Sentenza 26 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose i criteri della normale tollerabilità e della priorità d'uso non possono essere utilizzati, poiché attengono ai rapporti di natura civilistica. In materia penale l'osservanza del precetto non puo essere piegata alle esigenze individuali, ma va considerata in riferimento al rigoroso adempimento del dettato normativo. La fattispecie tipica configura un'ipotesi di reato di pericolo,rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurarsi il reato in caso di dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, in modo da alterare le condizioni delle sponde, determinandosi in tal modo una difficoltà di accesso e la concreta impossibilità di un qualsiasi uso delle acque del lago).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
1. dott. Tridico Gennaro Presidente del 26/01/1998
2. dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
3. dott. Morgigni Antonio Consigliere n. 215
4. dott. Imposimato Ferdinando Consigliere REGISTRO GENERALE
5. dott. Novarese Francesco Consigliere n. 19839/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LE NN, n. 24.10.24 Usciò
avverso la sentenza 7.3.1997 della corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. E. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Vernazza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del processo
Il 7 marzo 1997 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del pretore locale, nella parte in cui quest'ultimo il 15 febbraio 1996 aveva condannato IO LE, ritenuta colpevole dei reati seguenti, in continuazione tra loro:
D) art. 21 della legge n. 319 del 1976 per avere effettuato lo scarico dei reflui della lavorazione nelle acque del fiume Pesa senza autorizzazione;
E) art 674 cod. pen. per avere, stoccando cumuli di sansa all'aperto, senza platea impermeabile e senza protezione dagli agenti atmosferici, in tal modo consentendone il dilavamento con smobilizzazione di sostanze organiche, versava sulle sponde e nel lago sostanze atte ad offendere, imbrattare e molestare le persone;
in S. Casciano il 18 febbraio 1993;
I) art. 674 cod. pen. perché, incenerendo grandi quantità di sansa esausta, provocava emissioni di fumo atte a molestare persone;
L) art. 650 cod. pen. per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale di rimozione dei suddetti cumuli il 9.2.94. Ricorre l'imputata, deducendo cinque motivi.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1.
Con il primo evidenzia la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e della sentenza.
Assume che l'impedimento addotto in primo grado era assoluto, poiché nel certificato medico prodotto era indicata la patologia consistente in una tracheo-bronchite acuta febbrile con riposo e cure per sette giorni ed impossibilità di lasciare il proprio domicilio. Non esiste la dedotta nullità, poiché la corte territoriale ha motivato con argomentazioni in punto di fatto coerenti e puntuali e la sua valutazione è incensurabile in sede di legittimità. 2.
Con il secondo espone tre profili.
2A).
Lamenta travisamento del fatto, in quanto gli scarichi non sarebbero due ma uno solo.
Sul punto va osservato che tale vizio (SS.UU. il febbraio 1997, ric. Dessimone) è desumibile soltanto se traspare dal testo del provvedimento impugnato. Nella specie esso non emerge. 2B).
Si duole dell'erronea applicazione dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, in quanto ha ritenuto necessaria una nuova autorizzazione per il secondo scarico messo in funzione, laddove tale provvedimento sarebbe indispensabile soltanto nel caso di mutamento delle caratteristiche quantitative o qualitative, nel caso inesistente. La prospettazione sulla base del testo del provvedimento impugnato risulta non corrispondente alla realtà in punto di fatto, poiché la corte ha chiarito che vi era stata una modifica sostanziale consistente da un lato nel trasferimento dello stesso corpo ricettore, passato dal lago e solo per "sfioro" del fiume Pesa direttamente al fiume stesso e dall'altro nella stessa qualità, non essendo più presente la trielina.
2C).
Assume nullità della sentenza per la mancata audizione del teste NA che avrebbe potuto fornire ogni chiarimento sulla natura dello scarico.
Il vizio è insussistente, poiché l'apprezzamento sulla superfluità della testimonianza, essendo la sentenza congruamente motivata, attiene al merito della decisione e non è censurabile in sede di legittimità.
3.
Il terzo motivo attiene al reato di cui all'art. 650 cod. pen. e si suddivide in quattro doglianze.
3A).
Rappresenta travisamento del fatto, in quanto l'asserzione della corte secondo cui l'ordinanza del sindaco in data 20.3.1993 non avrebbe subito modifiche sarebbe frutto di errore, poiché la modifica era intervenuta il 20 agosto 1993 con la proroga dei termini fino al 15 ottobre 1993.
L'assunto è ininfluente, poiché la contestazione dell'illecito perviene al 9 febbraio 1994 e, quindi, oltre il menzionato 15 ottobre. È, inoltre, infondato, poiché la corte ha precisato che l'ordinanza non era stata revocata ma non che non vi siano stati provvedimenti successivi.
3B).
Afferma che vi sarebbe violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché la mancata considerazione della modifica intervenuta con la seconda ordinanza avrebbe immutato il fatto.
L'asserto è pretestuoso, perché l'innovazione del secondo atto non incide sulla successiva violazione.
3C).
Asserisce che la violazione delle ordinanze sindacali non integrerebbe più il reato de quo ma soltanto l'infrazione amministrativa di cui all'art. 106 R.D. n. 383 del 1934. Il rilievo è infondato, poiché il provvedimento adottato dal sindaco mirava a tutelare l'igiene e, quindi la salute pubblica, così come espressamente previsto dall'art. 650, che non ha subito modifiche, neppure con l'art. 26 della legge n. 319 del 1976, che all'ultimo comma ha espressamente fatto salvo questo tipo d'ordinanza.
3D).
Espone che l'ordinanza de qua era illegittima, poiché le sanse esauste e le ceneri non sono più considerati rifiuti, contrariamente a quanto ritenuto nella medesima.
La deduzione è irrilevante, poiché, a prescindere dalla natura predetta, il provvedimento è stato adottato nell'ambito del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, incensurabile dal giudice ordinario.
4.
Il quarto motivo attiene al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (capo E) e si suddivide in quattro punti.
4A).
Evidenzia altro travisamento del fatto per avere il giudice d'appello richiamato la deposizione di un teste mai escusso.
Si ripete qui la non deducibilità di questo vizio, senza trascurare di considerare che, comunque, pur non tenendo conto delle dichiarazioni suddette, la sentenza risulta parimenti motivata attraverso l'integrazione dei due provvedimenti di merito. 4B).
4B1. Assume erronea applicazione degli artt. 192 e 195, per la mancata enunciazione dei criteri valutativi adottati dal giudice e per l'assenza di indizi gravi univoci e convergenti. 4B2. Contesta che dalle deposizioni di MI ed LA risulterebbe che: la riva era melmosa, le sanse erano a cielo aperto, il percolato impregnava il terreno, v'era stata moria di pesce;
l'attività del vicino era cessata per tali cause. Assume che i testi avrebbero precisato di non avere rilevato moria di pesci e di avere appreso tutto da De LU, no ascoltato.
Anche qui le osservazioni si risolvono in deduzioni di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
4C1. Asserisce ancora che la melmosità delle rive e la presenza di chiazze oleose non sarebbero di molestia per le persone. L'assunto, invero, è palesemente illogico, poiché un tale stato dei luoghi non consente l'utilizzazione del lago secondo canoni di normalità e rappresenta, quindi, una grave molestia alle persone. 4C2. Rappresenta che la regolarità amministrativa delle emissioni avrebbe determinato in lui la convinzione soggettiva di operare nella legalità.
Va sul tema constatato che questo assunto è contrario alla realtà, in quanto la condanna odierna concerne la illegalità del modo di scaricare i reflui.
4C3. Aggiunge che secondo la sentenza n. 127 del 1990 della Corte Costituzionale andrebbe trovato un punto di equilibrio tra immissioni e costi.
L'affermazione è priva di specificità e di riferimento a concrete risultanze processuali e non può essere presa in considerazione. 4C4. Precisa che dovrebbe trovare ingresso l'elaborazione giurisprudenziale in tema di "normale tollerabilità" e di "priorità d'uso" nei confronti dei vicini, che si sarebbero insediati in loco, quando l'attività era già in essere.
La tesi prospettata non è affatto convincente, poiché, in tema di getto pericoloso di cose, i criteri della "normale tollerabilità" (art. 844 cod. civ.) e della "priorità d'uso" non possono essere utilizzati, poiché essi attengono ai rapporti di natura civilistica. In materia penale l'osservanza del precetto non può essere piegato alle esigenze individuali dell'una o dell'altra parte ma va considerato in riferimento alla rigorosa osservanza del dettato normativo. La fattispecie tipica configura un'ipotesi di reato di pericolo, rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo.
Ne deriva che un dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto - in modo da alterare le condizioni delle sponde, divenute melmose, e da creare presenza di sostanze grasse in acqua - rende impraticabile i luoghi proprio per la possibilità d'imbrattamento e di molestia nell'uso della res comune: si determina, infatti, una difficoltà di accesso e la concreta impossibilità di un qualsiasi uso delle acque medesime.
Nel caso in esame, poi, la corte territoriale ha evidenziato che vi sarebbe anche il superamento della soglia suddetta. 4D. Si duole la ricorrente della mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato de quo.
Deve in contrario osservarsi che in modo implicito il giudice fiorentino ha dato risposta, poiché la descrizione della situazione di fatto di siffatta oggettiva gravità, qual è quella innanzi descritta, rende improponibile la tesi difensiva, secondo cui l'imputata riteneva di tenere una condotta conforme a legge. Lo stato dei luoghi era tale da determinare in qualsiasi soggetto la coscienza della piena e concreta possibilità di ledere l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, sussistendo la effettiva possibilità di arrecare danno alle persone sia sotto il profilo della salute pubblica sia sotto quello più limitato della evidenziata inutilizzabilità dei luoghi a causa della certezza di riportare imbrattamento e molestia.
5.
Con il quinto motivo espone altre lamentele in ordine all'altra ipotesi di reato di cui all'art. 674 citato (riportato alla lettera I della rubrica) ed attinente alle polveri derivanti dall'incenerimento della sansa.
5A). In primis assume violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. In particolare la corte non avrebbe considerato che: l'area sarebbe adibita ad insediamenti industriali;
la strada d'accesso è sterrata e da essa si solleva polvere;
le emissioni da lui prodotte consisterebbero in vapore acqueo;
negli stabili circostanti non vi sarebbe traccia di polvere;
uno dei testi d'accusa sarebbe titolare di insediamento sito a settecento metri dal suo;
la U.S.L. non ha mai denunziato inconvenienti. Ne deriverebbe che la modesta presenza di ceneri non sarebbe ascrivibile alla sua attività. Sarebbe erroneo l'affidamento della corte nella fallace sensibilità di un teste, essendo necessaria una consulenza, non richiesta dall'accusa. La ricorrente menziona, poi, la decisione di questa sezione n. 791 del 29/4/1985, dalla quale risulta che il "turbamento inquinante" sarebbe possibile, quando l'inquinamento sia ridotto al massimo. Le questioni prospettate innanzi per un verso costituiscono censure in punto di fatto non deducibili in cassazione e dall'altro presentano un travisamento del fatto, che, come già precisato, non è desumibile dal testo della sentenza impugnata.
Il convincimento conseguito dai giudici del territorio è argomentato in modo pieno e congruo con riferimento alle fotografie ed alle deposizioni dei testi, che si sono assunti la responsabilità delle loro dichiarazioni.
Il criterio probatorio adottato non è contrario al dettato processuale degli articoli 192 e 195, poiché non è indispensabile svolgere una perizia per eseguire accertamenti semplici inerenti alla molestia per le persone, primi arbitri della situazione presente in loco.
5B). Sotto un secondo profilo la ricorrente censura la decisione in esame, rilevando l'assenza di indagine sull'esistenza di un errore scusabile, derivante dall'avere agito in base ad un provvedimento abilitativo.
L'assunto è privo di specificità sia con riferimento all'affermazione, che sarebbe presente in sentenza, e che, invece, non risulta presente, sia ancor più in relazione all'esatta indicazione degli estremi del documento.
5C). Sotto un terzo ed ultimo aspetto adduce carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato in esame (capo I). Anche qui si deve constatare che la motivazione è implicita nella complessiva esposizione della motivazione. V'è un espresso richiamo al superamento della soglia di tollerabilità. Tale dato di fatto esclude, dato per accertato l'elemento oggettivo, che una tale situazione d'intollerabilità potesse sfuggire al controllo o alla sensibilità anche minima dell'imputata. Basti ricordare che le esalazioni erano tali da determinare addirittura difficoltà respiratorie. Evidenzia ancora l'imputata che erano intervenuti litigi con i vicini proprio per le molestie derivanti dal sansificio. La situazione era, dunque, ben nota alla ricorrente. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 1998