Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
Il presupposto del 'fumus commissi delictì nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2015, n. 24331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24331 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 05/03/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 342
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 1283/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZH AL N. IL 20/12/1992;
avverso l'ordinanza n. 239/2014 TRIB. LIBERTÀ di PADOVA, del 11/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Delehaye Enrico, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AN VA propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Padova, in data 11 dicembre 2014, che confermava il decreto di sequestro, emessa in data 17 novembre 2014, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova con riferimento al reato previsto all'art. 474 c.p.. 2. Dalle risultanze processuali è emerso che, in data 2 aprile 2014, la Guardia di Finanza si era recata presso l'esercizio commerciale condotto da NI Giorgio, in Verona, rinvenendo borse che riproducevano le caratteristiche del marchio "Balengiaea" e, a seguito della perquisizione dei locali nella disponibilità dello stesso, individuati in Padova e Firenze, si procedeva al sequestro di ulteriore merce che riproduceva marchi o il modello di prodotti di note ditte.
3. Avverso il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero, datato 17 novembre 2014, proponeva richiesta di riesame il difensore dell'indagato e il Tribunale, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, rigettava la richiesta.
4. Nei confronti di tale ultimo provvedimento l'indagato propone ricorso per cassazione personalmente, lamentando:
- violazione dell'art. 474 c.p. attesa l'insussistenza dei presupposti di punibilità per l'inesistenza di un marchio regolarmente registrato;
- violazione dell'art. 474 c.p. difettando l'ipotesi di riproduzione di un marchio;
- violazione dell'art. 474 c.p. e art. 125 e omessa motivazione riguardo alla sussistenza del fumus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura per infondatezza del ricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 474 c.p. per l'insussistenza dei presupposti di punibilità attesa l'inesistenza di un marchio regolarmente registrato, poiché dagli accertamenti espletati presso l'ufficio per l'armonizzazione del marchio interno è emersa soltanto la presentazione della domanda di registrazione, in data 21 luglio 2014, riguardante la denominazione "Balenciaga".
2. La censura è infondata dovendosi richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il presupposto cautelare del "fumus commissi delicti" nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale (Sez. 2, Ordinanza n. 4217 del 20/11/2009 Cc. (dep. 02/02/2010) Rv. 245895). Inoltre, in sede cautelare la parte che intenda eccepire che l'iter di registrazione non è completo, deducendo, come nel caso di specie, che vi sia stato il deposito della domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma non anche la registrazione del marchio, non può limitarsi al deposito di documentazione in lingua straniera (si veda, l'allegato 1 dei motivi aggiunti, in lingua inglese e francese).
3. Con il secondo motivo l'indagato deduce violazione dell'art. 474 c.p. attesa la mancata riproduzione di un marchio riguardo alla gruppo di borse, di varia foggia, prive di marchio e descritte quali "borse riproducenti le caratteristiche del marchio Balenciaga" con ciò volendosi intendere che tali accessori non recavano, su di sè, il marchio che si assume contraffatto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 474 c.p. e art. 125 e omessa motivazione riguardo alla sussistenza del fumus, con riferimento alla merce priva di marchio rispetto alla quale il Tribunale ritiene evidente la necessità di espletare opportuni accertamenti, anche attraverso idonee perizie. Sotto tale profilo il Tribunale, in assenza anche delle foto dei prodotti sequestrati, non avrebbe potuto affermare la sussistenza del fumus e, trattandosi di sequestro probatorio, la sussistenza delle concrete finalità probatorie.
5. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate. Infatti, le considerazioni della difesa sono inconferenti poiché il modello industriale riceve la medesima tutela del marchio e trova conforto, in concreto, come evidenziato dai giudici di merito, nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentate della società "Balengiaca" che ha puntualizzato che il modello non è quello prodotto, come pure i materiali ed il disegno. Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, nel fascicolo penale sono allegate le foto che riproducono le borse e gli altri accessori. Da ciò discente la correttezza della valutazione del Tribunale in ordine alla necessità di opportuni accertamenti, possibili solo con il mantenimento dell'attuale vincolo in relazione alla merce in sequestro.
6. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015