Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di onorari professionali di avvocato, il punto 49 del capo X della tabella A allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo il quale spetta all'avvocato un onorario unico ed onnicomprensivo per tutta l'opera prestata in relazione, fra l'altro, ai "procedimenti speciali", si riferisce unicamente - come si evince anche dall'art. 13 dell'anzidetto D.M. n. 585 del 1994 - alla fase non contenziosa dei procedimenti previsti nel libro IV del codice di procedura civile (escluso il procedimento davanti agli arbitri),e cioè quella che si sviluppa fino a quando non sorgano contestazioni il cui esame poi si rende devoluto al giudice in sede di cognizione (nel qual caso sono dovuti gli onorari di cui ai capi II, III e V della menzionata tabella: v. punto 56, terzo comma, del capo X). Pertanto, in relazione al procedimento possessorio, l'onorario non va liquidato in base a tale disciplina, atteso che detto procedimento, articolandosi in due fasi contenziose entrambe rette dal ricorso introduttivo - una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena -, configura un ordinario processo civile di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, ivi comprese le norme che regolano la liquidazione delle spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL MA, difeso da se stesso, in qualità di erede di AL GI e DATO M. AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
VU LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso lo studio dell'avvocato MA BERNABEI PIETRANGELI, difeso dall'avvocato ORONZO AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. RG. 3803/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per l'accoglimento. Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 28 legge 794/1942 l'avvocato RO AD, in proprio e quale procuratore generale di de Dato RI NA LA (entrambi quali eredi dell'avvocato IR AD) chiedeva la liquidazione a carico di VU NG delle spese, diritti ed onorari relativi al procedimento possessorio promosso da La ST OR e diretto al riconoscimento di un dedotto spossamento di una servitù di veduta subito a seguito della realizzazione di un edificio ad opera del VU.
Con ordinanza 20/1/2000 l'adito tribunale di Trani rigettava il ricorso osservando: che VU NG aveva rilasciato il mandato ad litem sia all'avvocato IR AD che all'avvocato RO AD sicché ciascuno di essi aveva diritto di ottenere autonomamente gli onorari per l'attività prestata in base all'articolo 7 della tariffa forense;
che l'avv. RO AD e la di lui madre erano legittimati ad agire, quali eredi del defunto avv. IR AD, per esercitare il diritto alla liquidazione degli onorari spettanti al de cuius in relazione all'attività da questi prestata come codifensore del VU;
che la detta domanda non poteva essere accolta in quanto il VU aveva versato all'avv. IR AD L.
2.000.000 a titolo di acconto per la sua difesa nel procedimento in questione;
che nella specie andava liquidato un unico onorario per tutta l'attività prestata, secondo quanto previsto dalla tariffa forense al punto 49, capo 10^, della tabella A per i procedimenti speciali nel cui novero andava inserita l'azione possessoria e lo stesso reclamo cautelare;
che, anche a voler utilizzare il parametro per le cause di valore indeterminato rilevante invocato dai ricorrenti, sembrava equo liquidare l'onorario in somma corrispondente a quella già versata a titolo di acconto (L. 700.000 per il giudizio pretorile e L.
1.300.000 per il giudizio di reclamo innanzi al tribunale) sicché nessuna differenza residuava a credito dei ricorrenti.
La cassazione della ordinanza del tribunale di Pordenone è stata chiesta da AD RO - in qualità di erede di IR AD e di de Dato RI NA LA - con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. NG VU ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente VU relative all'asserita inammissibilità del ricorso ed alla invalidità del mandato conferito dal ricorrente all'avvocato Spaziani Testa per la mancanza dell'autentica di firma nella copia notificata del ricorso. In relazione alla prima è appena il caso di rilevare che il ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione contro l'ordinanza di liquidazione di spese, diritti ed onorari, prevista dall'articolo 29 della legge 794/1942 in favore degli avvocati nei confronti dei loro clienti, è ammesso non solo - come sostenuto dal VU - in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) di motivazione, ma anche ove la parte deduca la violazione di una disposizione normativa (come quella sulla inderogabilità della tariffa): nella specie il ricorrente ha appunto lamentato asserite violazioni di legge.
Per quanto riguarda la regolarità del mandato è sufficiente osservare che, come questa Corte ha più volte affermato, nel giudizio di legittimità la difesa personale del ricorrente è ammissibile se egli risulti iscritto nell'albo degli avvocati e sia abilitato ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito: nel caso in esame il ricorrente avvocato RO AD (cassazionista) ha sottoscritto il ricorso precisando di "stare in giudizio per sè stesso ex articolo 86 c.p.c unitamente all'avvocato Ezio Spaziani Testa".
L'articolo 365 c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale - non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto, avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale, hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, a norma dell'articolo 86 c.p.c., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso articolo 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (tra le ultime, sentenza 26 giugno 2001 n. 8738). Nella specie la copia del ricorso notificata all'intimato VU NG contiene la firma dell'avvocato RO AD per cui la mancata firma dell'avvocato Ezio Spaziani Testa non determina l'inammissibilità del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso il AD denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., 2233 c.c. e 111 Costituzione sostenendo che il tribunale non poteva applicare di ufficio il principio di equità non richiesto dalle parti e non utilizzabile nella liquidazione dei compensi professionali dovendosi tener conto delle prescrizioni contenute nelle tariffe professionali. La censura è infondata atteso che il tribunale ha deciso la controversia seguendo le norme del diritto e non secondo equità: il giudice del merito si è solo avvalso del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge con riferimento alla scelta ed alla determinazione della percentuale degli onorari tra quella minima e quella massima della tariffa.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1168 c.c. e 111 Costituzione, deduce che l'azione possessoria non rientra tra i procedimenti speciali dal momento che trattasi di normale azione ordinaria consistente in due fasi, una sommaria ed una di merito: la fase sommaria è solo caratterizzata da una rapidità di tempi il che non significa che il procedimento sia speciale.
Il motivo è fondato.
Occorre osservare che il tribunale ha applicato la disposizione dettata dal punto 49, capo 5^, della tabella A della tariffa professionale D.M. 5110/1994 n. 585 secondo cui all'avvocato spetta un onorario unico ed onnicomprensivo per tutto l'opera prestata in relazione ai "procedimenti speciali e concorsuali". L'articolo 13 del citato D.M. - titolato "procedimenti speciali" - dispone testualmente: "Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso".
Le disposizioni normative citate si riferiscono unicamente alla fase non contenziosa dei procedimenti previsti nel libro 4^ del c.p.c. - escluso il procedimento davanti agli arbitri disciplinato dal precedente articolo 12 - fino a quando non sorgano contestazioni il cui esame (come precisato espressamente al terzo comma del punto 56 del capo 10^) è devoluto al giudice in sede di cognizione per cui "sono do vuti gli onorari di cui ai paragrafi 2^, 3^, e 5^ della presente tabella".
Il procedimento possessorio, come è noto, si articola in due fasi entrambe rette dal ricorso introduttivo: una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza reclamabile e l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Il giudizio possessorio configura quindi un ordinario processo civile di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese processuali.
Con il terzo motivo il AD denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., 5 d.m. 5/10/1994 n. 585 e 111 Costituzione. Deduce il ricorrente di aver richiesto nell'atto introduttivo l'applicazione dello scaglione tariffario relativo alle controversie di valore indeterminabile di straordinaria importanza e che la controparte non aveva contestato il valore della controversia in tali sensi inquadrato, ma aveva ritenuto applicabile lo scaglione ridotto in relazione al valore della transazione intercorsa. Ha quindi errato il tribunale nell'aver fatto riferimento allo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminato rilevante. La liquidazione degli onorari deve poi essere effettuata - nei rapporti tra difensore e cliente - con riferimento alla domanda quando (come nella specie) il cliente abbia conseguito notevole vantaggio economico a seguito dell'attività professionale prestata dal patrono.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver il tribunale emesso alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari relativi alla fase ordinaria del processo. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione degli onorari in base alle norme dettate per gli ordinari giudizi di cognizione per le cause innanzi al pretore. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, l'impugnata decisione deve essere cassata con rinvio della causa allo stesso tribunale che ha emanato l'ordinanza "in parte qua" annullata, essendo esso dotato di competenza funzionale a norma della citata legge 794/41 (in tali sensi sentenze di questa Corte 23/3/1995 n. 3381; 11/3/1995 n. 2869; 24/3/1992 n. 3620). Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbiti;
il terzo ed il quarto, cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003