto alle spese giudiziali, si ritiene di rimetterne la decisione al giudice di rin- vio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, i11° dicembre 2000. Il consigliere estensore Лиціні. Ravay ные Ма сий nam Il Presidente 3 I 0 A 1 3 D S 5 , . S T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D D 8 I - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A 1 N S T 1 G N Depositata in Cancelleria S E O O E S P A oggi, 1 FEB. 2001 G I M D G A I E E A , O L E IL LABORATORE O T D T R I E A T R T S L DI CANCELLERIA I R I L N P D G E E E S D O R E