Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17200 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
17200-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
FI AS VI AN
Presidente
Sent. n. sez. 225/2026
UP - 20/03/2026
AN Di GI
DR NT
Relatore
RC IA NA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LU IA, nato a [...] il [...]
R.G.N. 37669/2025
avverso la sentenza emessa il 19/12/2024 dalla Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR NT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'11 dicembre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, procedendo con rito abbreviato, giudicava LU IA colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 4, con pen., in riferimento all'art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.), B (artt. 582 e 585 cod. pen., in riferimento agli artt. 577, primo comma, n. 4, e 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) e C (art. 337 cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali - esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, e disposta la riduzione di pena per il rito speciale condannava l'imputato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. L'imputato LU IA, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari pronunciandosi sulle impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputato, in riforma della decisione appellata, assolveva LU IA dal reato di cui al capo B perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena applicata nei suoi confronti, per i residui reati di cui ai capi A e C, in quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
3. I fatti di reato riguardavano il tentato omicidio posto in essere da LU IA in danno di LI Di LA, avvenuto a Trinitapoli il 22 ottobre 2019, contestato al capo A, che si concretizzava quando l'imputato aggrediva la vittima colpendola con un bastone metallico, con cui la attingeva alla testa e al braccio, tramortendola e facendola cadere al suolo. L'oggetto contundente, come si preciserà più avanti, era l'asta di ferro di una scopa. Si contestava, inoltre, all'imputato, al capo C, la resistenza a pubblico ufficiale, che si verificava nei confronti dell'app. EL IN, del luog. RT UO e del car. Settimio Tarantino, all'epoca dei fatti, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Trinatapoli, intervenuti in aiuto di LI Di LA su segnalazione telefonica del fratello della vittima, OS Di LA, contro i quali il ricorrente si scagliava violentemente, aggredendoli e tentando di opporsi all'arresto.
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Occorre premettere che l'aggressione traeva origine dal fatto che LI Di LA, che in quel momento stava svolgendo un controllo delle autorimesse gestite insieme al fratello OS Di LA, interveniva per difendere PA IZ SZ, che era il locatario di uno dei locali facenti parte del complesso immobiliare in questione. Dopo che l'imputato aveva colpito LI Di LA, facendolo cadere a terra, interveniva in difesa del fratello anche OS Di LA, contro cui l'imputato, che era stato di alterazione alcolica, si scagliava, brandendo il bastone che impugnava.
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L'atteggiamento di alterazione emotiva di LU IA non si arrestava nemmeno dopo l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, atteso che il ricorrente, dapprima, come detto, cercava di opporsi all'arresto, aggredendo fisicamente i militari, successivamente, dopo essere stato condotto in caserma, compiva atti autolesionistici sbattendo la testa contro le pareti dell'immobile. Deve precisarsi ulteriormente che LI Di LA, OS Di LA e PA IZ SZ, fin dall'immediatezza dei fatti, collaboravano con i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, che procedevano dopo l'arresto in flagranza di reato di LU IA, chiarendo le circostanze di tempo e di luogo in cui, la sera del 22 ottobre 2019, si era verificata l'aggressione dell'imputato, nei termini descritti al capi A e C della rubrica. Veniva anche sentita la compagna del ricorrente, IS Maiello, che aveva assistito all'aggressione di LI Di LA e che spiegava le ragioni che avevano indotto l'imputato, mentre era ebbro, ad aggredire PA IZ SZ. Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti di reato contestati a LU IA ai capi A e C, sulla cui configurazione cui le sentenze di merito divergevano nei termini che si sono richiamati, l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
2. Avverso la sentenza di appello LU IA, a mezzo dell'avv. Giacomo Lattanzio, ricorreva per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 438 cod. proc. pen., conseguente alla nullità dell'ordinanza emessa 1'8 maggio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con cui il Pubblico ministero era stato autorizzato a integrare le attività di indagine svolte nel corso delle indagini preliminari, sebbene si procedesse con le forme del rito abbreviato richiesto dall'imputato e fosse conseguentemente precluso l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti.
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Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano la configurazione dell'ipotesi di reato di cui al capo A quale tentato omicidio aggravato, che appariva smentita dalle emergenze probatorie, che imponevano di riqualificare la fattispecie contestata a LU IA quale lesioni personali aggravate. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'attenuante della provocazione, la cui concessione si imponeva alla luce del comportamento aggressivo posto in essere da PA IZ SZ nei confronti di LU IA, pretermesso dalla Corte di merito. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 69, quarto comma, cod. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a IA, che appariva connotato da eccessività dosimetrica, alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, che non aveva influito sulla pena inflitta all'imputato nel giudizio di secondo grado, che, in riforma della decisione impugnata, veniva quantificata, in quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da LU IA è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, relativo alla configurazione del tentato omicidio contestato al саро А. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 438 cod. proc. pen., conseguente alla nullità dell'ordinanza emessa l'8 maggio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con cui il Pubblico ministero era stato autorizzato a integrare le attività di indagine svolte
nel corso delle indagini preliminari, sebbene si procedesse con le forme del rito abbreviato richiesto dall'imputato e fosse conseguentemente precluso l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti. Deve, in proposito, rilevarsi che la Corte di merito evidenziava correttamente che il Pubblico ministero disponeva del potere di integrare il compendio probatorio prima dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato richiesto da LU AN, che, peraltro non era stata ancora emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, atteso che si procedeva con le forme di cui all'art. 458 cod. proc. pen. a seguito di giudizio immediato. In questa cornice, deve evidenziarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Bari, che, dopo la richiesta dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato, quando questo non è stato ancora disposto dal giudice con ordinanza, è ancora in corso l'udienza preliminare, tanto è vero che l'imputato può sempre revocare la scelta processuale compiuta. Ne consegue che devono ritenersi consentiti eventuali interventi processuali integrativi, che, al contrario, verrebbero paralizzati dall'ammissione del rito "allo stato degli atti", che precluderebbe l'integrazione del compendio probatorio da parte del pubblico ministero, come opportunamente osservato nel precedente richiamato dalla Corte di merito, che, ancorché non massimato sul punto, si attaglia perfettamente al caso di specie (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, [...], non mass. sul punto). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, anche dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, il compendio probatorio non può ritenersi immodificabile, perché può essere incrementato dall'iniziativa officiosa del giudice, prevista dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., che, inevitabilmente, confina nell'irrilevanza qualunque questione sull'ingresso nel processo di una prova asseritamente tardiva che il giudice dell'udienza preliminare abbia comunque acquisito. Appaiono, pertanto, corrette le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, che, rispondendo all'analoga doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello, a pagina 5 del provvedimento impugnato, evidenziava che il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione sicché, fino a tale momento formale non è precluso al P.M. il potere di effettuare la formulazione di una contestazione suppletiva e l'arricchimento dell'apparato probatorio». Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
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3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano la configurazione dell'ipotesi di reato di cui al capo A quale tentato omicidio aggravato, che appariva smentita dalle emergenze probatorie, che imponevano di riqualificare la fattispecie contestata a LU IA quale lesioni personali aggravate. Osserva il Collegio che le conclusioni della Corte di appello di Bari, secondo cui le bastonate con cui LU IA colpiva LI Di LA erano idonee a provocarne la morte, non sembrano corroborate dalle emergenze probatorie richiamate nella decisione censurata, in cui, pur dandosi atto delle ferite riportate dalla vittima al braccio e alla testa, non ci si soffermava in termini adeguati sulle connotazioni di offensività dell'aggressione del ricorrente. Tali connotazioni, tra l'altro, avrebbero dovuto essere valutate in correlazione al mezzo contundente impiegato dall'imputato per colpire Di LA, costituito dall'asta di ferro di una scopa, chiamata impropriamente nel provvedimento in esame anche "bastone metallico" e "tondino in ferro". Il riferimento alle connotazioni di offensività dell'azione aggressiva di LU IA, invero, appariva imprescindibile, anche alla luce del fatto che l'obiettivo principale dell'aggressione del ricorrente non era LI Di LA ma PA IZ SZ, che, in quel momento, stava discutendo animatamente con l'imputato; discussione per interrompere la quale interveniva Di LA ricevendo il colpo alla testa che lo faceva cadere a terra. Non appare chiaro, per altro verso, il contesto sequenziale nel quale la vittima veniva aggredita, su cui la sentenza impugnata si soffermava in termini inadeguati, non comprendendosi se le lesioni riportate da LI Di LA, potevano ritenersi corroborative dell'intento omicidiario dell'imputato, anche in considerazione delle scarne indicazioni fornite dalla Corte territoriale sulla tipologia delle ferite e sul referto rilasciato alla vittima dopo il suo accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di Cerignola. Né consentono di sopperire alle descritte lacune motivazionali i generici riferimenti alla consulenza tecnica medico-legale svolta dal prof. LU Cipolloni, richiamata in termini nosografici generici e inidonei a comprendere quale fosse la correlazione tra le modalità dell'azione aggressiva dell'imputato e le ferite riportate dalla vittima alla testa e al braccio. Sembrano, per la verità, muoversi in una direzione processuale differente le dichiarazioni rese da OS Di LA nell'immediatezza dei fatti, richiamate a pagina 7 della decisione censurata, in cui si evidenziava che aveva visto <<l'odierno imputato colpire con una violenta botta al capo il fratello, il quale si
accasciava al suolo, mentre IA LU continuava a colpirlo sul braccio [...]>. Ne consegue che, dopo il primo colpo di bastone, sferrato d'impulso, gli altri colpi di AN erano sferrati al braccio della vittima, lasciando ipotizzare una sequenza aggressiva non del tutto compatibile con l'animus necandi prefigurato dalla Corte di merito. Su questi, decisivi, profili valutativi, dunque, la sentenza impugnata non si soffermava in termini congrui, non chiarendo le ragioni per cui l'azione criminosa di LU IA doveva ritenersi idonea a provocare la morte di LI Di LA, sebbene la persona offesa, dopo il primo colpo, fosse stata colpita al braccio, in un'area corporea dove non si trovano organi vitali. Rispetto a questa, incerta, sequenza dell'azione criminosa, non assumeva un rilievo chiarificatore il riferimento al primo colpo alla testa sferrato da IA alla vittima, che, in assenza di indicazioni nosografiche precise, non poteva ritenersi, sic et simpliciter, decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie di cui al саро А. Sulla scorta di una tale, inadeguata, ricostruzione dell'aggressione posta in essere dal ricorrente, che non veniva correttamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, decisive ai fini del vaglio giurisdizionale richiesto, la Corte di appello di Bari formulava un giudizio incongruo sull'idoneità degli atti posti in essere dall'imputato a provocare la morte di LI Di LA. Venivano, in questo modo, disattesi i parametri affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di idoneità del tentativo, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, [...], Rv. 248305 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, [...], Rv. 277032-01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, [...], Rv. 209688 - 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01). Questo orientamento ermeneutico, al quale la decisione censurata non sembra conformarsi pienamente, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo
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grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, [...], Rv. 1912421-01).
3.1. Deve, per altro verso, rilevarsi che la Corte di appello di Bari, pur a fronte delle pertinenti censure difensive, non chiariva per quali ragioni la dinamica dell'aggressione posta in essere dal ricorrente in danno di LI Di LA era univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dal Pubblico ministero, in relazione al delitto di cui capo A, pur avendo il ricorrente colpito la vittima in un contesto sequenziale che vedeva l'obiettivo principale o quantomeno originario della sua azione PA IZ SZ. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella ascritta a LU IA al capo A riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che, nel caso in esame, è rappresentato dalla vita di LI Di LA, conformemente a quanto statuito da questa Corte, che, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi sotteso alla condotta illecita in esame, afferma: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [...], Rv. 236401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, [...], Rv. 236110 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, [...], Rv. 191241-01). Ne discende che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti, attraverso cui si concretizzava l'aggressione di LI Di LA, avrebbe dovuto essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dal ricorrente, nel senso che, per affermare la ricorrenza del
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tentato omicidio contestato al capo A, il suo comportamento aggressivo avrebbe dovuto possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti preparatori sia da quelli di natura esecutiva (tra le altre, Sez. 2, n. 24302 del 24/05/2017, [...], Rv. 269963 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, [...], Rv. 269931 01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, [...], Rv. 264589-01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01).
3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A, nei termini di cui in dispositivo.
4. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'attenuante della provocazione, la cui concessione si imponeva alla luce del comportamento aggressivo posto in essere da PA IZ SZ nei confronti di LU IA, pretermesso dalla Corte di merito. Allo scopo di inquadrare la circostanza attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., occorre richiamare preliminarmente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, [...], Rv. 258454 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, [...], Ndoj, Rv. 251833-01; Sez. 5, n. 12588 del 13/02/2004, dep. 16/03/2004, Fazio, Rv. 228020-01). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Bari non permetteva di ritenere sussistenti i requisiti
della provocazione invocata nell'interesse di LU IA, atteso che le risultanze processuali imponevano di ritenere che l'aggressione di LI Di LA aveva luogo senza che lo stesso avesse posto in essere alcuna condotta provocatoria nei confronti dell'imputato, che, al momento dell'aggressione, stava intrattenendo con PA IZ SZ una discussione animata alla quale la vittima era estranea. Non è, del resto provato nemmeno l'atteggiamento provocatorio posto in essere da PA IZ SZ nei confronti di LU IA, che, al contrario, deve essere escluso dal tenore delle dichiarazioni rese il 22 ottobre 2019 dalla compagna dell'imputato, IS Maiello, che attribuiva la causa della litigio allo stato di alterazione alcolica in cui, quella sera, versava il convivente. Riferiva, in proposito, IS Maiello, nel passaggio motivazionale richiamato a pagina 9 della decisione impugnata, che in quell'occasione si avvicinava un vicino di nazionalità polacca che le chiedeva una sigaretta, al quale diceva di allontanarsi perché il compagno era alquanto brillo e si sarebbe arrabbiato [...]». In questo, univoco, contesto, non è possibile ritenere sussistente un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'atteggiamento di LI Di LA e il comportamento di LU AN, indispensabile alla configurazione dell'esimente di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., atteso che l'inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente non consente di ipotizzare alcun collegamento tra le due condotte, con la conseguenza di non potere ritenere sussistente nemmeno questo ulteriore elemento necessario alla ricorrenza dell'attenuante della provocazione, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente applicata nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21049 del 27/03/2019, [...], Rv. 275894-01; Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, D'Amico, Rv. 240282 -01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di
ricorso.
5. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere congruo il trattamento sanzionatorio irrogato a IA, che appariva connotato da eccessività dosimetrica, alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, che non aveva influito significativamente sulla pena inflitta all'imputato nel giudizio di secondo grado, che, in riforma della decisione impugnata, veniva quantificata in quattro
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anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Osserva il Collegio che la rivalutazione della sequenza degli accadimenti che avevano provocato il ferimento di LI Di LA, demandata alla Corte di appello di Bari, relativamente alla fattispecie di cui al capo A, comporterà, all'esito del giudizio di rinvio, la rivalutazione complessiva del disvalore delle condotte illecite ascritte all'imputato, con la conseguente riformulazione del giudizio dosimetrico, che dovrà essere fondato su un inquadramento dell'aggressione posta in essere dal ricorrente rispettosa del parametri ermeneutici enucleati nei paragrafi 3 e 3.1, cui si deve rinviare. La difesa del ricorrente, del resto, con la doglianza in esame, censurava l'eccessività del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di LU IA, la cui posizione non potrà che essere rivalutata alla luce dell'accertamento sulla sussistenza dell'animus necandi di cui al capo A e dell'intensità del dolo di tale comportamento criminoso.
6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di tentato omicidio contestato al capo A, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentato omicidio, con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della corte di appello di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 20 marzo 2026.
Il Consigliere estensore DR NT Plenteme
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Canaria oggi
Rome, i
IL FUNCIONAL
13 MAG. 2026
ARIO
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IL FUNZIONARINGIZIARIO
Il Presidente FI AS