Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2011, n. 40012
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione.

Commentario1

  • 1Non è (più) reato fare la pipì per strada, ma multa fino a 10mila euro
    Marina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 settembre 2016

    di Marina Crisafi - Fare la pipì per strada tra qualche giorno non sarà più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011). La novità è contenuta nel decreto sulla depenalizzazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2011, n. 40012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40012
Data del deposito : 22 settembre 2011

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