Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
ra 09 02 /02 o v a F IN NOOME SUL POPOLO ITALIANO ) E C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Данні Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5463/98 Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Ugo Rel. Consigliere FAVARA Cron.28508 Dott. Francesco Consigliere TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI C SEGRETO Consigliere - Ud.14/02/02 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRE 37, presso 10 studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato LANZA IVO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, difeso dall'avvocato SALVITTI SERGIO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 438 nonchè
contro
LAVARRA PIETRO;
intimato avversO la sentenza n. 711/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa e depositata il 03/02/97; RG.22496/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato CAFFARELLI FRANCESCO;
udito l'Avvocato FEDERICI MARCO (per delega Avv. Sergio Salvitti); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13.5.96 SP IC conve- niva dinanzi il giudice di pace di Roma Lavarra Pietro e la SA Ass.ni per sentirli condannare al risarcimen- to dei danni. Esponeva l'attore in citazione che in da- ta 25.8.95 alla guida della su autovettura mentre era fermo sull'autostrada Bologna - Ancona era stato tampo- nato dalla vettura del convenuto riportando danni per lire 1.840.000. Radicatosi il contraddittorio, si CO- stituiva la SA assumendo che la vettura dello Speran- za nel tentativo di rientrare nella corsia di marcia aveva urtato con la fiancata posteriore destra la parte anteriore sinistra dell'automezzo del convenuto. Chie- 2 deva, pertanto, il rigetto della domanda. All'esito della fase istruttoria, il Giudice di Pace con sentenza del 3.2.97 rigettava la domanda condannando lo SP al pagamento delle spese. Motivava, tra l'altro, il decidente che dal rappor- to della Polizia stradale si evinceva che l'auto dello SP aveva colliso con quella del convenuto. Nel- l'immettersi nel flusso della circolazione in atto nel- la corsia di marcia spostandosi da quella di sorpasso ingombrata da veicoli non si era accertato lo SP che la immissione si presentasse libera e senza perico- li di collisione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione lo SP affidandolo ad unico motivo. Ha resistito con controricorso la SA Ass.ni. Non ha svolto difese il Lavarra. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione lo SP cen- sura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di pace avrebbe posto a fondamento della decisione unicamente il rapporto della Polizia Stradale privo di riscontri oggettivi (doglianza ex arte. 360 n. 5 c.p.c.). Il motivo non ha pregio. Va preliminarmente rilevato che non eccedendosi i 3 due milioni il giudice di pace ha deciso equitativamen- te ex art. 113 cpc. Vertesi in tema di equità sostitu- tiva di una regola di diritto in linea con una valuta- zione più libera trattandosi di causa di lieve valore. Le anzidette decisioni del giudice di pace sono, ora, impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e con riferimento agli "errores in iudicando" limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, alle viola- zioni dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie, ove siano di rango superiore a quelle ordinarie;
possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa ri- sulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (cfr. Cass. 7848/01). In concreto, il ricorrente prospetta una insussi- stente contraddittorietà della motivazione posto che il giudice di pace ha solo valutato le prove con insinda- cabile apprezzamento dei fatti ed il cui giudizio è censurabile in questa sede di legittimità solo per man- canza di motivazione il che va escluso avendo il deci- dente attentamente esaminato il rapporto della polizia stradale concludendo che era stato il veicolo dell'at- 4 ་ ☐ tore ad entrare in collisione con il veicolo del conve- nuto nell'immettersi nel flusso della circolazione in atto nella corsia di marcia spostandosi da quella di sorpasso ingombrata dai veicoli del precedente inciden- te. Non ricorre, pertanto, alcuna contraddittorietà nella motivazione atteso che il giudice di pace, rite- nendo provata la responsabilità esclusiva dell'attore nell'incidente per cui è causa, ha operato una valuta- zione equitativa delle risultanze istruttorie rientran- te nei suoi poteri e tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti costituite le spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14.2.02 Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My firana Sertane IL CANCELLIERE C1 Dettage Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 25.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5