Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZI043452 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18198/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Cron. 9279 Dott. Giovanni Silvio coco Rep. 1453 VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Michele LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Ud. 04/12/00 PURCARO Consigliere Dott. Italo ha pronunciato la seguente SEN T ENZ A CORTE SUPREMA DI UFFICIO C sul ricorso proposto da: Richiesta copia dal Sig. IL SOLE 24 ORE US CA, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 000. 26 MAR. 2001 LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocatoVIA IL CANCELLIERE SIMONE CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente 3000 all'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
MA DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA SALVUCCI, difeso dall'avvocato ANTONIO 2000 SALVUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente 1964 -1- nonchè
contro
MA IU, EREDITA' GIACENTE DI LI ER IN PERSONA DEL CURATORE AVV. DORIANA CHIANESE;
intimati avverso la sentenza n. 20761/97 del Tribunale di ROMA, emessa il 30/10/97 e depositata il 18/11/97 (R.G. 11430/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Sabrina CICCOTTI (pere delega Avv. F. CICCOTTI); udito l'Avvocato Antonio SALVUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto 1/2/70 ER LI aveva concesso in locazione a ZA NI una quota ideale dell'immobile sito in Roma, via V. Brunacci n. 33, ad uso laboratorio, per il canone iniziale di L. 70.000 mensili. All'originario conduttore erano successivamente subentrati la figlia SE NI e poi il di lei figlio CA US mentre la LI aveva donato l'immobile ai figli DO e IU MA, con rogito del 25/6/91. Questi ultimi, con atto notificato il 30/5/94, avevano intimato al US lo sfratto per morosità (assumendo che il canone era aumentato a L. 790.300 mensili) e lo avevano citato contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Roma,che aveva rimesso le parti davanti al Tribunale competente per valore. Peraltro il US ricorreva al Pretore ex art. 45 L. n. 392 del 1978 chiedendo che il canone dovuto fosse riconosciuto di L. 302.792 mensili per il periodo gennaio 1989- giugno 1994 e che i MA fossero condannati alla restituzione di quanto percepito in più. In tale giudizio veniva convenuta anche l'eredità giacente della LI, stante la rinuncia dei MA, che si difendevano formulando varie eccezioni di rito e di merito. Con sentenza 8 febbraio 1996 l'adito Pretore rigettava la domanda. Il US proponeva appello che nella resistenza dei MA (l'eredità giacente della LI era rimasta contumace) era rigettato dal Tribunale romano, con sentenza 18 novembre 1997, ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, affermando che il conduttore non aveva dato la prova né di un diverso ammontare del canone (che, trattandosi di locazione non abitativa, era di libera contrattazione). né di un errato conteggio degli aggiornamenti ISTAT. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il US sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha restitito solo DO MA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 437 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta che il giudice del merito abbia pronunciato ultra petita, ravvisando nella specie la stipula di un nuovo contratto, mentre le parti avevano dibattuto solo circa la persistenza o meno dell'originario contratto. La doglianza non ha pregio. Il giudice del gravame ha condiviso l'accertamento del Pretore ravvisando, dall'esame degli elementi probatori acquisiti. la probabile conclusione, tra le parti, di un nuovo rapporto locativo;
così operando, detto giudice non è incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione perché si è limitato ad interpretare. secondo il suo prudente apprezzamento, insindacabile in questa sede. il materiale probatorio (ritenuto scarso ed ambiguo), offerto al suo esame. Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Con il successivo motivo il US, denunciando un'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 112 oltre che degli artt. 414 e 137 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale romano non abbia proceduto alla determinazione del canone locativo, come espressamente richiesto da esso attore. Neppure questa censura coglie nel segno. Essa si infrange contro la decisiva considerazione che come esattamente sottolineato nell'impugnata sentenza trattandosi di locazione non abitativa e quindi a canone non legale - ma libero, era onere del conduttore fornire la prova del relativo ammontare, onere non assolto. Trattandosi di motivazione esente dai vizi giuridici denunciati nonché congrua e persuasiva sotto il profilo logico, anche questo mezzo va rigettato. Consequenziale appare il rigetto anche del terzo motivo con cui il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.. 27 e 32 L. n. 392 del 1978, lamenta che il Tribunale abbia trascurato l'interesse delle parti alla determinazione del canone anche nella contestata ipotesi della conclusione di un nuovo contratto. Come già detto, infatti, trattandosi di canone rimesso alla libera determinazione delle parti, il Tribunale ha gravato le parti (ed, in particolare, il conduttore) dell'onere di dare la relativa prova, ritenendolo peraltro inevaso. -Né giova aggiungere per completezza - avere ravvisato la conclusione di un nuovo contratto inter partes può ritenersi incompatibile con la mancata individuazione dell'esatto ammontare del canone. Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo con il quale il US. denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non provato il pagamento dei canoni mentre, al contrario, risultavano depositate le relative bollette. Neppure questa censura ha pregio. Il giudice romano infatti si è limitato ad affermare la carenza di prova non sull'effettuazione di certi pagamenti, ma sull'ammontare degli aumenti indebitamente apportati al canone-base originario, con la conseguente impossibilità di calcolare le somme da restituire a carico della parte locatrice. Anche l'ultimo motivo va rigettato e, così, l'intero ricorso. Segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, giusta la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in L. 30, 400 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Jovan Ficcion IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE CH ma IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 25 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista by 40000 E Z A I O N 290000 10 OTT. 2001 UFFICIO D 45069 R GA DUECENT p. Dirigente Xea Qure (D.ssa Maria Grazia (70) Il Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHING