Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6820
CASS
Sentenza 13 maggio 2002

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La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che possa farsi luogo alla compensazione con il controcredito del debitore di restituzione di una somma, pagata al creditore in forza di sentenza di condanna in grado di appello cassata con rinvio, non essendo ancora definito il giudizio di rinvio).

Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, cod. proc. civ., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo - rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità - ai sensi dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6820
Data del deposito : 13 maggio 2002

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