Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1,55 dal Sig.. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO --OTT, 2002- il CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 149 92/02 Opposizione a decreto ingiuntivo Composta dagli Ill R.G.N. 2192/01 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente 6026/01 Dott. Roberto Rel. Consigliere PREDEN Cron. 35109 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 3894 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Consigliere Ud. 21/06/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NC PE SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CNC CORTE di CASSAZIONE, difeso 1846962 dall'avvocato ANTONINO BUTTA', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZAPPALA' FORTUNATA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 01/01/6026 proposto da: ZAPPALA' FORTUNATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, difesa dall'avvocato NINO SCUDERI AIELLO,2002 1416 giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PE SA;
- intimato avverso la sentenza n. 873/99 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione promiscua, emessa 1'8/11/99, depositata il 27/11/99; RG.83/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE SI conveniva davanti al Tribunale di Catania Fortunata AL proponendo opposizione a de- creto ingiuntivo recante 1'intimazione di pagamento della complessiva somma di L. 25.146.000 per canoni in- soluti relativamente alla locazione di immobile adibito a sede del Partito dei socialisti italiani e per spese di esecuzione dello sfratto. A sostegno dell'opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo stipulato il contratto per conto della federazione provinciale del detto partito, della quale non rivestiva più la carica di segretario al momento 2 dell'inadempimento, carica nella quale si erano succe- dute varie persone, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, per essere garantito;
nel merito, contestava la sussistenza del credito. Il tribunale, con sentenza del 23.4.1997, in par- ziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decre- to e condannava il SI al pagamento della minor somma di L. 18.305.000. Avverso la sentenza il SI proponeva appello con atto notificato il 30.1.1998. A sua volta, la AL, con atto notificato proponeva autonomo appello. I due giudizi 1'8.5.1998, venivano riuniti. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 27.11.1999, rigettava l'appello del SI e dichiara- va inammissibile quello della AL. Avverso la sentenza il SI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Ha resisti- to, con controricorso, la AL, che ha proposto ri- corso incidentale affidato ad unico mezzo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335c.p.c.). Ricorso n.2192/01 2. Con il primo motivo, denunciando nullità della 3 sentenza per violazione di legge processuale (artt. 112, 113, 32 e 269 c.p.c.) e contraddittoria motivazio- ne su punto decisivo, deduce il ricorrente che il moti- vo di appello concernente la mancata autorizzazione al- la chiamata in causa del terzo non riguardava, come er- roneamente ritenuto dalla corte d'appello, la valuta- zione della opportunità dell'estensione del contraddit- torio, bensì l'errore nel quale era incorso il giudice di primo grado nell'applicare le norme di rito che re- golano la proposizione dell'istanza.
2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha ragione di dolersi del mancato esame del motivo di appello concernente la erronea de- claratoria di decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo: il motivo era infatti inammissibile per difetto di interesse, atteso che il giudice di appello, ancorché avesse rilevato una nullità per violazione, da parte del primo giudice, delle regole processuali sulla chiamata in causa del terzo, non avrebbe mai potuto di- sporre il rinvio al primo giudice, non vertendosi in una delle tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354c.p.c., né avrebbe potuto disporre la citazione del terzo nel giudizio di appello, poiché ciò avrebbe pri- vato il terzo di un grado di giudizio. Salva restando, ovviamente, la facoltà del soggetto che pretendeva di essere garantito di proporre la relativa domanda in un separato giudizio.
3. Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione di legge processuale (artt. 102, 112 e 113 c.p.c.) ed omessa motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine all'esigenza di chiamare in causa in primo grado, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., i soggetti subentrati al SI nella ca- rica.
3.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha pronunciato sul punto rite- nendo, correttamente, che la pretesa di garanzia non può configurare una ipotesi di litisconsorzio necessa- rio.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione о falsa applicazione di legge ( artt. 38, 1325, 1362, 1366 e 1591 c.c.) e contraddittoria e incongrua motiva- zione su punto decisivo, deduce il ricorrente che erro- neamente la corte d'appello ha ritenuto il SI an- cora obbligato malgrado l'intervenuta cessazione dalla carica di segretario della federazione provinciale del partito.
4.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha motivatamente escluso la ri- 5 levanza dell'intervenuta cessazione della qualità di segretario, in virtù della quale il SI aveva sti- pulato il contratto, osservando che il predetto aveva altresì espressamente dichiarato di contrattare anche in proprio.
5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c., il ricorrente censura la condanna alle spese sostenendo che la reciproca soccombenza avrebbe giustificato la compensazione.
5.1. Il motivo è infondato. Il potere discrezionale del giudice di disporre o meno la compensazione delle spese non è in questa sede sindacabile.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato, Ricorso n. 6026/01 7. Con l'unico mezzo, il ricorrente incidentale censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale autonomamente proposto, dedu- cendo che il giudice di appello avrebbe dovuto limitar- si a disporre la riunione dei due procedimenti.
7.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa S.C., secondo cui la successi- va impugnazione erroneamente proposta in via autonoma, in violazione dell'art. 333 c.p.c., da colui al quale è 6 già stato notificata la prima impugnazione si converte in impugnazione incidentale ed è ammissibile soltanto se proposta nel rispetto dei termini previsti per la proposizione di quest'ultima e sempre che vi sia stata riunione (sent. n. 9468/90; n. 7373/94; n. 6499/99), ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello della AL in quanto non rispettoso dei termini di cui all'art. 343 c.p.c.
8. In conclusione, il ricorso è rigettato.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.6.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 10ST 129.11 ибот 20,66 149, 77 IL CANCELLIERE C1 CE avista 6,0 DEPOSITATO IN CNC Oggi 24 OTT 2002 806 174 IL CANCELLIERE C1 5 75 NN IS 7