Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210 e della conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, le controversie relative alla assegnazione di alloggi di servizio, attenendo a diritti strettamente connessi al rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (GIÀ ENTE FERROVIE DELLO STATO), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER RA;
- intimato -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 7 dicembre 2000, di integrazione del contraddittorio
NEI CONFRONTI DI
CONSIGLIO BENEDETTO, OL VITO, VI US, DE RD;
- intimati -
avverso la decisione n. 1212/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 04/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno, notificato il 22 aprile 1989, RA PE impugnava il provvedimento in data 1 aprile 1989 con il quale l'Ente Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente, lo aveva escluso dalla graduatoria per l'assegnazione di quattro alloggi di servizio in Mercato San Severino, in ragione della pregressa immotivata rinuncia ad un alloggio nel Comune di Pellizzano.
Il TAR, con sentenza in data 21 novembre 1991, accoglieva il ricorso, ritenendo che in base alla disciplina regolamentare vigente costituiva motivo di esclusione dalla graduatoria solo la rinuncia immotivata ad alloggio ubicato nello stesso Comune, ipotesi non ricorrente nella specie.
L'Ente Ferrovie dello Stato proponeva appello, che veniva rigettato dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza in data 4 settembre 1998, la quale ribadiva che l'espressione " medesima località", di cui alla delibera del Direttore Generale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato n. 6/P 4.2.3 del 10 settembre 1975, andava interpretata come sinonimo di "medesimo Comune".
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Ferrovie dello Stato, in cui si è trasformato l'Ente Ferrovie dello Stato, con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la S.p.a Ferrovie dello Stato deduce che, a seguito della entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 e della conseguente "privatizzazione" del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, le controversie relativa alla assegnazione di alloggi di servizio, in quanto attinente a diritti strettamente connessi al rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è fondato.
Essendo incontestato che la attuale controversia è successiva alla entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 e non potendosi dubitare che l'assegnazione di alloggio di servizio attiene allo svolgimento di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. In considerazione del fatto che la il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è stato rilevato solo in sede di legittimità, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma, 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002