Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
IN 02 776 /03 REPUB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetle Azione di rilascio per SEZIONE TERZA CIVILE finita locazione e deduzione del ricorrente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del diritto al riscatto R.G.N. 5019/01 DOLL. Gaetano NICASTRO Presidente LIMONGELLI Cansigliere Dott. Antonio 6308 Cron. Dott. Fabio MAZZA - Consigliere 784 Fel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud 05/11/02 Dott. Tonato CALABRESF Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AUTORIMESSA CHOPIN DI FORTE DI CARLO & IUCCI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, amministratore 117 00, sig. Rina do Di RL, domiciliata in ROMA VIALE GONIZIA 52, elettivamente presso 10 studio dell'avvocato DOMENICO AFFENITA, che la difende, giusta delega ir alli;
ricorrente -
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore cott. Domenico Santi, elettivamente domiciliato in кOMA 2002 VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato 2064 ALBERTO GOMMELLINI, che lo difende, giusta delega in л atci;
controricorrente
contro
SRL, in persona dell'A.U. e iegale IL MIRTIN elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI rapp.p.t., PARIOLI 76, presso 10 sLudio dell'avvocato MAURIZIO LIBERATI, che lo difende, giusta deiega in atti;
controricorrente - - nonchè
contro
PROGETTAZIONE COSTR GEN FROCOGEN SPA: - intimato avverso la sentenza n. 2468/00 delia Corte d'Appello di ROMA, sezione torza civile messa il 28/6/2000, depositata 1 13/07/00; g.1744/1996, udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza jel 05/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato AFFENITA DOMENICO;
udito Avvocato GOMMELLINI ALBERTO;
Edito 1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gencrale Dotz. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con atto di intimazione di licenza per finita loca- notificato il 16 febbraio 1991) la società Mir- zicne 2 tillo arl nella veste di locatrice , ha convenuto di- nanzi al Pretore di Roma la società Autorimessa Cho- + pin s.л.c. deducendo la finita locazione alla data del ' 30 settembre 1998 , relativa all'immobile sito in Roma viale della Civiltà del lavoro n.38. Il conduttore si opponeva alla convalida ed il Pretore ordinava il rila- scio alla data del 31 dicembre 1398. Con comparsa ( net 6 dicembre 1991 ) la società 10- catrice ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, insistendo por 1'accertamento del a cessazione del apporto alla data del 30 settembre 1998, con ia conferma dell'ordinanza di rilascio. La conduttrice, nel costituirsi ribadendo le ecce- zioni proposte in sede di opposizione alla convalida " dell'art. 38 della assiteva che vi era stata vic'azione legge 1978 n.392 3, previa chiamata in giudizio delle società Pro.Co.Gen 0 La Fondiaria,ha proposto domanda di riscatto ai sensi della legge citata. 11 Tribunale, nel contraddittorio Loa le parti 1 con sentenza del 28 marzo 1995, ha escluso la configu- rabilità del diritto di prelazione vantato dalla con- duttrice, avendo la vendita avuto ad oggetto un intero Fabbricato "in blocco", ed ha accertato che la loca- zione era Cossata il 30 settembre 1998, revocando tut- tavia 'ordinanza di rilascio in relazione ad una 8 ca- 3 derza non ancora decorsa, e condannando la convenuta a la rifusione delle apase di lite in favoro della lo- catrice e delle parti chiamate in causa.La decisione è stata impugnata dalla conduttrice , che ne La chiesto i riforma;
hanno resistito e controparti chiedendo il in particolare la società rigetto cel gravame ed assicurazioni spa (già La Fro.co.gen е La Fondiaria Fondiaria spa) hanno chiesto 12 condanna dell'appellante per lite temeraria. La società LL, con appelio incidentale, ha rilascio.comchiesto la determinazione della data di sentenza pubblicata il 13 luglic 2000 la Corte di ap- pello di Roma ha rigettato il ricorso principale e domande per lite temeraria, ha accolto l'appello inci- dentale della locatrice fissando il termime di rilasci mesi quattro dalla pubblicazione della sentenza di appello, ha condannato l'appellante alla rifusiono del- le spese del grado in favore delle controparti. Contro la decisionc ricorre ia società Autorimessa deducendo tre motivi di ricorso ed una eccex-C- HO ne di incostituzionalità ; resistono con controricorso la società Il LL e la società La Fondiaria assi- curazioni spa, che ha prodotto memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- 4 tivi dedotti. NEL PRIMO MOTIVO si deducono tre censure, relative: alia omessa attività istruttoria, all'error iuris per la violazione degl arit.33 39 e3lla legge di equo canone, allo error in iudicando per la sottovalutazione del diritto alla prova;
si aggiunge il vizio della mo- tivazione su punti decisivi, in sede argomentativi. In senso contrario si Osserva che : la omessa istruttoria si riferisce al rifiuto, da parte del giu- dice del riesame di dare ingresso ad una F consulenza tecnica per accertare che la vendita in blocco era in Iroda alla legge dissimulala;
ccla la questione e-a stata sollevata sa o nella comparsa conc_usionale in appello e su di essa la controparte non aveva accettato il contraddittorio.Si aggiunge che avendo a consulenza una funzione sussidiaria ed informativa, rientrava nei pozeri screzionali del giudice ammetterla 0 negar- la, in base al raccolto probatorio già acquisizo.Non sussiste cunque nessuna sottovalutazione del diritto alla prova e nessun vizio di motivazione su punto de- cisivo, ma corretta valutazione delle prove in relazione alla vendita in blocco . con conseguente esclusione del diritto di prelazione e riscatto in capo al richieden- te. NEL SECONDO MOTIVO s deduce l'orror iuris per la 5 violazione degli artt. 38 e 39 della legge 1078 n.392. :la ap-motivo è infondato per la ragioni già dette plicazione delle norme e della relativa disciplina pre- suppone la verifica di presuppost di fatto diversi da quelli accertati dai giudici del merito (cfr:Cass 19 maggic 1999 n. 4553) e cioè che non su tratti di una ve- га vendita in blocco, ma di un espediente architettati per violare la legge. Ia prova di taie situazione in frode alla legge non è stata casa, secondc El prudente apprezzamento dei giudici del merito. NEL TERZO MOTIVO si deduce la illegiLLimità costi- zuzionale del regime che privilegia la proprietà nel caso di vendita in blocco. Sulia non fondatezza della questione si è già pronunciata la Corte Costituzionale (sent.5 maggio 1983 r.128) e A questione è stata di- chiarata manifestamente infondata da questa Corte (Cass. 17 febbraio 1994 n.1519} F Ita la questione de- dot ta non è rilevante in questa sede, perché la parte сле la deducc nor aggiunge nulla alle argomentazioni già esaminate dalla Consulta e dalla Cassazione nelle decisioni sopracitate. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ri- corrente alla rifusione di spese ed onorari del giudi- zio di cassazione in favore delle contro parti, nella misura indicata nel dispositivo. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Autori- messa HO di FO, Di RL e TU, società in no- me collettivo, alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida: in favore della La Fondiaria assicurazioni spa in Euro 100,00 per spese ed in Euro 2000,00 per onorari;
in favore della società Il LL s.r.l. in Euro 100,00 per spese ed in Euro 1500,00 per onorari del giudizio di cassazione. Roma 5 novembre 2002 Il relatore G.B. Petti Il Presidente G. Nicastro for B 14 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello Depositata in Cancelleria 24.02.03 ELLIERE C1 Doussa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 30-06.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 2433 Versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) forrave -