Sentenza 5 febbraio 2003
Massime • 1
La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sè idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello "ius in re aliena" non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa. In tal caso, avuto riferimento al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, difesa dall'avvocato GERLANDO CAPRARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR NT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ATTILIO GAGLIANO, CARMELO LATINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 750/99 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 22/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Carmelo LATINO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per accoglimento del ricorso relativamente al 1^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 8/2/1989 EN TO esponeva di possedere una casa, sita in Raffadali alla via Porta Palermo, ove esisteva una apertura dalla quale era possibile vedere ed affacciarsi sul tetto a falde del fabbricato della vicina IG MA che aveva trasformato il tetto realizzando un solaio ad una quota inferiore a quella precedente. Il ricorrente, sostenendo la sussistenza dei presupposti dell'azione di manutenzione, conveniva in giudizio la IG chiedendone la condanna alla rimozione di quanto illegittimamente realizzato.
IG MA, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso sollevando numerose eccezioni in fatto e in diritto. L'adito pretore di Agrigento rigettava il ricorso con sentenza 5/7/1991 avverso la quale il EN proponeva appello. La IG non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
Con sentenza 22/11/1999 il tribunale di Agrigento, in riforma dell'impugnata decisione, condannava l'appellata a ripristinare il tetto originariamente esistente abbassando il solaio di nuova costruzione fino alla misura di m. 1,20 dalla finestra dell'immobile posseduto dal EN. Osservava il giudice di secondo grado: che la domanda proposta dal EN andava qualificata come azione rivolta ad ottenere la manutenzione della servitù di veduta, esercitata dalla finestra descritta in ricorso, al fine di ripristinarne l'esercizio originario;
che la detta azione non aveva ad oggetto il rispetto delle distanze legali, come ritenuto dal primo giudice;
che il EN aveva chiesto il ripristino della situazione esistente prima dell'intervento della IG e non il rispetto delle distanze legali di cui all'articolo 907 c.c.; che la IG aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del EN, assumendo che lo stesso era detentore e non possessore, e non aveva contestato l'esistenza della finestra dalla quale era esercitata la veduta, ne' aveva negato di aver innalzato il tetto;
che, come accertato dal c.t.u., vi era stata una modifica dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di un solaio ad una distanza di cm. 60 rispetto alla finestra in questione che originariamente si trovava ad una distanza dal tetto di m. 1,20; che, trattandosi di azione di manutenzione, l'appellante non era tenuto a dare la prova del proprio diritto di proprietà; che il EN aveva provato di aver posseduto l'immobile dal quale la veduta veniva esercitata;
che tale possesso emergeva dalla deposizione dei testi escussi;
che, come risultava dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u., la finestra dalla quale era esercitata la veduta aveva le caratteristiche di opera permanentemente destinata alla inspectio e perspectio e risultava visibile dal fondo servente;
che l'innalzamento del solaio costituiva molestia all'esercizio della veduta dalla finestra;
che, quindi, la IG andava condannata al ripristino del tetto nelle forme preesistenti, eliminando il solaio costruito e ripristinando la distanza di m. 1,20 del tetto dalla finestra.
La cassazione della sentenza del tribunale di Agrigento è stata chiesta da IG MA con ricorso affidato a due motivi. EN TO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso IG MA denuncia violazione degli articoli 1170 e 907 c.c. deducendo che nessuna risultanza processuale conferma la servitù di veduta. In ogni caso l'innalzamento del solaio non costituisce molestia all'esercizio della veduta dalla finestra in questione i cui limiti sono rimasti inalterati. Il tribunale non ha tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui la servitù di veduta sul tetto del vicino non impedisce a quest'ultimo di trasformarlo in lastrico solare. L'azione di manutenzione, inoltre, non poteva essere esercitata dal EN che era comodatario dell'immobile e, quindi, privo di legittimazione attiva. Comunque, pur ammettendo che il EN fosse possessore dell'immobile, l'azione di manutenzione è stata esercitata quando le opere erano state ultimate e, perciò, tardivamente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione insufficiente e fondata su carente attività istruttoria. Ad avviso della IG il tribunale non ha tenuto conto che, nelle more del giudizio, la situazione dei luoghi era stata modificata dal EN il quale aveva omesso di denunziare di aver arretrato la parete ove insiste la finestra la quale non affaccia più sul fondo di essa ricorrente, ma su quello di cui è detentore il EN. La Corte rileva l'infondatezza e, in parte, l'inammissibilità delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza. In buona parte le critiche mosse dalla ricorrente con i motivi in esame si risolvono essenzialmente, quale più quale meno e sotto vari profili, pur se titolate anche come vizi di motivazione e come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito. La motivazione di quest'ultimo sul punto non è sindacabile in Cassazione se - come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è al riguardo limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicita, disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' un difetto di motivazione, ne' le asserite violazioni di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, il tribunale ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo - con motivato apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata e con riferimento alla deposizione dei testi escussi, alla relazione del c.t.u. ed alla documentazione fotografica ad essa allegata, a quanto ammesso dalla stessa IG nelle difese articolate in primo grado - e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto raggiunta la prova in ordine: a) all'esistenza della finestra dalla quale il EN esercitava la venuta in questione;
b) alla modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di un solaio e il conseguente innalzamento del tetto dell'immobile della IG;
c) al possesso pacifico, pubblico, continuo ed ultrannale (e non alla detenzione) del EN sull'immobile dal quale veniva esercitata la veduta;
d) alle caratteristiche della finestra in questione come opera visibile dal fondo servente e destinata alla inspectio e perspectio;
e) alla concreta ed effettiva molestia all'esercizio della veduta per effetto dell'innalzamento del solaio realizzato dalla IG.
Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata delle risultanze di causa e delle prove acquisite e sopra precisate e con valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, con le quali ha dato esauriente conto delle ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del EN, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della IG. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla corte territoriale non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Occorre peraltro segnalare che, al contrario di quanto sostenuto dalla IG, il tribunale si è uniformato ai principi giurisprudenziale richiamati nel primo motivo di ricorso secondo cui la trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è idonea di per sè ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto a meno che il titolare di essa non provi - come appunto accertato dal tribunale nel caso in esame - che l'innalzamento del fabbricato abbia in concreto modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta.
D'altra parte, con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 1/8/2001 n. 10475; 20/4/2001 n. 5899; 27/3/1999 n. 2932). È appena il caso di rilevare infine che le problematiche esposte dalla ricorrente nel primo motivo - circa l'asserita tardività dell'azione di manutenzione che sarebbe stata esercitata dal EN dopo l'ultimazione dei lavori - e nel secondo motivo - concernente la modifica dello stato dei luoghi ad opera del EN con spostamento ed arretramento della finestra in questione - non sono proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
È infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di Cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto: pertanto, ove il ricorrente proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (in tali sensi, tra le tante sentenze 8/11/2001 n. 13834; 12/10/2001 n. 12430; 7/8/2001 n. 10902). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 151,16, oltre euro 1.500,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2003