Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, ricusi di procedere all'alcoltest nonostante che l'ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l'art. 186, comma terzo, C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di "accertamenti qualitativi non invasivi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2014, n. 51773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51773 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/11/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2256
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 23007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LC RE IA, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1174/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore Avv. SCIRETTI PERLA del Foro di Milano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/9/2013, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato LC RE RI alla pena di mesi quattro d'arresto ed Euro 1.000 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata corrispondente, disponendo anche la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi e la confisca dell'autovettura, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, allo stesso ascritto per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico: fatto commesso in data 23/10/2010.
Riteneva la Corte destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui la condotta tenuta nell'occorso dall'imputato avrebbe dovuto considerarsi scriminata dall'avere agito nell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): segnatamente, quello di non uniformarsi a una richiesta invasiva ritenuta infondata e ingiusta.
Osservava al riguardo, anzitutto, che il richiamo all'art. 51 c.p. è improprio, non essendo individuabile nella specie alcun diritto soggettivo protetto in modo tale da comportare il sacrificio degli altri interessi in contrasto con esso e protetti dalla norma incriminatrice.
Soggiungeva che neppure poteva dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo, apparendo infondata e, comunque, non conducente l'affermazione secondo cui nei suoi confronti gli agenti avrebbero tenuto una condotta arbitraria e vessatoria, atteso che, oltre a non essere dimostrata, tale ipotizzata condotta avrebbe semmai dovuto indurre l'imputato a sottoporsi a un test più attendibile ovvero a recarsi, in autonomia, in ospedale per le prove ematiche e dimostrare così l'asserita assenza di alcol nel sangue.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante, quantomeno putativa, di cui all'art. 51 c.p., da esso invocata con riferimento al contegno, avvertito come prevaricante e, dunque, illegittimo, tenuto dagli operanti della polizia stradale. Sostiene che la Corte di merito ha travisato il nucleo centrale di tale difesa, che non era funzionale semplicemente alla negazione di non trovarsi in quel momento in stato di ebbrezza alcolica, ma era piuttosto correlata alla dedotta arbitrarietà e illegittimità a monte della richiesta avanzata dagli operanti nei suoi confronti di sottoporsi all'alcoltest.
Posto che, a norma dell'art. 186 C.d.S., comma 4 tale richiesta può considerarsi legittima solo ove gli accertamenti preliminari di cui al comma 3 (e, nel caso di specie, quello effettuato con il precursore Alcolblow) diano esito positivo, rileva che nella specie egli aveva per l'appunto contestato la ritualità e l'esito di tale prova preliminare e, più in generale, la regolarità delle modalità di effettuazione del pre-test, avendo questo fornito risultati discordanti, dando per ben tre volte esito negativo e solo l'ultima volta positivo.
Assume che, in proposito, il rilievo contenuto in sentenza secondo cui tale reiterazione non potrebbe considerarsi arbitraria, poiché resa necessaria dalla insufficiente espirazione nelle precedenti prove, non trova negli atti dibattimentali alcun elemento di riscontro, non avendo alcun teste in particolare riferito che gli operanti avessero espresso all'indagato, al momento del controllo, rilievi sulla idoneità della sua espirazione.
Soggiunge che, a supportare l'esigenza di una più approfondita valutazione del comportamento degli agenti nell'occorso, concorreva anche il dato, emergente dalle dichiarazioni del teste Trabattoni, che nello stesso contesto temporale un'altra squadra di operanti operarono nei confronti di quest'ultimo un unico e non reiterato accertamento preliminare.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dall'indagato in reazione alla richiesta di sottoposizione ad accertamento mediante etilometro, siccome indicative del suo convincimento dell'esistenza di una causa di giustificazione che rendeva legittimo il suo rifiuto. Tali in particolare: la reiterata richiesta di essere accompagnato presso il vicino presidio ospedaliere al fine di essere sottoposto ad apposito prelievo ematico;
la richiesta di intervento di altra Forza dell'Ordine in pendenza degli accertamenti operati dalla Polstrada;
la richiesta di verbalizzare i suoi rilievi sulla correttezza ed affidabilità delle modalità di accertamento;
la successiva proposizione di querela di falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili, sono manifestamente infondati.
Occorre anzitutto rilevare che, come rettamente rimarcato nella sentenza impugnata, è improprio il richiamo alla scriminante di cui all'art. 51 c.p.. In tema di guida in stato di ebbrezza e di relativo accertamento, l'art. 186 C.d.S. disciplina, ai commi 3 e 4, i presupposti e le modalità dell'esercizio del potere conferito agli organi di polizia. In difetto di tali presupposti, l'indagato può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento e tale rifiuto non integrerà quindi reato, ma non perché scriminato dall'esercizio di un diritto, bensì perché quella condotta non potrà considerarsi integrare la fattispecie penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736). Laddove invece quei presupposti sussistano, non è previsto dalla norma, ne' è ipotizzabile, un diritto di opporsi all'accertamento, idoneo a scriminare il reato che quel rifiuto di per sè integra ex art. 186 C.d.S., comma 7.
Non vale, in particolare, invocare il diritto dell'individuo alla riservatezza e all'integrità fisica, dal momento che questo è già considerato dalle norme richiamate che ne realizzano un ragionevole contemperamento con gli interessi altrettanto meritevoli che essa è volta a tutelare.
Ne discende altresì l'improprietà del richiamo alla previsione dell'art. 59 c.p., comma 3. Nella detta più corretta prospettiva, infatti, l'erroneo convincimento dell'agente circa l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento potrà valere a escludere la punibilità solo nei limiti in cui lo stesso discenda da errore sul fatto (art. 47 c.p.): ipotesi nella specie certamente non configurabile atteso che le argomentazioni svolte non postulano una falsa o errata percezione della realtà ovvero della situazione in cui il soggetto si è trovato ad agire, ma ben diversamente ruotano attorno alla prospettazione di un presunto travalicamento degli agenti operanti dai poteri loro conferiti (travalicamento in realtà, come appresso sarà detto, insussistente o comunque non provato) e presuppongono, dunque, una erronea interpretazione dei relativi limiti normativi, come tale integrante un errore sul precetto penale, in sè, come noto, irrilevante (art. 5 c.p.).
4. Ed invero, nel caso di specie viene in rilievo la norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 4, in particolare nella parte in cui essa prevede che "quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo ... gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, ... hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento".
In presenza, dunque, della detta condizione (esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 3), la richiesta degli operanti di sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima, mentre, per contro, integra illecito penale ex art. 186 C.d.S., comma 7, il rifiuto oppostovi da quest'ultimo.
Nel caso di specie non può dubitarsi che tale condizione sussista, essendo puntualmente richiamata in sentenza la circostanza che tale controllo preliminare diede esito positivo.
Il ricorrente contesta a ben vedere - nel nucleo centrale e rilevante delle sue considerazioni critiche - tale valutazione, ma lo fa in termini palesemente generici (legati a una presunta contraddittorietà degli esiti della prova preliminare), inidonei a manifestare evidenti lacune o macroscopiche illogicità nel ragionamento seguito, sul punto, in modo conforme, dai giudici di merito.
Devesi, invero, al riguardo rilevare che le affermazioni del ricorrente secondo cui la ripetizione delle dette prove preliminari sarebbe stata decisa e/o condotta in modo arbitrario e vessatorio dagli agenti operanti, che si sarebbero (secondo l'implicita ma abbastanza chiara tesi di fondo) incaponiti sull'indagato nonostante l'esito negativo delle prime prove tramite Alcolblow, sono respinte dalla Corte di merito alla stregua di una motivazione logica e coerente insindacabile in questa sede.
Hanno, invero, osservato i giudici d'appello che "l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come la condotta degli agenti non fosse stata illegittima ne' arbitraria" e in particolare che "il teste OL SE ha spiegato con chiarezza ... che ..., perché la prova dia un risultato, occorre che si soffi in maniera adeguata nello strumento ..." e che in mancanza "si invita a ripetere la prova". Hanno da ciò desunto quindi che, sebbene il teste non abbia ricordato cosa esattamente fosse accaduto nella fattispecie, comunque, dalla sola pur reiterata richiesta degli agenti di ripetere il pre-test, non potrebbe di per sè arguirsi l'illegittimità del comportamento degli stessi, potendo essa trovare giustificazione nei detti motivi tecnici.
L'obiezione sul punto opposta dal ricorrente - secondo cui la necessità di ripetere il test preliminare per insufficienza dell'espirato non gli sarebbe stata manifestata al momento dell'accertamento e sarebbe, anzi, contraddetta dall'esito negativo delle prime prove - si appalesa priva di pregio.
Fondata com'è esclusivamente su affermazioni dello stesso imputato, non suffragate dal richiamo ad alcuna obiettiva e univoca evidenza probatoria, essa è del tutto inidonea a privare di attendibilità l'elemento istruttorio suindicato, legittimamente dunque utilizzato dalla Corte di merito a fondamento del convincimento dell'esistenza di una plausibile giustificazione della contestata reiterazione della prova mediante Alcolblow e della insussistenza, nella specie, di esiti contraddittori tali da privare di attendibilità l'ultimo di essi, positivo.
Nemmeno può giovare, a tal fine, al ricorrente, il richiamo - nel secondo motivo di ricorso - alle dichiarazioni asseritamente rese a verbale nell'immediatezza o alla proposizione di querela di falso, trattandosi di allegazioni aspecifiche e comunque prive del requisito di autosufficienza, non essendo prodotta copia dei documenti citati, nè indicata la loro collocazione nel fascicolo processuale, ne' comunque essendone precisato l'esatto contenuto o, quanto alla querela, l'esito.
5. Posta dunque l'impossibilità - congruamente affermata in sentenza - di dubitare dell'attendibilità dell'esito positivo dell'ultimo pre- test, appare evidente che le restanti contestazioni (su cui peraltro si concentra maggiormente il peso argomentativo del ricorso), tutte per l'appunto riferite alle fasi che hanno preceduto l'esecuzione dell'ultima prova tramite Alcol blow con esito positivo, si appalesano inconducenti oltre e prima che manifestamente infondate. Valgano, al riguardo, in ordine logico, le seguenti considerazioni.
5.1. Ben difficilmente, anzitutto, può ipotizzarsi che la mera richiesta di ripetizione del pre-test integri condotta illegittima degli agenti operanti.
Secondo il testuale disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 3 infatti, "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili". La norma non pone, dunque, limiti alla iterazione delle prove preliminari, ne' pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi peraltro di "accertamenti qualitativi non invasivi". È certo posto il limite del rispetto della riservatezza personale e della salvaguardia dell'integrità fisica dell'indagato, ma nessuno di essi è posto in discussione nel caso in esame. Al netto di ciò rimane l'allegazione di quello che, come nota la Corte d'appello, deve essere stato un rapporto tra operanti e indagato non ispirato a una serena e reciproca collaborazione, ovvero un "contesto emotivo negativo, presumibile pur se indimostrato", privo però di alcuna rilevanza ai sensi della richiamata norma.
5.2. A tutto concedere, anche ipotizzando un comportamento vessatorio e arbitrario degli agenti - ripetesi, escluso o quanto meno non accertato dai giudici di merito - resta il fatto, incontestato, che l'odierno ricorrente si sottopose comunque all'ultimo ennesimo pre- test e questo diede esito positivo, il che lo poneva nella condizione di non poter rifiutare la successiva prova mediante alcoltest senza con ciò commettere reato.
L'ipotetica condotta illegittima degli agenti nella fase preliminare avrebbe, in altre parole, potuto forse legittimare il rifiuto dell'indagato di sottoporsi ad una iterata prova preliminare, ma non anche il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest una volta che a detta prova egli si sottopose ed essa dette esito positivo.
5.3. Si torna così al rilievo per cui, non potendosi affermare, come congruamente e insindacabilmente argomentato dalla Corte di merito, che le prime prove mediante Alcolblow avessero dato esito negativo ma anzi potendosi presumere, alla stregua di quanto dichiarato dal teste OL, che esse non diedero alcun risultato attendibile per insufficienza dell'espirato, la ripetizione delle stesse non può considerarsi illegittima e, soprattutto, quel che in questa sede rileva, non può revocarsi in dubbio l'attendibilità dell'esito positivo dell'ultima prova.
È quest'ultimo, infatti, e solo quest'ultimo, il dato che conta nella fattispecie: una volta riscontrato tale esito positivo e non sussistendo elementi per poterne dubitare, del tutto legittimamente gli agenti invitarono l'indagato a sottoporsi ad alcoltest e, per contro, integra reato il rifiuto da questi opposto, restando assorbita - almeno ai fini della configurazione del reato di che trattasi - anche ogni eventuale considerazione relativa alla condotta degli agenti nelle fasi precedenti.
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di colpa ravvisatale - come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014