Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA TO, BA MA, RA ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, difesi dall'avvocato GERARDO GATTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LE SE S.R.L. (già Elesse s.p.a.), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante delegato e legale rappresentante ON SE, 13 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che lo difende con procura speciale del Dott. Notaio Giuseppe Brunelli, in Perugia l'8 giugno 2000, Rep. 78467;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile emessa il 25/01/2000, depositata il 12/02/00; R.G. 14/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GATTI GERARDO;
udito l'Avvocato PAOLO MARIA VITALI (per delega Avv. Salvatore Iannotta);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso inammissibile o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La notte del 1^ luglio 1990, verso le ore 3,10, una motocicletta condotta da HO SI percorreva la statale Cortonese in direzione Perugia - Magione, allorquando, giunta all'altezza dello stabilimento della s.p.a. Ellesse, nel percorrere una curva volgente a destra, sbandava sulla sinistra - e urtava contro un'auto proveniente dalla direzione opposta.
Essendo il HO deceduto, i genitori HO IT e LL NA e la sorella AN convenivano dinanzi al Tribunale di Perugia la società Ellesse, sostenendo che il sinistro era avvenuto a causa della strada bagnata dagli irrigatori meccanici collocati nel prato circostante allo stabilimento, la quale aveva provocato lo slittamento della moto, altrimenti inspiegabile.
La convenuta resisteva alla domanda, replicando che gli irrigatori posti sul lato prospiciente alla strada non erano stati messi ancora in funzione al momento del sinistro e che quindi la strada, in quel punto, non era bagnata, come del resto accertato dalla polizia stradale;
sicché lo sbandamento della moto era avvenuto solo a cagione della sua elevata velocità.
Il Tribunale, con sentenza del 5 giugno 1998, escludeva che la strada fosse bagnata e rigettava la domanda, attribuendo lo sbandamento all'eccessiva velocità del HO e a un piccolo avvallamento sulla sede stradale, che poteva averlo favorito.
La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 12 febbraio 2000, ha rigettato il gravame dei soccombenti, cui ha resistito la s.r.l. ON SE, succeduta alla s.p.a. Ellesse. Ricorrono per la cassazione i HO e la LL, con due motivi. Resiste con controricorso la società L. SE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello ha escluso, come causa dello sbandamento della moto del HO, la presenza di acqua sulla strada, senza un'adeguata, organica e complessiva valutazione critica delle prove raccolte, le quali depongono in senso contrario. La parola dei verbalizzanti, a torto considerata decisiva, secondo cui la strada era asciutta, è contraddetta infatti da altri testimoni, che videro invece, o poco prima o al momento del sinistro, la strada bagnata. Le stesse fotografie allegate al rapporto vennero scattate quando la strada era ormai asciutta, come del resto è confermato dalle fotografie scattate dal padre del HO, le quali mostrano i getti degli irrigatori e l'acqua sulla strada.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 2697 C.c. e 254 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.), lamentano che non sia stata avvertita la necessità di disporre il confronto tra i verbalizzanti e il testimone TI, transitato due ore prima dell'incidente, ON e OR. Occorreva inoltre, proseguono, leggere con attenzione la relazione del consulente tecnico d'ufficio, che aveva spiegato i tempi di attivazione degli irrigatori, per capire che i primi a schizzare acqua erano proprio quelli più vicini alla strada, intorno alle ore 0,30, come riferito anche dal teste TI, che a quell'ora aveva percorso quella medesima curva. La Corte ha pure omesso di dare adeguato rilievo alla deposizione di NA M. EL, che aveva assistito all'incidente e ne era rimasta sconvolta. Un'attenta disamina delle prove avrebbe permesso insomma di ritenere acquisita l'esistenza della chiazza d'acqua su cui scivolò il HO e quindi dell'insidia, rilevante ai fini della responsabilità della convenuta.
Il ricorso è destituito di fondamento.
La sentenza impugnata rifiuta credito alle deposizioni dei testimoni ON e OR, secondo cui la carreggiata era bagnata al momento del sinistro, "perché nettamente contraddette dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, secondo cui l'asfalto era asciutto nel punto in cui la moto iniziò a sbandare".
Peraltro, soggiunge, è pacifico che gli irrigatori prospicienti alla strada non erano in azione quando avvenne il sinistro, avendo cominciato a spruzzare acqua circa un'ora più tardi. La Corte respinge poi, siccome non sostenuta da prove, la tesi che i verbalizzanti avrebbero limitato la loro indagine al campo della collisione, trascurando il punto iniziale dello sbandamento, perché, al contrario, essi, con l'ampia documentazione fotografica assunta subito dopo il sinistro, hanno dimostrato di aver esaminato tutta la zona interessata dall'evento luttuoso.
In conclusione, secondo i giudici di appello, pur potendosi ritenere che gli irrigatori, in determinati orari, facessero piovere acqua sulla strada, non risulta che ciò sia avvenuto al momento del sinistro e che la carreggiata bagnata abbia pertanto agito da concausa, in uno col sicuro eccesso di velocità, dello sbandamento della moto.
Orbene, al cospetto di questa motivazione, esauriente e congrua, immune da vizi logici e da errori giuridici, anche a proposito del credito negato ai testimoni ON e OR, e pertanto incensurabile in questa sede, i ricorrenti formulano una serie di contrari apprezzamenti, miranti a una diversa ricostruzione dei fatti, da opporre al convincimento compiutamente esposto dal giudice del gravame;
senza peraltro nemmeno testualmente riprodurre nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, le altre eventuali deposizioni testimoniali o i passi della relazione del consulente tecnico d'ufficio che, per la loro decisività, non percepita dal giudice di merito, starebbero a convalidare l'assunto della presenza di acqua sull'asfalto nel punto esatto e nel momento in cui avvenne lo sbandamento della moto.
È appena il caso di osservare che il potere del giudice di merito di disporre il confronto fra testimoni, ai sensi dell'art. 254 C.p.c., è puramente discrezionale, onde il suo mancato esercizio non è censurabile in Cassazione.
In definitiva, sotto la parvenza di denunciare inesistenti vizi di motivazione o violazioni di legge, i ricorrenti postulano una rivalutazione, nel senso da essi auspicato, del materiale probatorio acquisito, così introducendo, nel giudizio di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004