Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
L'ordine di allontanamento emesso dal Questore non presuppone che prima siano materialmente tentati l'accompagnamento coattivo e il collocamento in un centro di permanenza, ma soltanto che sia motivata la ragione per cui non si è potuto ricorrere a dette opzioni prioritarie e tale motivazione può consistere nella attestazione di situazioni di fatto accertate dall'autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2006, n. 25666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25666 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/04/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1291
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 000576/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VELLETRI;
nei confronti di:
RI AU, N. IL 17 febbraio 1976;
avverso ORDINANZA del 31 dicembre 2005 del TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Galasso A.
OSSERVA
Il 3 dicembre 2005 il cittadino romeno RI UR veniva presentato al Tribunale di Velletri per la convalida dell'arresto in ordine al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.14, comma 5 ter. Il Tribunale riteneva illegittimo l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, emesso dal Questore nei confronti dell'imputato in esecuzione di provvedimento espulsivo del Prefetto che prevedeva l'accompagnamento alla frontiera e sarebbe perciò soggetto a convalida del Giudice di pace;
in mancanza, il decreto di espulsione del Prefetto sarebbe inefficace, e il provvedimento esecutivo conseguentemente privo del presupposto legittimante. Sotto altro aspetto, quest'ultimo provvedimento sarebbe illegittimo per non essere stato lo straniero previamente accompagnato alla frontiera e per essere l'impossibilità di procedere con tal mezzo o di collocare il soggetto in centro di permanenza affermata in forma apodittica.
Ricorre per cassazione il P.M., denunciando erronea lettura e applicazione della normativa di riferimento e vizio della motivazione.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente alle condivisibili osservazioni del ricorrente, va comunque ribadito che il procedimento di convalida è rivolto unicamente a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto, e quindi si fonda su quanto caduto nell'immediatezza sotto la percezione degli agenti operanti, sicché sono ad esso estranee - e riservate al successivo giudizio direttissimo, qui illegittimamente omesso sebbene in ogni caso obbligatorio indipendentemente dallo "status libertatis" dell'imputato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 5 quinquies) - le questioni concernenti eventuali vizi, non immediatamente evidenti, del procedimento amministrativo.
Tanto premesso, va comunque corretta l'erronea lettura della normativa fatta dal giudice "a quo". Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 5, prevedono che l'espulsione disposta dal
Prefetto - salvo il caso di mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza - sia eseguita dal Questore mediante accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento prefettizio, essendone l'esecuzione rimessa ad una ulteriore attività demandata al Questore, non è dunque immediatamente esecutivo ne' direttamente incidente sulla libertà personale;
nessuna convalida è quindi per esso prevista, trattandosi invece di provvedimento impugnabile dall'interessato "unicamente" mediante il ricorso al Giudice di pace di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8. L'esecuzione da parte del Questore avviene di regola mediante accompagnamento ma - quando a questo non possa farsi utilmente luogo per ragioni umanitarie ovvero per mancanza dei documenti occorrenti o di mezzi di trasporto disponibili - è previsto il trattenimento, per un tempo limitato, presso un centro di permanenza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi da 1 a 5) . Quando anche tale opzione si riveli impraticabile, viene ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis). Sono soggetti a convalida i provvedimenti del Questore che dispongono l'accompagnamento forzato alla frontiera (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis) e il collocamento in centro di permanenza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, commi 3 e 4) - in quanto immediatamente incidenti sulla libertà personale - ma non l'ordine di lasciare spontaneamente il territorio nazionale. Quest'ultimo non presuppone affatto che siano prima materialmente "tentati" l'accompagnamento e il collocamento in centro, ma soltanto che sia motivata la ragione per cui non si è potuto ricorrere alle dette opzioni prioritarie. La motivazione ben può consistere nell'attestazione di situazioni di fatto accertate dall'autorità procedente e ricadenti nel suo ambito di cognizione.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuova valutazione sulla legittimità dell'arresto, alla stregua dei principi prima indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006