Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
È inammissibile, in quanto volto a sollecitare una pronuncia "di mero principio", il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica - qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2015, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 280
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 54853/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ME N. IL 21/09/1960;
avverso la sentenza n. 53/2012 TRIBUNALE di PESARO, del 23/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Udito per la parte civile, l'Avv. Cipriotti Alessia in sost. Avv. Dionigi Andrea che chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Giuca Giovanni in sost. Avv. Cantarini Ida che chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23 maggio 2014, il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, ha dichiarato ER RO colpevole del reato di cui all'art. 712 c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato ed esclusa la continuazione lo ha condannato alla pena di Euro 1000,00 di ammenda.
L'imputato era stato tratto a giudizio per avere ricettato due ciclomotori risultati oggetto di furto nonché i telai di numerosi ciclomotori, specificatamente indicate nel capo d'imputazione, di provenienza illecita.
Il Tribunale, all'esito della istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto doversi ravvisare l'ipotesi colposa di cui all'art. 712 c.p., avendo l'imputato acquistato i beni in oggetto senza prima averne accertato la legittima provenienza.
Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, il quale ha rassegnato tre motivi di impugnazione. Nei primi due motivi deduce violazione della disciplina in tema di oblazione. In particolare, si osserva che la sentenza impugnata, avendo riqualificato il reato sussumendolo nell'ambito di una fattispecie che avrebbe potuto essere definita con l'oblazione, è suscettibile di censura nella parte in cui ha precluso la possibilità di avvalersi di tale diritto disciplinato dall'art. 162 bis c.p., con conseguente pronuncia favorevole all'imputato in quanto dichiarativa dell'estinzione del reato. Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice avrebbe dovuto determinare d'ufficio la somma da versare a titolo di oblazione ed assegnare all'imputato un termine con la sentenza di condanna entro il quale provvedere al pagamento. Sostiene che solo tale orientamento è in linea con i principi fissati dalla corte EDU con la sentenza Drassich. Lamenta che il diverso orientamento volto a far dipendere la decadenza dal diritto all'oblazione, allorché lo stesso si concretizzi solo con la sentenza conclusiva del giudizio, dalla mancata presentazione preventiva o cautelativa dell'imputato, sarebbe contraria ai fondamentali principi costituzionali di parità di trattamento e giusto processo e quindi in palese violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Nel terzo motivo deduce vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza è priva di efficacia dimostrativa. Il problema giuridico sottoposto al vaglio di questo Collegio è stato deciso dalle SSUU di questa Corte con la sentenza n. 32351 del 2014 Rv. 259925 che ha affermato che "Ove la contestazione elevata nei confronti dell'imputato faccia riferimento ad un reato per il quale non è consentita ne' l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., ne' quella speciale di cui all'art. 162 - bis c.p., qualora l'imputato ritenga non corretta la relativa qualificazione giuridica del fatto e intenda sollecitare una diversa qualificazione che ammetta il procedimento di oblazione di cui all'art. 141 disp. att. c.p.p., è onere dell'imputato stesso formulare istanza di ammissione all'oblazione in rapporto alla diversa qualificazione che contestualmente solleciti al giudice di definire, con la conseguenza che - in mancanza di tale richiesta - il diritto a fruire della oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio, a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 1, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, con la sentenza che definisce il giudizio".
In sintesi le SSUU di questa Corte hanno affermato che ove la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dell'art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, di investire formalmente il giudice della questione. È stato altresì evidenziato che ciò che risalta nella decisione della Corte EDU (sentenza Drassich), così come in altre occasioni in cui la medesima Corte ebbe ad affrontare il tema della modifica della imputazione (v. fra le altre, le sentenze 01/03/2001, Dallos c. Ungheria;
20/04/2006, I.H. c. Austria;
03/07/2006, Vesque c. Francia) è che la diversa qualificazione dei fatti ha assunto specifici connotati agli effetti del rispetto dei principi del giusto processo e della conoscenza della accusa, in tutti i casi in cui lo ius variarteli riconosciuto da vari ordinamenti ai giudici si accompagni a modifiche le quali, per la loro natura, siano in grado di influire in peius sul trattamento dell'imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente le facoltà difensive, compromesse "inopinatamente" da un aggravamento del quadro dell'accusa. Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi che viene qui in risalto, per la quale, vertendosi in tema di emendatio libelli migliorativa, la stessa poteva (e doveva) formare oggetto di una domanda - ai fini della attivazione del procedimento di oblazione - che l'imputato stesso - e la sua difesa tecnica - erano in grado di devolvere al giudice.
Ciò detto in punto di diritto deve osservarsi che il ricorrente con i primi due motivi di ricorso, in concreto, si limita a sollecitare null'altro che una pronuncia "di mero principio", dal momento che l'oggetto delle doglianze si concentra esclusivamente sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire della oblazione, ove a seguito di diversa qualificazione giuridica del fatto, il reato ritenuto in sentenza ammetta astrattamente la proponibilità della domanda di oblazione. Si tratta, quindi, di una censura meramente ipotetica, rispetto alla quale difetta qualsiasi concreto interesse, dal momento che in nessuna sede l'imputato ha formulato la relativa richiesta ne' ha manifestato l'intenzione di avanzare la pertinente domanda. Con l'ovvia conseguenza che la pronuncia rescindente di questa Corte - che pure il ricorrente sollecita - risulterebbe nella specie priva di qualunque contenuto, dal momento che l'alternativa alla sentenza di condanna, vale a dire l'oblazione, non è neppure astrattamente ipotizzabile, proprio per l'assenza del relativo presupposto essenziale, rappresentato dalla istanza dell'imputato.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. L'art. 606 c.p.p., elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il
ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l'infondatezza. L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante: Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3^, n. 16851/10). È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione della parte civile LI ND delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in Euro 2500,00 oltre Iva CPA e spese generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione della parte civile LI ND delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in Euro 2500,00 oltre Iva CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015