Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8716 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I A 9 5 1 Z I / . A R 4 N / R A 6 T T 2 S I . U R ь 87 1 6 / 01 G . B E P I . R R D A T L A B E D A D T I л E A S 1 T о I N 3 R E т N 1 S E E S . REPUBBLICA ITALIANA T N A E A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 8884/2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11727/2000 19899 SEZIONE TRIBUTARIA Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 21.4.2004 Dott. VINCENZO CARBONE PRESIDENTE Ud. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: awone uvolatoria Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore myfora di педібно Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONSIGLIERE Dott. ANTONINO DI BLASI CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente № 69175 + 70154 SENTEN sul ricorso proposto da AGIP PETROLI SPA con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Lenzi ed Emilio Zecca, elett. dom. in Roma presso avv. procura in calce al Francesco Mainetti piazza Mazzini 27, come da ricorso per Cassazione ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege> dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato кли 7 8 9 intimato, controricorrente nonchè sul ricorso daproposto UI Italiana srl. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, con sede in Milano, elett. dom. in Roma via Girolamo da Carpi 6 presso avv. Furio Tartaglia che, con l'avv. Alberto Facchiano di Milano, la difende per procura speciale in calce al ricorso per Cassazione ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato come sopra rappresentata e domiciliata intimato , controricorrente;
92.59.99 in data 11.3.99 della Commissione avverso la sentenza n. depositata in data 20.4.99; Tributaria Regionale della Lombardia udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
uditi per le parti ricorrenti gli avv.ti Zecca e Cappuccini;
udito per il resistente l'avv. De Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso separatamente per il rigetto del ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione dell'ultimo motivo del ricorso incidentale, rigetto altri motivi del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 612.14.97, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva i ricorsi presentati dalle società indicate in epigrafe, onde ottenere il rimborso di quanto versato in più rispetto all'applicazione dell'art. 8 lett. 'e' della tariffa allegata al Dpr. n. 131.86, a titolo di imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Milano in data 21.3.94. La Commissione Tributaria Provinciale riteneva che la sentenza citata, concretandosi in una ingiunzione di restituzione e non di pagamento, non fosse inquadrabile dell'art. 8 lett. 'b' della suddetta tariffa, bensì nella lett. 'e'. Ciò, con riferimento anche agli interessi riconosciuti dal Tribunale sulla somma capitale. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'ufficio limitatamente agli interessi, che dovevano essere assoggettati ad imposta proporzionale. L'ufficio deduceva inoltre che erroneamente erano state liquidate le spese anche alla UI, la quale non le aveva richieste. preliminarmente 2. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava ammissibile l'appello, disattendendo una eccezione delle controparti, secondo la quale l'ufficio avrebbe illegittimamente applicato una imposta suppletiva senza previo accertamento. Nel merito, dato atto che gli interessi de quibus> hanno natura reintegratrice e sostanzialmente risarcitoria>, riteneva che gli аш stessi rientrassero nella previsione di cui all'art. 15 del non Dpr. n. 633.72, non fossero cioè compresi nel campo Iva, quindi rientrassero nell'applicazione della tariffa allegata al TU sulla imposta di registro. Pertanto la detta Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'ufficio, dichiarando non dovute le spese di primo grado in favore della UI;
le spese del grado venivano compensate. Per quanto attiene alla materia del contendere, rimaneva assoggettata a tassa fissa la somma capitale oggetto della revocatoria, mentre gli interessi venivano assoggettati ad imposta proporzionale di registro.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Agip Petroli, deducendo due articolati motivi. La UI srl. ha proposto a sua volta ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti contro la stessa sentenza. Col secondo motivo del ricorso, da trattarsi per ragioni logiche 5. in via preliminare, l'AGIP deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 42, 16,56,76 Dpr. n. 131.86; dell'art. 2772 Codice Civile;
degli artt. 68 e 19 del Dlv. n. 546.92, 2909 Codice Civile, 100, 167, 293 Codice di Procedura Civile;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Il secondo motivo in questione corrisponde al primo motivo ам del ricorso UI, col quale si denuncia che l'Ufficio del Registro ha preteso, con l'atto di appello, un'imposta nuova e diversa da quella intimata con l'avviso di liquidazione. impugnata presenta, secondo le ricorrenti, un vizio 6. La sentenza per non avere tenuto conto che l'Ufficio del Registro processuale ' dopo avere assoggettato ad imposta 3% sia il capitale sia gli l'applicazione interessi ed avere riconosciuto illegittima sottoposizione ad dell'imposta al capitale, ha sostenuto la imposta 3% dei soli interessi: in tal modo, ha applicato un'imposta suppletiva (vale а dire, l'imposta applicata successivamente per correggere errori od omissioni dell'ufficio) senza preventivo avviso di accertamento.
7. Il motivo è infondato. Come esattamente nota la Commissione Tributaria Regionale, non si tratta di accertamento in corso di causa di una nuova pretesa tributaria nè di una maggior imposta scaturente da errore od omissione dell'ufficio, ma al contrario della riduzione della pretesa erariale: con l'avviso di liquidazione l'ufficio notificava due distinti importi per capitale della revocatoria e per interessi. In appello, l'Ufficio del Registro ha rinunciato a coltivare la pretesa volta al conseguimento dell'imposta proporzionale sul capitale mentre ha insistito per la corresponsione dell'imposta sugli interessi. Trattasi di una azione quanti minoris'; ovvero di acquiescenza dell'Ufficio ad un саро della sentenza di primo grado, che è certamente passata in giudicato sul punto inerente al capitale. кли 8. Col primo motivo del ricorso, e1'AGIP deduce violazione falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 403 CPC, degli artt. e 41 del Dpr n. 131.86, 8 lett. 'b' ed 'e' della tariffa allegata, 15 Dpr. n. 633.72, 2909 Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC , sugli stessi punti. A tale motivo corrisponde il secondo motivo presentato dalla UI, la quale sostiene che la restituzione del capitale (con interessi disposta dalla sentenza in tema di revocatoria non è perchè la sentenza ha assoggettabile a imposta proporzionale, natura dichiarativa.
9. Le ricorrenti ricordano che in primo grado esse hanno sostenuto due tesi indipendenti: la sentenza che pronuncia sulla revocatoria di pagamenti non ha natura traslativa, e quindi sconta l'imposta fissa di registro;
se i pagamenti revocati rappresentato i corrispettivi di prestazioni soggette ad Iva, ugualmente scontano l'imposta in misura fissa, perchè anche la retrocessione del danaro sconta l'Iva. La Commissione Tributaria di primo grado ha ritenuto fondati entrambi i motivi e la relativa sentenza reca pertanto una doppia motivazione: la revocatoria è soggetta a tassa fissa perchè non dispone alcun trasferimento di beni, ma ha funzione esclusivamente restitutoria;
i corrispettivi oggetto della revocatoria capitale ed interessi sono soggetti ad Iva ed anche per tale motivo scontano l'imposta in misura fissa. Кли Tributaria Regionale ha del tutto trascurato la 10. La Commissione meramente dichiarativa e restitutoria della sentenza natura registrata e si è occupata del solo aspetto inerente all'Iva: ha ritenuto che gli interessi siano esclusi dall'Iva in quanto di natura reintegratrice e risarcitoria. All'esclusione dall'Iva è stata collegata automaticamente l'assoggettabilità ad imposta di registro, con un falso sillogismo>. 11. Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado ha affermato l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa, per un duplice, concorrente ordine di motivi: la sentenza non trasferisce diritti, ma al contrario si limita a dichiarare inefficacia di determinati pagamenti nei riguardi dei creditori e ne dispone la restituzione, con gli accessori di legge (interessi); l'operazione di cui trattasi costituisce atto soggetto ad Iva e pertanto sia il capitale, sia gli interessi (non moratori, ma corrispettivi) sono assoggettabili ad imposta di registro in misura fissa. 12. Per quanto attiene al primo aspetto, si rinviene un precedente di questa Corte (n. 794 del 1989) col quale si ritenne che tanto la transazione quanto la sentenza pronunciata in sede di revocatoria non hanno effetti traslativi di beni o di danaro, ma si limitano a dichiarare l'inopponibilità dell'atto ai creditori della procedura concorsuale, onde vanno assoggettate ad imposta di registro in misura fissa. Tale aspetto della decisione di primo grado non è stato impugnato dall'Ufficio del Registro, onde sul punto si è formato il giudicato interno. ам 13. Potrebbe dubitarsi che sia assoggettabile a tassa fissa l'importo capitale del pagamento revocato e non anche gli interessi. Ma al riguardo Va notato che gli interessi (vedi la disciplina di cui all'art. 1194 Codice Civile in tema di imputazione di pagamento) non possano costituire un quid> autonomo ed a sè stante rispetto al credito, del quale costituiscono un accessorio che ne segue le sorti (talchè se viene meno il credito vengono meno anche gli interessi). Se, quindi, pronunciata la revocatoria di un pagamento il giudice dispone la restituzione alla massa della somma pagata con interessi, il regime fiscale inerente alla registrazione della sentenza quanto al capitale non può essere scisso da quello relativo agli interessi, che ne costituiscono un accessorio. 14. Quanto precede assorbe l'ulteriore aspetto del motivo di ricorso, relativo all'assoggettabilità ○ meno degli interessi ad Iva. Ammesso che si tratti di interessi moratori derivanti da inadempimento l'esclusione di essi dall'imposta proporzionale di registro non deriva dalla sottoposizione ad Iva, ma dalla natura della sentenza evidenziata al par. 12 che precede. 15. Con il terzo motivo del ricorso, la UI srl. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,275 e 277 Codice di Procedura Civile in relazione all'art. 360 n. 4 stesso Codice: la Commissione Tributaria Regionale ha usato la formula accoglie l'appello dell'ufficio>, talchè non pronuncia su tutta la materia del contendere ed ha impedito di ottenere il rilascio di copia in forma esecutiva della sentenza. Юли 16. Il motivo è infondato e, comunque, assorbito: la Commissione Tributaria Regionale può, senza incorrere in nullità, pronunciare nel dispositivo con formula sintetica quale accoglie il ricorso> ovvero accoglie l'appello>, a condizione che dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione risulti chiaramente quale sia stata la determinazione del giudice. Poichè peraltro con la presente sentenza si cassa la decisione impugnata, provvederà il giudice del rinvio ad adottare una formula più chiara. 17. Con il quarto motivo del ricorso, la UI deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 15 del Dlg. n. 546.72,91 e 92 Codice di Procedura Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC sul punto. La ricorrente ricorda che la liquidazione delle spese segue la soccombenza e pertanto dovevano essere rimborsate, a maggior ragione, ad essa UI, la quale era la parte sostanzialmente vincitrice ed aveva pagato l'imposta non dovuta. 18. Il motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese in ragione del criterio della soccombenza, a prescindere da specifiche richieste delle parti e dalla presentazione delle notule;
salvo che sussistano giusti motivi, da indicare, per compensarle. 19. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale farà кли applicazione dei principi che precedono e provvederà anche in ordine alle spese dell'intero procedimento.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi e accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24.4.2001 IL PRESIDENTE DOTT. VINCENZO CARBONE IL CANCELLIERE C1 fuilduld Arnaldo Casang IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Voi Nurla E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A / A - R I 6 2 T B R S . . I A R L . Oggi 20 GIU. 2001 G L DEPOS T P . E NTE A U D R . B B L I E A A SE R D T D A T I I приве S 1 O E R 3 N T 1 E E S N N T . E P N A S A E M