Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
Qualora un bene sia destinato al servizio di più edifici costituiti ciascuno in condominio si determina fra i vari partecipanti non una comunione ma una situazione che integra l'ipotesi del supercondominio al quale si applicano estensivamente le norme sul condominio degli edifici ,giacché - in considerazione della relazione di accessorietà che si instaura per il collegamento materiale o funzionale fra proprietà individuali e beni comuni - questi ultimi non sono suscettibili, come invece nella comunione, di godimento od utilizzazione autonomi rispetto ai primi. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, qualificando come supercondominio la comunione delle fognature di acque poste al servizio di distinti edifici costituiti in condominio, aveva applicato la disciplina in materia di condominio, ritenendo ammissibile l'impugnazione ex art. 1137 cod. civ. della delibera della relativa assemblea.)
Commentari • 4
- 1. Piscina e campo da tennis condominiali: uso proporzionato ai millesimi legittimo (Cass. 4966 del 2026)Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 giugno 2026
Piscina e campo da tennis condominiali possono essere utilizzati secondo criteri proporzionati ai millesimi di proprietà: la Cassazione chiarisce che, per i beni comuni non necessari all'esistenza dell'edificio, il regolamento può prevedere modalità di godimento differenziate purché non venga escluso il diritto d'uso degli altri condomini. La Corte di Cassazione afferma che l'assemblea condominiale può disciplinare l'utilizzo di beni comuni non rientranti tra quelli necessari ex art. 1117 c.c., come piscina e campo da tennis, facendo riferimento ai millesimi di proprietà. Secondo la Suprema Corte, il principio del pari uso della cosa comune non coincide con un utilizzo identico e …
Leggi di più… - 2. Piscina condominiale millesimi: regolamento uso beni comuniAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2026
- 3. IL CONDOMINIO DEGLI EDIFICISalvatore Magra · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2012
- 4. Condominio: nozione può riguardare anche costruzioni adiacenti orizzontalmenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 agosto 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14791 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GUILIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato IA TERESA FEDELI BARBANTINI, che lo difende unitamente all'avvocato PASQUALE DE BENEDICTIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI IA RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 385/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 26/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato data 21 luglio 1994, CA IA SA, quale partecipe del condominio dell'edificio sito in Genova, Via Celesia 37, convenne in giudizio, avanti al tribunale dì Genova IP TO, in proprio e nella sua qualità di amministratore della comunione delle fognature acque bianche e nere degli edifici di via Celesia n. 37 e di via alla Chiesa di Rivarolo n. 6/A-6/b, per sentir annullare tutte le delibere assunte dall'assemblea di detta comunione in data 23 giugno 1994 e, in particolare, quella in tema di riparto spese giudiziali relative ad una causa promossa da tali NI e NI. Dedusse, tra l'altro, l'attrice che detta comunione non era mai stata costituita;
che l'IP non era mai stati nominato amministratore;
che l'assemblea aveva deliberato su oggetti non posti all'ordine del giorno;
che non vi era la prova che le delibere fossero state assunte con le maggioranze previste;
che al sedicente amministratore non spettavano i compensi e i rimborsi spese deliberati. Il convenuto si costituì e contestò le avverse domande sostenendo che nell'anno 1989-1990 era stato incaricato da tutti i proprietari delle unità immobiliari interessate, compresa la ZI, per l'espletamento delle pratiche relative alla realizzazione della rete fognaria;
che tale realizzazione aveva comportato l'insorgere di una comunione regolata dagli articoli 1100-1116 c.c.; che pertanto ben poteva convocare la relativa assemblea;
che, non vertendosi in tema di condominio, la ZI non poteva impugnare dette delibere secondo norme che regolano questo istituto;
che non era stato approvato nessun piano di riparto e non era stata adottata nessuna tabella millesimale, ma si era affidato l'incarico ad esso IP di nominare un tecnico per la formazione delle tabelle da approvarsi successivamente all'unanimità.
All'esito dell'istruttoria il tribunale riconobbe il potere dell'IP di convocare l'assemblea, ma annullò la delibera relativa al riparto delle spese perché l'argomento non era stato debitamente riportato nell'ordine del giorno, e compensò le spese del giudizio.
Avverso la sentenza propose appello l'IP eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per essere stata redatta dal Vice pretore onorario abilitato a comporre il collegio ma non a stilare la motivazione;
nel merito dedusse che il tribunale aveva errato nel ritenere che vi fosse stata una approvazione del riparto delle spese giudiziali, ribadendo l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera.
La corte d'appello di Genova, con sentenza del 10 maggio 2000, rigettò l'appello condannando l'appellante al pagamento della metà delle spese del giudizio.
Quanto all'eccezione preliminare, la corte territoriale ne affermò l'infondatezza osservando che il collegio era regolarmente integrato dal vice pretore a seguito del provvedimento di supplenza emesso dal presidente del tribunale, e - implicitamente - facendo discendere dalla appartenenza al collegio la legittimazione alla stesura dei motivi della decisione.
Nel merito i giudici d'appello esclusero la inammissibilità dell'impugnativa della delibera in quanto il quadro normativo applicabile in via analogica era quello del condominio e non della comunione, posto che, nella specie, la situazione di fatto riproduceva quella del ed. "supercondominio". Infine, alla stregua della soluzione data alla precedente doglianza dell'appellante, concluse per l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame, ribadendo la nullità della delibera impugnata per la ricorrenza di molteplici carenza procedurali ed irregolarità, e segnatamente per la mancanza della prescritta maggioranza, per la mancata indicazione dell'ordine nel giorno nell'avviso di convocazione, per essere stata l'assemblea convocata da soggetto privo di legittimazione, in quanto mai nominato amministratore.
Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso l'IP sulla base di tre motivi. La controparte non h svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, ribadendo l'eccezione di nullità della sentenza per essere stato estensore della motivazione il vice pretore onorario, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 105 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12/1941. Osserva l'IP che la citata norma - la quale espressamente prevede che il presidente del tribunale, in caso di impedimento di un membro del collegio, può delegare, nell'ordine, "un pretore, un aggiunto giudiziario, un vice pretore della stessa sede, ovvero il pretore più vicino non impedito" - consente al vice pretore la mera integrazione del collegio e non la delega per relazionare la causa e redigere la sentenza, che compete sempre ed esclusivamente al giudice togato.
I motivo è infondato perché l'art. 105 dell'ord. giud., nel prevedere che il collegio giudicante possa essere integrato chiamando a farne parte - quando non siano disponibili magistrati di altre sezioni - nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario e un vice pretore della stessa sede, ovvero il pretore più vicino non impedito, non pone (nè potrebbe legittimamente porre) alcuna limitazione della capacità del componente aggiunto il quale, una volta designato dal presidente del tribunale, ha tutte le medesime prerogative del componente ordinario, con la conseguenza che può essere designato a relazionare il collegio e/o a stendere la motivazione della decisione assunta.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1109 e 1137 c.c., contestando la tesi dei giudici d'appello che hanno ritenuto applicabile nella specie la disciplina del condominio e non della comunione, sul presupposto che la comproprietà del sistema fognario integrasse una ipotesi di "supercondominio". Assume, invece, l'IP che gli artt. 61 e 62 delle disp. att. del codice civile - che costituiscono la base normativa su cui la giurisprudenza e la dottrina hanno costruito l'istituto del "supercondominio" - si riferiscono in realtà al caso in cui un unico condominio, composto da uno o più edifici appartenenti per piani o porzioni di piani a proprietari diversi (e quindi costituenti un condominio), venga sciolto con la costituzione di due o più condomini separati e rimangano in comune agli originari partecipanti alcune delle cose indicate nell'alt 1117 c.c. Solo a queste entità - secondo il ricorrente - si applicherebbe la disciplina del condominio, e non ad una comproprietà, quale quella oggetto di causa, cui dovrebbe applicarsi la ordinaria disciplina della comunione.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1105 c.c. laddove la corte territoriale rileva pretese carenze e irregolarità che avrebbero caratterizzato la delibera del 23 giugno 1994, mentre - riconoscendo l'applicabilità al caso della disposizione citata - avrebbe dovuto trarre la conseguenza della inammissibilità dell'impugnativa della delibera, spettando ai partecipanti solo la possibilità di ricorso al tribunale ex art. 1105 c.c., in forza del quale "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria affinché provveda in camera di consiglio, e possa - se del caso - nominare un amministratore".
Il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente perché poggiano sul medesimo presupposto dell'applicabilità al caso di specie delle norme sulla comunione, sono infondati. Poiché la questione dibattuta in causa è se la destinazione del sistema fognario al servizio comune di più edifici determini una mera comunione su detto bene tra i vari partecipanti, ovvero integri una ipotesi di "supercondominio", cui notoriamente si applicano in via estensiva le norme sul condominio negli edifici, appare opportuno premettere alcuni principi fondamentali elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di condominio e "supercondominio", che consentono di fissare un criterio fondamentale idoneo a tracciare la linea di confine tra detti istituti e quello della ordinaria comunione di beni.
Va premesso che, con riferimento a fattispecie del tipo di quella in esame, la dottrina è in pari misura divisa tra l'applicabilità delle norme sul condominio, ovvero di quelle sulla comunione, mentre la giurisprudenza di questa corte - dopo alcune oscillazioni, con decisioni in senso contrario più risalenti (cfr. Cass. 20 giugno 1989, n. 2933) - è attualmente, in modo costante, orientata a riconoscere alle fattispecie in parola l'applicabilità delle norme del condominio (cfr. Cass. 19 marzo 1994, n. 2609; 14 novembre 1996, n. 9982; 8 agosto 1996, n. 7286; 7 luglio 2000, n. 9096). Il consolidato orientamento di questa corte - dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare - individua il presupposto fondamentale perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune, in quel particolare nesso che deve intercorrere tra tale bene (ovvero l'impianto o il servizio) e le unità immobiliari a proprietà solitaria.
L'art. 1117 c.c. contempla due differenti forme di collegamento tra i piani e le porzioni di piano da una parte, e le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, dall'altra: un collegamento materiale e uno funzionale, consistente il primo nella incorporazione tra entità inscuidibili, il secondo nella congiunzione tra res separabili. Il primo si manifesta come necessità per l'esistenza o per l'uso (il tetto, le fondamenta, le scale, ecc), che rende le cose in proprietà individuale e le cose comuni inseparabili le une dalle altre, pur nella autonoma rilevanza giuridica. Il secondo nesso, che si traduce nella destinazione all'uso o al servizio, ha luogo da una unione fisica stabile tra le res, che tuttavia può essere posta nel nulla senza grave deterioramento dei beni (impianto di riscaldamento, tubature, ascensore, ecc.).
Questo particolare collegamento tra i beni individuali e i beni comuni, cui l'ordinamento da rilevanza giuridica ponendolo a fondamento del diritto di condomino, è stato definito in giurisprudenza (Cass. 7 luglio 2000, n. 9096) come "relazione di accessorietà", espressione che traduce in maniera unitaria e più esauriente quei collegamenti desumibili dall'art. 1117 c.c., perché racchiude in sè sia il legame funzionale che la connessione materiale, in quanto l'accezione giuridica dell'accessorietà - desumibile dalla varie disposizioni codicistiche che a diversi fini ne fanno menzione - esprime, quanto alla funzione, il carattere complementare delle cose, degli impianti e dei servizi comuni rispetto ai piani o alle porzioni di piano, nel senso che ne evidenzia la mancanza di una utilità fine a se stessa, e la subordinazione strumentale delle parti comuni;
esprime inoltre la connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni pur non escludendo il permanere della individualità giuridica.
Se ricorre una relazione di accessorietà, nel senso sopra illustrato, tra beni, impianti o servizi comuni, e beni di proprietà individuale, sui primi si instaura un diritto di condominio, mentre se tale relazione non ricorre, i beni comuni che spettino pro quota ai titolari di proprietà individuali insistenti su piani o porzioni di piano - quand'anche rivelino un qualche tipo di collegamento con questi ultimi, diverso dal rapporto di accessorio a principale - non possono che essere oggetto di ordinaria comunione.
Il discrimine tra i due istituti è nella funzione strumentale che caratterizza i beni condominiali, rispetto alla piena autonomia dei beni oggetto di semplice comunione. Le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, contemplati dalle norme sul condominio negli edifici, non sono suscettibili di autonoma utilità, perché sono o strutturalmente necessari alla stessa esistenza del bene individuale, ovvero funzionalmente destinati a servizio di questo, in guisa che il godimento dei beni comuni è strumentale al godimento (o al miglior godimento) del bene individuale. Per contro, ai beni in comunione difetta il carattere della strumentalità, perché il rapporto di comunione si esaurisce nella mera contitolarità dei diritti, e ciascuno dei contitolari è in grado di godere direttamente del bene soddisfacendo in maniera immediata il proprio interesse, sia pure con il limite giuridico della concorrenza delle altre quote. Nè può indurre in errore sulla natura del diritto (di condominio o di comunione) la mera collocazione del bene o dell'impianto rispetto all'edificio: una piscina, dei campi da tennis, gli spazi verdi, anche se nel comune parlare vengono spesso definiti "condominiali", non realizzano che una comunione tra i partecipanti al condominio, perché detti beni - per quanto rendano più amena la porzione di proprietà solitaria o ne possano accrescere il valore economico al di là del mero valore dell'impianto annesso - non risultano caratterizzati da quella relazione di accessorietà rispetto alla proprietà solitaria, e ben possono essere oggetto di godimento totalmente svincolato dal godimento di quest'ultima; non costituiscono parti necessarie per l'esistenza o per l'uso delle unità abitative, ne' destinate al loro uso o servizio. Senza queste cose in comune le costruzioni esisterebbero ugualmente e potrebbero del pari essere utilizzate.
Una volta stabilito quale sia l'elemento qualificante del diritto di condominio, e cioè la relazione di accessorietà, e riconosciuto che - con riferimento al bene oggetto della presente controversia (sistema fognario) esplicitamente menzionato nell'art. 1117 c.c. - non potrebbe porsi in dubbio la ricorrenza del diritto di condominio, va tuttavia esaminato se tale conclusione possa essere in qualche modo condizionata dalla particolare circostanza che detto bene è comune non ad un edificio ma ad un complesso di edifici. Proprio a tale particolare strutturazione il ricorrente vorrebbe ricollegare l'effetto della inapplicabilità della normativa sul condominio e là sostituzione con quella sulla comunione, prendendo spunto da una interpretazione letterale degli artt. 61 e 62 delle disp. att. del cod. civ., i quali consentirebbero la sopravvivenza di un condominio "limitato" nel caso in cui l'originario unico condominio composto da uno o più edifici appartenenti per piani o porzioni di piani a proprietari diversi venga sciolto con la costituzione di due o più condomini separati, rimanendo in comune agli originari partecipanti alcune delle cose indicate nell'art. 1117 c.c., mentre non autorizzerebbero una applicazione della regola in senso inverso, allorché più condomini autonomi sin dall'origine volessero instaurare un diritto di condominio su beni o servizi comuni. Orbene, osserva la corte che se l'elemento caratterizzante del diritto di condominio su beni, impianti o servizi comuni è rappresentato dalla esistenza della ricordata relazione di accessorietà rispetto alle proprietà solitarie, detta relazione ben può esistere - ed avere la medesima rilevanza - con riferimento non ad un solo edificio, ma a più fabbricati che nella loro individualità costituiscono autonomi condomini, e ciò senza che possa avere influenza il fatto che i condomini fossero sorti sin dall'origine autonomi o siano derivazione del frazionamento di un condominio originariamente unico. Le citate disposizioni di attuazione del codice civile non forniscono argomento che possa avallare la tesi del ricorrente, perché la loro concreta finalità è quella di ribadire il principio generale (art. 1118 c.c.) che, anche in caso di scioglimento di un condominio complesso in più condomini autonomi, è preclusa la rinunzia ai diritto sulle cose che inevitabilmente sono condominiali e tali restano, perché presentano quelle caratteristiche di accessorietà rispetto ai beni a proprietà esclusiva. E d'altra parte, se è impossibile rinunciare al diritto sui beni "condominiali" quando un condominio si fraziona in condomini autonomi, certamente tale diritto necessariamente si instaura anche nel caso in cui i titolari delle proprietà solitarie di piani o porzioni di piano di diversi corpi di fabbrica, costituiti sin dall'origine in autonomi condomini, abbiano deciso di asservire un unico bene, o impianto, al comune servizio delle loro proprietà. Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2003