Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 1
L'emissione nei confronti di uno stesso soggetto di più ordinanze, che dispongono la medesima misura per l'imputazione di partecipazione ad una stessa associazione criminosa, non fa operare la regola della retrodatazione dei termini di durata se le imputazioni sono tra loro diversificate dall'indicazione del tempo di commissione del reato, perché tale regola presuppone che le più ordinanze abbiano ad oggetto lo stesso fatto, che non ricorre quando uno degli elementi essenziali della condotta materiale, relativo appunto al tempo di commissione del reato, muti.
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 12984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12984 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/02/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 354
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 226/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC FI;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 8 novembre 2005, il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso la stessa città, in data 23 settembre 2005, aveva rigettato l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., la cessazione di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti e, in subordine, la sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 16 febbraio 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udite le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il Tribunale del riesame di Lecce, in data 11 agosto 2005, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso la stessa città, in data 23 settembre 2005, aveva rigettato sia l'istanza di cessazione di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del OC, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 297 c.p.p., sia quella subordinata di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari.
Nel ricostruire, preliminarmente, la dinamica processuale, il Tribunale rilevava che il OC era detenuto in virtù di due distinti provvedimenti cautelari adottati, nell'ambito del proc. pen. n. 6811 del 2004, rispettivamente in data 16 giugno 2005 e 5 luglio 2005: il primo, per i reati di cui agli artt. 56, 629, 582 e 585 c.p., e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, e, il secondo, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso, quest'ultimo, fino al mese di ottobre 2004.
Rilevava, altresì, che con istanza in data 23 settembre 2005, la difesa aveva chiesto la declaratoria di cessazione di efficacia della misura in corso, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., in quanto in data 19 settembre 2003, nell'ambito di altro procedimento penale (n. 8521 del 2002), era stata emessa, altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello stesso indagato, e sempre per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., reato commesso fino al settembre del 2003. Riteneva la difesa che tra i fatti vi fosse connessione qualificata, e che, quindi, la retrodatazione dei termini doveva operare automaticamente o, comunque, per la desumibilità dei fatti oggetto delle ordinanze 16 giugno e 5 luglio 2005, dagli atti del procedimento n. 8521 del 2002, al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Rilevava ancora il Tribunale, che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato entrambe le richieste sostenendo che la precedente ordinanza era stata annullata dal Tribunale (cfr. ordinanza 24 ottobre 2003), limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., e che, in ogni caso, le acquisizioni relative al proc.
pen. n. 6811 del 2004, concernevano fatti che si erano protratti anche per un tempo successivo a quello di cui alla precedente ordinanza: in ogni caso, le fonti di prova dei reati di estorsione e di lesioni erano state acquisite dopo rispetto all'adozione della prima ordinanza.
Avverso tale provvedimento proponeva appello il difensore ribadendo le argomentazioni già sottoposte al vaglio del primo Giudice, anche alla luce dell'insegnamento della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 21957 del 2005. Il Tribunale riteneva insussistente la connessione qualificata tra i fatti associativi contestati con la prima ordinanza e i reati di tentata estorsione e di lesioni di cui all'ordinanza 16 giugno 2005, non ricorrendo alcun elemento di omogeneità, e, quindi) trattandosi di fatti diversi, rilevava che al momento dell'emissione della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti gli elementi indiziari necessari per l'emissione della seconda: in particolare, rilevava il Tribunale che solo nell'aprile del 2005 erano stati operati i riconoscimenti che avevano portato all'identificazione dell'indagato e alla conseguente possibilità di emettere nei suoi confronti una misura custodiale per i reati cui alla stessa ordinanza. Quanto poi al reato associativo, il Tribunale patimenti riteneva del tutto insussistente la possibilità di retrodatazione dei termini a) perché la precedente ordinanza emessa in data 19 settembre 2003, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. era stata subito annullata dal Tribunale e, quindi, con riferimento al brevissimo tempo della sua esecuzione, non poteva ritenersi superato il termine di durata della custodia cautelare per lo stesso reato;
b) perché la retrodatazione dei termini presuppone l'anteriorità del reato contestato nella seconda ordinanza rispetto a quello contestato nella prima ordinanza, mentre nel caso in esame il reato associativo di cui al proc. pen. n. 6811 del 2004 risulta contestato sino all'ottobre del 2004 e, quindi, almeno in parte, commesso successivamente rispetto a quello contestato con la prima ordinanza nel proc. pen. n. 8521 del 2002; c) in ogni caso, i fatti di cui alla seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, in quanto gli elementi indiziari per sostenere l'accusa di partecipazione all'associazione erano rappresentati dalla commissione dei reati-fine (lesioni, tentate estorsioni), emersi solo successivamente all'emissione della prima ordinanza. Con riferimento alla richiesta subordinata di sostituzione della misura di custodia cautelare con quella gradata degli arresti domiciliari, il Tribunale rilevava la mancanza di fatti nuovi che potessero incidere sul quadro probatorio in un contesto di sicura permanenza delle rappresentate esigenze cautelari: la contestazione del reato associativo di tipo mafioso e l'aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7, rendeva peraltro operativa la presunzione di pericolosità sociale e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Il ricorrente sostiene che il proc. pen. n. 8521 del 2002 deve ritenersi sicuramente connesso con quello per il quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.: per alcuni versi, e, segnatamente per la contestazione del reato associativo, si tratterebbe addirittura degli stessi fatti e per altri versi (lesioni e tentate estorsioni) di fatti già emersi nel procedimento penale che aveva dato origine alla precedente ordinanza come risulterebbe dalle annotazioni della Questura di Taranto dalle quali emergeva che le lesioni erano state procurate per finalità estorsive. In altre parole, ad avviso del ricorrente, il OC, in un primo momento, era stato arrestato con l'accusa di aver partecipato a un'associazione criminosa fornendo il contributo della fabbricazione di ordigni e, successivamente, veniva arrestato per aver commesso estorsioni nell'ambito dei delitti commessi dalla stessa associazione: sarebbe pertanto evidente la connessione tra i reati.
Il ricorrente ritiene poi del tutto insussistenti le esigenze cautelari.
All'udienza in camera di consiglio in data 16 febbraio 2006, il Procuratore generale insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel ricostruire preliminarmente, la dinamica processuale, il Tribunale rilevava erre il OC era detenuto in virtù di due distinti provvedimenti cautelari adottati, nell'ambito del proc. pen. n. 6811 del 2004, rispettivamente in data 16 giugno 2005 e 5 luglio 2005: il primo, per i reati di cui agli artt. 56, 629, 582 e 585 c.p., e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, e, il secondo, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso, quest'ultimo, fino al mese di ottobre 2004.
Rilevava, altresì, che in data 19 settembre 2003, nell'ambito di altro procedimento penale (n. 8521 del 2002), era stata emessa, altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello stesso indagato, e sempre per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., reato commesso fino al settembre del 2003.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il ricorrente che tra i fatti debba ritenersi sussistente una ipotesi di connessione qualificata, e che, quindi, la retrodatazione dei termini al momento dell'emissione della prima ordinanza debba operare automaticamente o, al più, per la desumibilità dei fatti oggetto delle ordinanze 16 giugno e 5 luglio 2005, dagli atti del procedimento n. 8521 del 2002. Recita l'art. 297 c.p.p., comma 3, (che disciplina il c.d. divieto di contestazioni a catena): "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
È noto che con l'espressione "contestazione a catena" si intende il fenomeno dell'adozione, in tempi successivi, di più ordinanze applicative di misure cautelari in rapporto al medesimo fatto ovvero a una pluralità di fatti già noti ab initio all'autorità giudiziaria. Diluire nel tempo i titoli di custodia significa sostanzialmente aggirare la disciplina dei termini massimi di durata della custodia cautelare, prolungandoli artificiosamente. Ed è altresì noto che, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, la repressione del fenomeno è rimasta per lungo tempo affidata esclusivamente alla giurisprudenza, che aveva riconosciuto, in via interpretativa, l'esistenza di una (necessaria) deroga al principio di autonoma decorrenza dei termini in rapporto a ciascun titolo cautelare, finalizzata ad arginare possibili abusi da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento a successive contestazioni sia del medesimo fatto, che di fatti diversi.
Con la novella 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha disciplinato per la prima volta anche l'ipotesi della contestazione a catena per fatti diversi, anche fuori della ipotesi del concorso formale, e ha previsto l'estensione anche a tali casi dello stesso meccanismo stabilito dall'art. 297 c.p.p. per il medesimo fatto e per il concorso formale, a condizione, però, che il fatto successivamente contestato: a) sia stato commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza, b) sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), limitatamente, in quest'ultimo caso, ai reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), e c) e purché la seconda ordinanza sia stata emessa prima del rinvio a giudizio disposto per il primo reato.
Il legislatore ha ritenuto che, in presenza di tali condizioni, si determina una sorta di "presunzione assoluta" di contestazione a catena, con conseguente, automatica retrodatazione del termine di custodia cautelare: viceversa, ove manchi il terzo requisito, e cioè, ove la seconda ordinanza sia stata emessa dopo il rinvio a giudizio per il primo reato, l'istituto della retrodatazione del termine opera solo ove sussista la prova che i fatti contestati nel secondo provvedimento cautelare fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio (art. 297 c.p.p., comma 3, secondo periodo).
Così sommariamente ricostruito il quadro normativo, va rilevato, quanto al primo motivo, che un consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale questo collegio non ritiene di discostarsi, ha negato che debba necessariamente sussistere un rapporto di connessione qualificata tra il reato associativo ed i singoli reati-fine dell'associazione, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell'associazione, i reati-fine sono previsti solo in via generica: tale vincolo può ritenersi sussistente solo ove risulti accertato che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, un determinato soggetto, nell'ambito del programma criminoso, avesse già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (cfr., ex multis, Cass., sez. 1^, 10 gennaio 2002, n. 873; Cass., sez. 6^, 11 febbraio 2000, n. 6237; Cass., sez. 1^, 9 marzo 2000, n. 495; Cass., sez. 6^ pen., 27 aprile 1998, n. 1815). Evenienza, nella specie, non provata, essendosi il ricorrente limitato, nella sostanza, a riproporre sul punto le considerazioni già svolte in sede di appello, e cioè che la attività estortiva contestata all'imputato con la seconda ordinanza, non poteva non ritenersi connessa alla condotta di partecipazione all'associazione contestata con la precedente misura.
Nulla, come era, invece, necessario, è stato dedotto in ordine alla circostanza che i fatti estortivi di cui alla seconda ordinanza fossero stati già concretamente programmati e ideati fin dalla costituzione del vincolo associativo: nessuno specifico elemento degli atti processuali è stato richiamato a conferma di tale assunto.
Deve, pertanto, pacificamente affermarsi la sussistenza, nel caso di specie, di condotte diverse, e, quindi, di "fatti diversi non connessi".
Ne consegue che l'istituto della retrodatazione dei termini avrebbe potuto concretamente operare solo ove la seconda contestazione fosse stata appositamente ritardata, all'esclusivo fine di provocare un artificioso prolungamento dei termini di custodia cautelare e, quindi, solo nell'ipotesi in cui, fin dal momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti tutti gli elementi che hanno giustificato l'emissione della successiva misura (cfr. Corte cost, sent. n. 408, 24 ottobre del 2005; nonché Cass., sezioni unite, 22 marzo 2005, n. 21957, Rahulia). Sul punto specifico, si osserva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enucleabili dalle predette decisioni, escludendo la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in relazione al reato di estorsione contestato con la seconda ordinanza, dopo aver compiutamente accertato che, al momento della emissione della prima ordinanza, non erano desumibili dagli atti tutti gli elementi cautelari posti a fondamento della seconda misura.
Il Tribunale ha, infatti, affermato (e congruamente motivato sul punto) che, per emettere il secondo provvedimento custodiale, il Giudice aveva preso in considerazione alcuni elementi acquisiti successivamente all'emissione della prima ordinanza, e, in particolare, le dichiarazioni rese in data 29 settembre 2004, 6 aprile 2005 e 18 aprile 2005, nel corso delle quali la persona offesa aveva operato, per la prima volta, il riconoscimento di colui che aveva consumato l'aggressione ai suoi danni: può, quindi, ragionevolmente condividersi l'affermazione del Giudice di merito che, sul punto specifico, ha ritenuto inoperante il principio della retrodatazione dei termini dell'ordinanza 16 giugno 2005. Va, per inciso, rilevato che, se la ratio dell'istituto consiste nell'evitare un "prolungamento artificioso" dei termini di custodia cautelare, è del tutto evidente che lo stesso può concretamente operare, come "istituto di garanzia", solo nei casi in cui, al momento dell'emissione della prima ordinanza, già fosse concretamente emerso un quadro indiziario di tale gravità e completezza, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura;
interpretazione, quella testè evocata, peraltro, in linea anche con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Cass., sez. 6^, 29 maggio 2003, n. 23834; Cass., sez. 6^, 17 dicembre 2002, n. 42271; Cass., sez. 6^, 3 luglio 2000, n. 2135; Cass., sez. 6^, 4 maggio 1999, n. 290; Cass., sez. 6^, 29 agosto 1997, n. 1719), che, anche prima della richiamata, recente decisione delle sezioni unite, aveva affermato la necessità che fossero a disposizione dell'autorità giudiziaria "gravi indizi di colpevolezza" o, comunque, le "condizioni legittimanti la custodia". Interpretazione, quest'ultima, peraltro avallata dalla recente sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare "l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza", ha affermato che la durata della custodia cautelare deve dipendere da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza) quale quello "dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari" (sentenza n. 408 del 2005, p.
3.3. del Considerato).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza del Tribunale, che ha analiticamente preso in considerazione gli elementi necessari per l'emissione del secondo provvedimento cautelare, ritenendo, motivatamente, del tutto insufficienti, quelli originariamente acquisiti, non merita censura.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al reato associativo contestato con la seconda ordinanza in data 5 luglio 2005, anche se per motivi in parte diversi da quelli ritenuti dal Tribunale.
Si tratta, in entrambi i casi, di contestazioni concernenti il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento a un'unica fattispecie di associazione a delinquere: nel primo caso, contestata fino al mese di settembre 2003 e nel secondo caso, fino all'ottobre del 2004. Questa Corte ha sempre affermato che presupposto per l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., nell'ipotesi di ordinanze che dispongono misure cautelari per lo "stesso fatto", è che il "fatto di reato" rimanga identico nella sua condotta materiale comprensiva di tutti e tre gli elementi oggettivi (condotta, nesso di causalità ed evento) che lo compongono.
E tra gli elementi che compongono la condotta, essenziale è quello concernente il tempo di commissione del reato la cui eventuale diversità, pur nella identità degli altri elementi, diversifica l'un fatto di reato dall'altro; evenienza, quest'ultima, che non consente l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, n. 2347, 22 giugno 1994, Giambalvo). Questa Corte ha altresì affermato che la permanenza del reato di associazione cessa con la privazione della libertà personale dell'agente, di talché, se dopo la scarcerazione risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio criminoso, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato che consente l'emissione di un "nuovo" provvedimento cautelare, con autonoma decorrenza del termine, e senza che risulti, per ciò solo, violato, l'art. 297 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, n. 5518, 10 novembre 1998, Mariniello;
Cass., sez. 6^, n. 3040, 2 novembre 1999, Alati;
Cass., sez. 6^, n. 15874, 17 febbraio 2004, Panico). Dal ricorso (e dal provvedimento impugnato) non risulta con certezza se l'imputato, in data 24 ottobre 2003, sia stato effettivamente posto in libertà, o se, viceversa, sia rimasto detenuto per altri reati. In ogni caso, anche ove non fossero applicabili i citati principi, sul presupposto della continuità dello stato di detenzione dell'imputato, la richiesta retrodatazione del termine di custodia non potrebbe operare.
L'istituto, infatti, per la sua stessa ratio di garanzia, richiede che l'agente sia raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per lo stesso fatto per il quale è già detenuto in virtù di una precedente ordinanza, e non quando, come nella specie, risulta che il primo titolo custodiate per il reato associativo sia stato annullato dal Tribunale dopo meno di un mese dalla sua esecuzione: la seconda ordinanza era stata, infatti, emessa nel luglio del 2005, quando l'indagato, anche se privato della libertà per altro titolo, non era certo detenuto per lo stesso reato per il quale era stata emessa la seconda misura.
Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che le doglianze attinenti alla sussistenza o meno delle esigenze cautelari, possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), concernente mancanza o manifesta illogicità della motivazione, esulando dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, compito primario ed esclusivo dei giudici di merito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, Sentenza n. 806 del 08/03/1993, Rp. 194139).
E la decisione del Tribunale del riesame appare, sul punto specifico, del tutto congrua in relazione alle emergenze probatorie, priva di vizi logici e quanto mai approfondita ed esaustiva nell'esame della posizione dell'indagato, sia con riferimento al giudizio di pericolosità dello stesso, sia con riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, nonché alla gravità dei fatti per cui si procede.
A fronte di tale valutazione, ineccepibile sul piano sia logico che giuridico, l'indagine di questa Corte circa le argomentazioni adottate dal Tribunale del riesame per giungere a tale affermazione è limitata a riscontrare l'esistenza di un valido apparato motivazionale, privo di vizi logici, come nella specie è avvenuto. Anche sotto tale profilo, dunque, l'ordinanza impugnata non merita censura.
Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006