Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI2908/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR MA SSAZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19044/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 6801 PURCARO - Rel. Consigliere Cron. Dott. Italo - Rep. 786 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 21/12/01 Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. 11. SOLE 24 OR sul ricorso proposto da: per diritti € 30 2.7 FEB. 2002 GR NA, BE NA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BIANCHI, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE VIOLINI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
BE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 12220 avverso la sentenza n. 832/98 della Corte d'Appello di TORINO, sezione I civile emessa il 22/6/1998, depositata il 21/07/98; RG.1031/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato BIANCHI VITTORIO;
udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per accoglimento del I motivo per quanti di ragione, rigetto del II e III. Svolgimento del processo A seguito di ricorso in data 19 luglio 1984 al Pre- sidente del Tribunale di Verbania, LI EG chiese ed ottenne il sequestro giudiziario di tre effetti cam- biari rilasciati a favore di EN GI, per il complessivo importo di lire 5.000.000, esponendo di nulla ulteriormente dovere a quest'ultimo sul piano causale. Con successivo atto di citazione notificato in data 5 ottobre 1984, l'attrice convenne, quindi, in giudizio davanti al suindicato Tribunale, sia il Gri- gioni che LI IA EG, per ottenere la convalida del sequestro, la condanna di quest'ultima alle resti- tuzione della somma di lire 1.200.000 e la condanna del GI alla restituzione, previa resa dei conti, del- 2 le somme percepite in eccedenza rispetto a quanto a lui dovuto, il tutto con riferimento ad un pregresso con- tratto di associazione in partecipazione inter partes. I convenuti si costituirono in giudizio sollecitan- do il rigetto delle domande, mentre il GI chiese, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'at- trice al pagamento degli interessi sulla somma capitale di lire 5.000.000 ancora dovuta dalla medesima attrice. Con comparsa di intervento volontario ex art.105 c. p. c., si costituì in giudizio anche EN AI il quale, esponendo di essere stato giratario dei predetti titoli anteriormente all'esecuzione del sequestro, chiese al Tribunale di non convalidare il provvedimento d'urgenza. Esperita la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza in data 5 dicembre 1996 così prov- vide: respinse la domanda di sequestro giudiziario dei titoli, disponendo la restituzione degli stessi in favore del AI, portatore in buona fede;
condannò la convenuta LI IA EG al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di lire 2.363.671, nonché Re- nato GI della somma di lire 9.395.465, osservan- do, con riferimento al rapporto LI EG www EN GI, che, sulle operazioni evidenziate dal C. t. U., sui loro importi e date, nonché sulla loro imputa- zione le parti avevano riconosciuto l'esattezza e veri- dicità della relazione stessa, permanendo dissenso solo sul tasso di interessi da applicare. Sotto quest'ultimo profilo, il primo giudice rilevò che, in difetto di pattuizione scritta di interessi convenzionali, si do- vesse applicare il tasso legale;
ciò, pur determinando alla stregua dei calcoli del c. t. U., un credito a fa- vore dell'attrice di lire 8.043.000, tuttavia la EG, avendo adempiuto un'obbligazione naturale, non aveva diritto alla relativa restituzione. Proposto gravame avverso detta sentenza in via principale da LI EG ed in via incidentale da Re- nato GI e da IA EG, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 21 luglio 1998, così prov- vide: - in accoglimento dell'appello proposto da Aneli- na EG, condannò EN GI al pagamento della - rigettò l'appello incidenta- somma di lire 8.043.000; le proposto dal GI ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale di IA EG, condannò que- st'ultima al pagamento, in favore dell'appellante prin- cipale, della minor somma di lire 700.000, oltre inte- ressi legali e maggior danno. Rilevò, per quanto con- cerne in particolare il rapporto GI - LI Be- go quanto segue. In mancanza della prova di una speci- fica imputazione dei pagamenti per volontà del debitore о delle parti, doveva farsi applicazione dei principi giuridici contenuti negli artt. 1193 e 1194 C.C.. Ai sensi di quest'ultima norma, il pagamento doveva essere ascritto prima agli interessi e poi al capitale. Poi- ché, peraltro, i finanziamenti erogati dal GI al- la EG furono plurimi ed intervennero in date diverse, conseguiva che, ai fini dell'imputazione giuridica dei pagamenti, soccorreva anche il criterio legale di cui all'art. 1393 c.c., e cioè, trattandosi di crediti sca- duti, ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi, il pagamento doveva essere computato ad estinzione del de- bito più vecchio. I due criteri, rispettivamente desu- mibili dai menzionati artt.1193 e 1194 C.C., dovevano coordinarsi, nel senso che i vari pagamenti eseguiti da LI EG dovevano andare ad estinzione dapprima degli interessi aventi titolo giuridico più vecchio, indi al capitale di detto mutuo, indi agli interessi del mutuo gradatamente più recente, poi al capitale di detto mutuo, e così via. Nessuna incidenza poteva avere in questa imputazione la ritenuta esistenza di un'ob- bligazione naturale per interessi legali invalidamente pattuiti, atteso che l'efficacia delle obbligazioni na- turali si esaurisce nella "soluti retentio", mentre es- se non potevano venire in considerazione al diverso ef- fetto dell'imputabilità dei pagamenti in base ai crite- ri legali. Per la cassazione della menzionata sentenza EN GI ed IA EG hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito LI EG con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente GI deduce che la Corte d'Appello di Torino, pur avendo corretta- mente statuito che, in mancanza di prova di una speci- fica imputazione dei pagamenti per volontà debitore ○ delle parti, doveva farsi applicazione dei principi giuridici contenuti negli artt. 1193 e 1194 c.c., aveva erroneamente ritenuto di conteggiare gli interessi sem- solo al tasso legale, mentre, sino a tutto il 6pre e dicembre 1983, erano stati spontaneamente corrisposti interessi in una misura, consensualmente pattuita, su- periore al tasso medesimo. Mal interpretando l'effetti- va volontà delle parti, desumibile da facta concluden- tia, la Corte d'Appello non aveva tenuto nella giusta considerazione il disposto dell'art.2697 c.c., per cui spettava alla controparte di provare la mancata cono- scenza dell'ammontare del debito contratto con il Gri- gioni. La corte distrettuale aveva, altresì, erronea- mente statuito che la qualificazione giuridica dei mo- vimenti pecuniari non potesse desumersi dalle ammissio- ni delle parti. In conclusione, a norma dell'art.1193 i pagamenti andavano imputati dapprima a decurta- C.C., zione degli interessi convenzionali e solo successiva- mente del residuo capitale, per cui, quando la resi- stente cessò ogni pagamento, sussisteva ancora un debi- to della medesima di lire 5.000.000. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, questa Corte ha già altra volta posto in luce come la facoltà d'imputare i pagamenti ricevu- ti ad estinzione del debito per interessi extralegali non possa essere riconosciuta al creditore in difetto d'una valida pattuizione degli interessi stessi ex art. 1284 terzo comma c.c. e come, mancando una pattui- zione siffatta, il debitore possa bensì pagare, per sua determinazione, gli interessi in misura superiore a quella legale assolvendo in tal modo ad un'obbliga- - con conseguente irripetibilità di naturale zione ove egli non abbia manifestato una -quanto pagato ma, volontà in tal senso, il creditore non possa destinare le somme ricevute al soddisfacimento di un'obbligazione meramente naturale del solvens invece che all'estinzio- ne d'altra obbligazione che, validamente sorta, con- sente l'esercizio di azioni giudiziarie nei confronti del debitore (Cass.22 aprile 1968 n.1236). Di recente, con la sentenza n.819 del 25 gennaio 7 2000, questa corte regolatrice ha affermato il princi- pio secondo cui quanto "si sia in presenza di paga- menti effettuati dal debitore in conto del proprio de- bito risultato non ancora estinto nel suo complessivo ammontare di capitale ed interessi legali maturati ed in difetto d'una pattuizione d'interessi superiori alla misura legale validamente stipulata ai sensi del comma dell'art.1284 CC, i pagamenti stessi, terzo ove manchi la prova della loro imputazione in tutto od in parte ad interessi in misura superiore alla legale per espressa volontà del debitore, non possono ricevere imputazione siffatta ad autonoma iniziativa del credi- tore;
ciò in quanto, non essendo stabilita alcuna pre- sunzione, legale o semplice, al riguardo, la sponta- neità del pagamento da parte del debitore in conto di interessi superiori alla misura legale deve risultare, come per l'adempimento ad ogni tipo d'obbligazione na- turale, dall'adeguato accertamento di un suo comporta- mento idoneo a dimostrare in modo inequivoco la volon- tà d'adempiere ad uno dei doveri, tipici ed atipici, presi in considerazione dall'art.2034 c.c., piuttosto che alla diversa obbligazione ordinaria validamente contratta ed alle obbligazioni legali ad essa accesso- rie. Diversamente argomentando, sarebbe consentito a qualsiasi creditore che, in difetto di pattuizione 8 scritta in ordine alla corresponsione d'interessi in misura superiore alla legale, ricevesse pagamenti da parte del debitore senza contestuale formazione d'un documento contenente l'imputazione specifica dei paga- menti stessi - come nel caso di specie, in cui c'è solo la prova d'una pluralità di versamenti generica- - di sostenere, mente effettuati in conto del dovuto senz'onere di prova al riguardo e, pertanto, in viola- zione del principio fondamentale posto dall'art.2697 .C.C., la debenza d'interessi in tal misura, nonché di conseguirne la corresponsione, sulla sua semplice di- chiarazione d'aver effettuato l'imputazione delle somme ricevute a tali pretesi interessi". Orbene, nella fattispecie, la corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha fatto puntuale applica- zione del suindicato principio, sancendo che, in difet- to di pattuizione scritta, non potessero essere appli- cati interessi superiori a quelli legali, e statuendo, a differenza di quanto affermato dalla sentenza di pri- mo grado, che le somme versate in più dalla resistente LI EG al ricorrente GI dovessero essere restituite a quest'ultima, non trovando applicazione l'istituto di cui al capoverso dell'art.2034 c.c.. Tale norma, infatti, presuppone, da parte del sol- vens, la consapevolezza di adempiere un'obbligazione 9 Z non dovuta, consapevolezza che nel caso concreto il giudice di merito ha escluso, con accertamento di fat- to, insindacabile in questa sede, perché adeguatamente motivato. Con il secondo motivo, il ricorrente, riallaccian- dosi alle richieste di restituzione contenute nell'ul- tima parte del primo motivo (con i relativi conteggi) e lamentando che la Corte di appello di Torino era incor- sa in un macroscopico errore laddove la stessa, rite- nendo esso GI tenuto a corrispondere il maggior importo di lire 8.043.000, deduce che la corte distret- tuale non aveva per nulla considerato che il Tribunale aveva già condannato esso ricorrente al pagamento della somma di lire 4.769.935 (oltre rivalutazione ed inte- ressi), somma certamente già compresa nel quantum li- quidato in seconde cure. La censura è manifestamente infondata. Invero, come si evince agevolmente sia dalla moti- vazione che dal dispositivo della sentenza oggetto del presente gravame, il giudice di appello ha accolto l'appello principale proposto da LI EG, appello tendente ad ottenere la riforma della sentenza impugna- ta solo per la parte concernente la mancata condanna della controparte alla restituzione della somma di lire 8.043.000, versata in più a titolo di interessi, nel 10 contempo respingendo l'appello incidentale da EN GI, con il quale, invece, si chiedeva l'integrale riforma della sentenza e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di lire cinque milioni, oltre in- teressi. Ciò, conseguentemente, ha determinato la con- ferma della sentenza del tribunale di Verbania relati- vamente alla parte, non contestata dall'appellante principale, e cioè la condanna del GI al pagamen- to della somma di lire 4.769.935 (oltre rivalutazione ed interessi), versata in più a titolo di capitale dal- la LI EG. Il che, del resto, trova, se necessa- rio, puntuale riscontro a pag.24 della sentenza impu- gnata, laddove, dopo avere riconosciuta dovuto dal Gri- gioni l'importo di lire 8.043.000, è affermato testual- mente: "Sulla detta somma competono i richiesti inte- ressi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al maggior danno da mora nella misura forfettaria del 2% annuo fino al 15/12/90, quali liquidati nella sentenza di primo grado sul punto non oggetto di grava- me Con il terzo motivo si deduce, ad opera della ri- corrente IA EG, che la corte di appello di Tori- no, pur avendo ritenuto fondato l'appello proposto dal- la ricorrente medesima limitatamente al primo dei due assegni (di lire 500.000), tuttavia, nonostante la con- 11 troparte non avesse eccepito e contestato alcunché in merito, aveva stimato non accoglibile la domanda di rimborso di quanto indebitamente pagato da essa IA EG alla controparte, per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado, ritenendo non provato il relativo esborso. La censura è infondata. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, trattandosi di un presupposto della do- manda di restituzione proposta, e cioè l'effettivo pa- gamento della somma in questione in forza della senten- za esecutiva di primo grado, non era necessaria alcuna apposita eccezione in tal senso della controparte, es- sendo tenuto il giudice ad accertare di ufficio la sus- sistenza del suindicato presupposto. In conclusione, il ricorso va respinto. Per quanto riguarda le spese del giudizio di cassa- zione, le stesse seguono la soccombenza, per quanto concerne il rapporto GI - NA EG, mentre, nell'ambito del rapporto tra quest'ultima e la ricor- rente IA EG, sussistono giusti motivi per com- pensare le stesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese tra le parti EG NA e EG IA e condanna il ri- corrente EN GI al pagamento, in favore di Be- 12 C go LI, delle spese del giudizio di cassazione, $120.000- (= Euro61,97 ), oltre onorari liqui- dati in lire 2.500.000 (= Euro 1.291,14). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 21 dicembre 2001. Il Consigliere Relatore ed estensore Jaan Fiducia Il Presidente Дабки IL CANCELLIERE 01 Gina Ca Depositata in Cancelle goggi, 11.17-1.07 IL CANCELLIERECT goggi, fi 109T 123,11 456T 4,32 TOT. 170, 43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 2.761 U. 2001 'Serie 4 0128163Versate € 170,43 (OUTO CENTOSETTANTA 163 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudizian (Dr. M. RACCICHINI) ATE 13