Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2002, n. 7095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7095 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z OGGETTO: Calamità pubbliche - Contribu- D A 9 ti per la ricostruzione di immobili in aree ter- R 3 1 0 7095 / 02 7 T remotate Questione di giurisdizione. 2 S . P I T N G R E A 1 ' 8 R L 9 L 1 A - E 5 D D - 4 I 1 E S IN NOME E POPOLO (TALIANO T N E N E G E S G S I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E A A Z SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Primo Presidente f.f. R.G.N.1718/00. 2837/00. Dott. Rafaele CORONA Presidente di Sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere 19921 Cron. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Ud. 14.3.02. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Roberto M. TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: AN FA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Buccari, n. 3, presso AR ES Acone, unitamente all'avv. Modestino Acone che lo rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI BAIANO, in persona del sindaco prof. Raffaele Napolitano, elettivamente domiciliato in 599 Roma, Via Eudo Giulioli, n. 47/B/18, presso Giusep- pe Mazzitelli, unitamente all'avv. Antonio Barra, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2497 pubblicata il 15 dicembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
DE ER udito l'avv. [RUGGERO per delega dell'avv. An- tonio BARRA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha con cluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e la dichiarazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con la rimessio ne degli atti al Primo Presidente per l'assegna- zione del ricorso ad una sezione che deciderà sugli altri motivi di ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Avellino depositato in data 8 aprile 1986 ST VE esponeva che in data 1° agosto 1981 aveva chiesto l'autorizzazio ne a ricostruire un fabbricato di sua proprietà si- 2 to in Baiano, al Corso Garibaldi, n. 30, danneggia- to dal terremoto del 1980, con concessione del con- tributo di cui agli artt. 9 e seguenti della legge n. 219 del 1981; che con provvedimento del 25 mag- gio 1984 il sindaco di Baiano aveva autorizzato la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sino all'altezza di m. 6,50, determinando il contributo spettante in £. 95.120.818; che il contributo non e ra però stato erogato ed i lavori erano stati sospe si perché la ricostruzione veniva effettuata con strutture in cemento armato e non in muratura di tu fo;
che l'erogazione del contributo non era avvenu- ta neppure dopo che l'istante era stato assolto dal reato di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per aver egli costruito in base a rego lare concessione edilizia. Ciò premesso, chiedeva la tutela urgente del suo diritto al contributo di ricostruzione ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. Con ordinanza del 24 giugno 1986 il pretore di chiarava il diritto del ricorrente al contributo di ricostruzione. Quindi, con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1986 il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Baia- 3 no per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 95.120.812, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni per la mancata tem pestiva erogazione del contributo di ricostruzione. Con sentenza del 18 gennaio 22 marzo 1994 il tribunale dava atto dell'avvenuta erogazione in cor so di causa del contributo, rideterminato nella mag gior somma di £. 116.098.800 in relazione a un fab- bricato alto sino a m. 9,70, e cioè in misura cor- rispondente alla preesistente altezza, e condannava il Comune di Baiano alla corresponsione degli inte- ressi legali su detta somma a far data dalla messa in mora del comune, avvenuta con la proposizione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., liquidati in £. 14.512.250. 急 Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Ap- pello di Napoli, con sentenza del 4-15 dicembre 1998, ribadiva la propria giurisdizione e dichiara- va cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del contributo di ricostruzio- ne rigettando la domanda diretta al pagamento degli interessi e al risarcimento del maggior danno per la ritardata erogazione del contributo. Osservava la corte che l'avvenuta erogazione del contributo attribuiva al giudice ordinario la giurisdizione 4 sulla controversia in esame;
riteneva, peraltro, le gittima l'iniziale sospensione del suo versamento a vendo il VE dato corso alla costruzione di un manufatto difforme da quello originariamente appro- vato e affermava che la concessione di un ulteriore contributo per un diverso progetto in seguito appro vato comportava al riguardo la cessazione della ma- teria del contendere e il rigetto delle domande pro poste nei confronti del Comune di Baiano. Contro la sentenza ricorre per cassazione Ste- fano VE con due motivi. Resiste il Comune di Baiano con controricorso contenente ricorso incidentale affidato anch'esso a due motivi. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Uni- te per la decisione della questione di giurisdizio- ne riproposta con il primo motivo del ricorso inci- dentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro la medesima sentenza. Dev'essere quindi preso in esame il primo moti vo del ricorso incidentale, al quale deve limitarsi la decisione delle Sezioni Unite a norma dell'art. 5 142 disp. att. cod. proc. civ. Il Comune di Baiano ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione anche ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe indi viduato l'oggetto della controversia nella pretesa all'erogazione del contributo di ricostruzione, poi ché nella specie il tema controverso era costituito dal diritto all'erogazione del contributo, già de- terminato, dopo che il beneficiario ne era decaduto a causa della realizzazione di un'opera difforme da quella autorizzata. Osserva il ricorrente incidenta le che la legge consente il finanziamento delle ope re abusive solo se realizzate prima del terremoto e condonate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sicché nella specie la controversia, vertendo sulla questione della conformità tra l'opera rea- lizzata e quella autorizzata, avrebbe dovuto esser proposta dinanzi al giudice amministrativo per la dichiarazione che il contributo non avrebbe potuto essere erogato. La censura non merita accoglimento poiché in materia di sovvenzioni della Pubblica Amministrazio ne la posizione del beneficiario è di interesse le- gittimo solo nei confronti del potere dell'Ammini 6 strazione di ritirare in via di autotutela il prov- vedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dal l'origine, con il pubblico interesse;
è, invece, di diritto soggettivo nei riguardi della concreta ero- gazione del beneficio finanziario e della susseguen te conservazione della disponibilità delle somme percepite di fronte a eventuali provvedimenti di so spensione, revoca, decadenza ○ risoluzione assunti dall'Amministrazione a causa dell'asserito inadempi mento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto derivante dal provvedimento attributivo del contributo, e ciò anche se la 50- spensione o la revoca del beneficio sia prevista di rettamente dalla legge in conseguenza dell'inadempi mento di una specifica obbligazione imposta diretta mente dalla legge, poiché tale provvedimento incide sul diritto del beneficiario di godere del contribu to che gli è stato assegnato (SS.UU. 5 settembre 1997, n. 8585, e successiva giurisprudenza confor- me). Ne consegue che la presente controversia, nel- la quale si contesta il potere di sospendere l'ero- gazione del contributo di ricostruzione a seguito della realizzazione di un manufatto diverso da quel 7 lo autorizzato è devoluta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, non essendo inter- venuto alcun provvedimento autoritativo di autotu- tela da parte dell'Amministrazione. Né incide sulla attribuzione della giurisdizione la pendenza di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di varian- te in sanatoria per l'edificazione di un terzo pia- no, instaurato in data anteriore alla materiale e- rogazione del contributo in favore del VE. Il rigetto della censura in punto di giurisdi- dizione proposta dal ricorrente incidentale compor- ta la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una delle sezioni che provvederà all'esame degli ulteriori motivi artico- lati dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, riuni- sce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione dell'autori- tà giudiziaria ordinaria e dispone la rimessione de gli atti al Primo Presidente perché provveda all'as segnazione dei ricorsi ad una sezione per la deci- sione sugli ulteriori motivi di ricorso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002. 8 IL CONSIGLIERE Mg. Vitroe EST. IL PRESIDENTE Vincenzo Baldassone ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA CANCELLIEREG LEGGE 14-5-1981 N. 219 in Cancelleria Dey 15 MBG 2002- 0904 IL CANCELLIERE C. Giovanni Giambattista 9