Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 76122 E ies N O I m Z CORTE SUPREMA05497/03 3 REPUBBLICA ITALIANA cy A 1 R 5 i 0 t T / u u IS 5 Q o / IN NOME DEL POPO G 6 2 E m R e e SSAZIONE A f s Oggetto i D l r E Tributi T O SEZIONE TRIBUTARIA a N Agevolazioni l E l S terremoto su E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9729/01 Presiderte Dott. Bruno GACCUCCT Dct Massimo ODDO Consigliere Consigliere Cron. 12105 Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Rep. Dct.t. Antonio MERONE Ud. 19/09/02 Dott. Aldc CECCHERIN. Consigliere na pronunciato la seguente CORTE SUPRINA DE CASSAZON SENTENZA 1 CAMPION: CIVILE sul ricorso proposto da: 76122 ENTRATE, in MINIS FRO DELLE FINANZE, AGENZIA DEILE clottivamente persona del Ministro Pro tempore, domiciliazi in ROMA VIA DEI PORTOGEES 12, presso ]'AVVOCATURA GENERALE CELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CC ST;
- intimato -
avverso la sentenza Π. 98/00 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 3218 09/03/00; udi ta la relazione della causa svoita nella pubblica udienza de] 19/09/02 dal Consigliere Dot L. Antonio MERONE;
udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il sig. AR EF, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo ave- re beneficiato della sospensione delle pagamento delie imposte dirstle, previsto dall'art. 13 quinquies del d. 1. 26 maggio 1984, convertizo con modificazioni iг. legge 24 luglio 1904, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. I'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sosper.- sione non spet.t.asse la detrazione, rideterminava ]'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa C not ficava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado, Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero dello finanze, denunciardo la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, Π. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte.
2.2.L'Arministrazione tinanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, Г. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato Jal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di Cui all'art. 28 della legge 19 maggio 1999, n. 133. Infatti, art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito cor modificazioni in legge 28 febbraio 1986, L. 46 - il quale provede che le Sorme relative a pagamenti de le imposte diret.le, 50- spesi in virti dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, pon concorrono forma- zione dell'imponibile ai fin de l'IRPEF e dell'ILOR - in virtu de l'a interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 Jeboraio 1999, n. 20, deve essere considerato quale norma introduttiva di un ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SQ- spensione, 21 netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene i Collegic che vi siano mozivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, i ricorso deve essere ricettato. Nulla à dovuto per le spese, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività proces- suale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 settembre 2002. 11 Presidente Il Consigliere estenacre (dr. Ant rip Merone) Riar. пишо лечик (ar. Bruno Saccucci) Аршавов Седель ELLIERE 01 8 APR. 2003