Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 12984
CASS
Sentenza 16 febbraio 2006

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Massime1

L'emissione nei confronti di uno stesso soggetto di più ordinanze, che dispongono la medesima misura per l'imputazione di partecipazione ad una stessa associazione criminosa, non fa operare la regola della retrodatazione dei termini di durata se le imputazioni sono tra loro diversificate dall'indicazione del tempo di commissione del reato, perché tale regola presuppone che le più ordinanze abbiano ad oggetto lo stesso fatto, che non ricorre quando uno degli elementi essenziali della condotta materiale, relativo appunto al tempo di commissione del reato, muti.

Commentario1

  • 1Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 12984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12984
Data del deposito : 16 febbraio 2006

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