Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 3531
CASS
Sentenza 26 gennaio 1998

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In tema di getto pericoloso di cose i criteri della normale tollerabilità e della priorità d'uso non possono essere utilizzati, poiché attengono ai rapporti di natura civilistica. In materia penale l'osservanza del precetto non puo essere piegata alle esigenze individuali, ma va considerata in riferimento al rigoroso adempimento del dettato normativo. La fattispecie tipica configura un'ipotesi di reato di pericolo,rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurarsi il reato in caso di dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, in modo da alterare le condizioni delle sponde, determinandosi in tal modo una difficoltà di accesso e la concreta impossibilità di un qualsiasi uso delle acque del lago).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 3531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3531
    Data del deposito : 26 gennaio 1998

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