Sentenza 25 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 01 0 1 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N.1632/98 -cron.2134 Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente Battimiello Rel.- Consigliere " Bruno -Rep. " Florindo Minichiello -Ud. 13.11.2000 " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " VA SO " Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto per diritti L.8000 1125 -2001 da IL CANCELLIERE UCCELLI LE, elett.te dom.to in Roma alla via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
- INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da- gli avv.ti. Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriel- 4625 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. AGOSTINI per diritti L. 13 FEB. 2001 1 IL CANCELLIERE la Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n° 832 in data 7/10 ottobre 1997 (R.G. 1301/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Franco Agostini;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del in subordine, per la remissione degli atti allericorso e, Sezioni unite. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo con la quale è stato deciso che le pensioni di guerra sono compu- tabili nel calcolo del reddito, ai fini dell'attribuzione della pensione sociale ai cittadini italiani ultrasessanta- cinquenni sprovvisti di reddito. Ha quindi rigettato l'appello proposto da UC LE contro l'INPS. Il Tribunale ha ritenuto che la pensione sociale costituisce una prestazione meramente assistenziale, rispetto alla quale assumono rilievo ostativo anche i mezzi di sostentamento for- niti da provvidenze quali le rendite antinfortunistiche e le pensioni di guerra, come chiaramente desumibile dall'art. 3 d. 1. 2 marzo 1974 n. 30 convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114 e dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118 che escludono la corresponsione dei benefici previsti a favore dei mutilati e invalidi civili, nonché della pensione socia- le, a favore di soggetti quali gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio, i ciechi civili e i sordomuti, proprio perché ad essi provvedono speciali normative. Avverso questa decisione UC LE ricorre per cassa- zione. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153, e dell'art. 3 3 d.l. marzo 1974 n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974 n. 114; dell'art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261; nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e - UC5 cod. proc. civ.) LE critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribu- nale considerato che la natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non può non implicare, alla stregua del primo comma dell'art. 5 1. n. 261 del 1991 e come risulta dalla sentenza n. 7797/1993 della Corte, l'inapplicabilità del principio della non cumulabilità delle pensioni di guerra con la pensione sociale sancito dall'art. 26 1. n. 153 del 1969, atteso che è proprio siffatta natura del trattamento ad escludere il suo computo nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, ai fini sia fiscali che previdenziali e assistenziali e in ogni altro caso nel quale il reddito abbia risarcitoria delle pensioni di guerrarilevanza. La natura rende irrilevante la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 5 detto, secondo cui restano salve le disposizioni circa la non cumulabilità della pensione sociale con le pen- sioni di guerra ed altre provvidenze o benefici anche previ- denziali. In ogni caso, la regola della non cumulabilità sa- rebbe stata soppressa dall'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980 (di conversione del d.
1. n. 663 del 1979) che, nello stabilire nuovi limiti reddituali per l'assegno di invalidità civile (che viene attribuito alle stesse condizioni previste per la pensione sociale, ai sensi degli artt. 12 e 13 1. n. 4 118 del 1971), fa espresso riferimento ai redditi calcolati agli effetti dell'IR (da cui le pensioni di guerra sono esenti) ed abroga le disposizioni legislative incompatibili. Il motivo è infondato. La legge 30 aprile 1969 n. 153, nell'istituire la pensione sociale, stabilisce, all'art. 26, comma 3, n. 2, che non ne hanno diritto coloro che percepi- scono pensioni di guerra, fatta eccezione per i reduci della guerra 1915-18. L'art. 77, primo comma d.p.r. 23 dicembre 1978 n. ' 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabili- sce (vecchio testo) che le pensioni di guerra non sono in al- cun modo computabili nel calcolo del reddito "né ai fini fi- scali né previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza". Il secondo comma prescrive che "Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, con- vertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n.114", in base alle quali non hanno diritto alla pensione sociale colo- ro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Il primo comma dell'art. 77 cit. è stato sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 (Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra) che con formula più ampia stabilisce che "Le somme corrisposte a ti- 5 tolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente de- creto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fi- scali, previdenziali, sanitari e assistenziali ed in nessun caso possono essere computate...nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assi- stenziali". Il testo del secondo comma dell'art. 77 cit., che sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra (con il correttivo della riducibilità della prima ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 1. 153 del 1969), non è staton. interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 1. n. 261 del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo della pensione sociale con la pensione di guerra (nonché con rendite o pre- stazioni economiche previdenziali ed assistenziali) stabili- to, in principio, con la inequivoca dizione non hanno diritto contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974 che, nel modificare i primi tre commi dell'art. 26 1. n. 153 del 1969, ha ribadito un divieto già contenuto nell'originaria formulazione di questa norma. n.In tali sensi si è già espressa la Corte con le sentenze 1552 del 17 febbraio 1994, n. 4131 del 4 aprile 2000, n. 13218 del 26 novembre 1999 e n. 14578 del 27 dicembre 1999, sicchè deve ritenersi superato il diverso orientamento mani- festatosi con la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, nella quale, peraltro, il problema viene risolto alla stregua del primo comma dell'art. 77, come modificato dall'art. 5, senza in alcun modo considerare il secondo comma, che fa salve le disposizioni sulla pensione sociale che ne escludono la cumu- labilità con le pensioni di guerra, secondo una previsione ritenuta pienamente legittima dalla Corte Costituzionale, pur tenuto conto del carattere risarcitorio (su cui fa leva Cass. 14 luglio 1993 n. 7797) delle pensioni di guerra (v. sent. 15 dicembre 1980 n. 157; ord. 25 maggio 1985 n. 174). D'altra parte, la giuridica rilevanza delle pensioni di guer- ra non è limitata alla pensione sociale. Esse hanno effetto preclusivo (o riduttivo), oltre che nei casi indicati nel n. 1 del terzo comma del ripetuto art. 26, anche riguardo allo speciale assegno continuativo mensile spettante ai superstiti di grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale (art. 3 della legge 21 ottobre 1978 n. 641). Né può condividersi l'affermazione secondo cui la norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, conv. in 1. n. 114 del 1974 (che ha modificato l'art. 26 1. n. 153 del 1969) de- 5 1. n. 261 ve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. del 1991. 7 Infatti, l'art. 5 espressamente sostituisce il solo primo comma dell'art. 77 T.U. cit., non il secondo. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 convertito in 1. n. 114 del 1974 ha modificato l'art. 26 1. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 3, dell'art. 26 nella parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità del- le due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddi- zione logica tale da rendere impossibile l'applicazione con- temporanea di entrambe. L'una l'art. 5 (nuovo testo del estende l'ambito delle possibili- primo comma dell'art. 77) varie forme assistenziali che tà di fruizione delle l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bi- sogno (tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 30 l'altra pone un limite a tale espansione, stabilendo che del 1974 - l'importo della pensione di guerra debba concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il dirit- to alla pensione sociale. Come, invero, ha osservato la Corte Costituzionale "la pensione di guerra...non cessa di costi- tuire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito complessivo minimo che costituisce la soglia (progressivamen- te aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale”. A diver- 8 sa conclusione non può pervenirsi considerando l'art. 14 sep- ties della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 settembre 1979 n. 663), giacchè questa norma concerne l'aumento dell'ammontare di talune prestazioni assistenziali e i limiti di reddito richiesti per beneficiarne, nonché mec- canismi di rivalutazione automatica di detti limiti. Il rife- rimento ai limiti di redditi "calcolati agli effetti dell'IR" non introduce un elemento nuovo, perché anche l'art. 26 (nel suo primo comma) conferisce rilevanza ai soli redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisi- che. Il ricorso va quindi rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ. P.Q, M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2000. Veilin. Mu hmm.mu'e Il Presidente Il Consigliere estensore Вто bairinseel I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 Shill L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E FIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 7 S - I D A 8 Depositata in Cancelleria T I N - S S 1 G O 1 N 25 GEN. 2001 O P E oggi, S A E M I I D G IL COLLABORATORE A A M E CAS A E G , DI CANCELLERIA R D O E P O U T L E R T T T T I R S A N R I O I C E L G S L D E E E R O D