Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E A 6 I N 8 5 9 R O 0066639 . 1 I / A N Z 4 - T / A 07559/02 6 U R B 1 T B . . I S I L R . L R G P . A T E . D R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E T . S Oggetto N I A N E M S A SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI - Presidente R.G.N. 21106/99 .21037 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 08/03/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TEN ZA N. 66639 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SIAL SPECIALITA' ITAL ALIMENTARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la difende, giusta procura Notaio FONTANABONA GIOVANNI di PARMA, 2002 rep. 74828 del 16.11.1999; 1208 -1- controricorrente avverso la decisione n. 4837/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 15/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che l'inammissibilità; in subordine il ha chiesto rigetto;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Vincenzo NARDI che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La SIAL – Specialità Italiane Alimentari s.r.l., nella dichiarazione IVA per il - 1985, ha esposto un credito d'imposta di lire 218.825.000, derivante dall'acquisto di un opificio industriale per la stagionatura dei prosciutti, con annesso piccolo fabbricato e impianti attrezzature e arredi vari. Tale complesso di beni era stato venduto alla SIAl dalla Immobiliare Ottavia s.r.l., che l'aveva a sua volta acquistato venti giorni prima dal Salumificio Fioris s.r.l. L'Ufficio IVA di Parma, ritenuta la sussistenza di una simulazione volta a nascondere una cessione di azienda dal Salumificio Fioris alla SIAL, considerata indebita la detrazione effettuata da quest'ultima, ha emesso avviso di rettifica. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso della SIAL escludendo la sussistenza della cessione di azienda, la Commissione Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio e la Commissione Tributaria Centrale, ritenendo la sussistenza di due distinti negozi Fioris/Ottavia e Ottavia/SIAL, ha accolto il ricorso proposto dalla SIAL avverso la decisione della Commissione di 2° grado. In particolare, la C.T.C. non ha dato rilievo né alla parziale identità degli amministratori della SIAL e dell'Ottavia, né alla brevità dell'intervallo temporale tra i due negozi, affermando che tali elementi, per condurre alla conclusione sostenuta dall'Ufficio, si sarebbero dovuti riconnettere al rapporto Fioris/SIAl e non a quello Ottavia/SIAL. Avverso la decisione della C.T.C. il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione formulando il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.2555 c.c. e degli artt.2 e 19 del D.P.R. n.633/72 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. La SIAL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione delle indicate disposizioni di legge, ma non ha mai chiarito in cosa sarebbe consistita tale violazione. Il ricorrente, infatti, ha semplicemente censurato la motivazione della sentenza impugnata, affermandone "l'illogicità manifesta” per avere ritenuto di per sé non significativi, perché non concernenti il rapporto Fioris/SIAL, e quindi ininfluenti ai fini della prova della simulazione e dell'esistenza della cessione di azienda tra le predette società, gli elementi presuntivi su cui l'Ufficio aveva basato il ricorso (l'identità soggettiva tra socio di maggioranza della SIA e amministratore unico dell'Ottavia e la brevità dell'intervallo temporale tra le due operazioni). Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e, con il relativo rimedio straordinario, sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge, ma non anche quelli concretizzanti l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Cass., S.U., 9 dicembre 1996, n.10952; Cass.10 aprile 1998, n.3719; Cass.11 febbraio 1999, n.1147). Il ricorrente, come si è detto, ha sostanzialmente censurato la sola motivazione della sentenza, affermandone la contraddittorietà e illogicità, e pertanto il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.150/00 di cui euro 3.000/00 per onorari. Roma, 8.03.2002 il cons, est. w fico presidente m eus IL CANCELLIERE C1 CE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.3. MAG. 2002 Oggi E IL CANCELLIERE C1 6 N 8 CE AT 9 O 1 I A / I Z 5 4 R A / . 6 R A N 2 T . T - S I R . U B G P . B . E I L D R L R L A E T A . D B D I A S E A T N I T E 1 S R N 3 I E E 1 A S T . E N A M