Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17446 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
1 744 6 / 02 Aula 'A' REPUBBLI IN NOME DEL POL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 11590/00 Consigliere Cron. 41082 Dott. Michele DE LUCA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Ud.03/07/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E NZA sul ricorso proposto da: ZI SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GISUEPPE ROMUALDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 3252 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 61/99 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 19/11/99 R.G.N. 109/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Sondrio NA AV conveniva in giudizio I'INAIL, chiedendo che venissero accertate e dichiarate le lesioni e la conseguente malattia dovute ad infortunio in itinere per causa di lavoro, verificatosi in data 30 novembre 1995, con conseguente condanna dell'INAIL all'indennizzo per i danni subiti. Esponeva che nel suddetto giorno, mentre tornava in auto dalla sede di lavoro in Morbegno (SO) alla propria abitazione in Sondrio, sulla SS n.38 subiva un gravissimo infortunio con residui di invalidità. Si costituiva l'INAIL, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Con sentenza del 26 febbraio 1999 il RE dichiarava la sussistenza dell'infortunio in itinere e condannava l'Istituto alla corresponsione di quanto previsto dalla legge, nonché al rimborso delle spese a favore della ricorrente. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INAIL, chiedendo la totale riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese di causa. Con sentenza del 21 ottobre-19 novembre 1999, l'adito Tribunale di Sondrio rigettava la domanda della AV, ritenendo di dover condividere la tesi dell'INAIL, secondo la quale, per potersi configurare l'infortunio in itinere in occasione di lavoro, non sarebbe sufficiente un mero rischio generico collegato allo spostamento del lavoratore dal posto di lavoro all'abitazione o viceversa, occorrendo, invece, un quid pluris -nella specie, inesistente- insito nel carattere di peculiare pericolosità della prestazione lavorativa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre NA AV con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso la AV, denunciando violazione degli artt.2 e 210 del T.U. n.1124 del 1965 così come interpretato ed integrato dal D. lgs n.38/2000, evidenzia come tale D.lgs. abbia introdotto un ulteriore comma alle richiamate disposizioni, sancendo espressamente che "salvo i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro...". Nella specie, pertanto, essendo pacifico che il sinistro si verificò mentre la stessa rientrava per la via più breve dal luogo di lavoro sito in Morbegno (SO) alla propria abitazione in Sondrio, seguendo l'abituale percorso, erroneamente il Tribunale le aveva disconosciuto il diritto alla richiesta indennità. Con il secondo motivo, deducendosi contraddittorietà o insufficienza della motivazione (art.360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che il Giudice d'appello abbia ritenuto irrilevante la circostanza relativa alla sua decisione di servirsi del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro, nonostante l'art. 12 del D. lgs cit. sancisca espressamente che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato" e nonostante lo stesso Tribunale avesse riconosciuto la necessità della lavoratrice di trasportare, il giorno del sinistro, alcuni effetti personali dal posto di lavoro alla propria abitazione, in quanto ultimo giorno di servizio e, conseguentemente la necessità dell'utilizzo della propria autovettura. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, sono fondati. All'epoca dell'infortunio per cui e' causa il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non disciplinava, se non nell'ipotesi dei marittimi (art. 6), l'infortunio che si verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno alla sua abitazione, non essendo stata data attuazione alla delega contenuta nella legge 19 gennaio 1963 n. 15 2 per l'emanazione di norme volte a ricomprendere nella tutela assicurativa i c.d. infortuni in itinere. Solo con il D. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 l'infortunio in itinere è stato, a determinate condizioni, espressamente riconosciuto come indennizzabile, in attuazione della legge delega 17 maggio 1999 n. 144, che all'art. 55, primo comma, lett. n delegava il Governo ad emanare "una specifica disposizione per la in itinere che recepisca i principi giurisprudenzialetutela dell'infortunio consolidati in materia". L'art 2 del D.P.R. n. 1124/65 (nel testo vigente al momento dell'incidente), secondo il quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, e' stato cosi' interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte fino a ricomprendervi l'infortunio in itinere nei casi in cui tra l'esposizione al rischio della strada e il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione, nel senso che il rischio sia reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta del lavoratore. Questa operazione ermeneutica ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, la quale ha ulteriormente chiarito che "l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto" (sent. n. 429 del 3 ottobre 1990). Con riferimento all'uso dei mezzi di trasporto privati e' stato ritenuto che l'infortunio occorso durante il loro uso e'indennizzabile quando non vi siano mezzi pubblici o, quando vi siano, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare (Cass. 28 settembre 2000 n.12891; Cass., 16 dicembre 1995 n. 12881; 4 novembre 1994 n. 9099). 3 La valutazione delle condizioni che giustificano la scelta del mezzo proprio da parte del lavoratore e' riservata al giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimita' se congruamente motivata (Cass., 6 agosto 1997 n.7259). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Sondrio, discostandosi dai criteri ora richiamati, ha sostenuto che per potersi parlare di infortunio in itinere non sarebbe sufficiente un mero rischio generico collegato allo spostamento del lavoratore dal posto di lavoro all'abitazione o viceversa, rischio gravante su chiunque si rechi da un luogo ad un altro;
sarebbe invece necessario un quid pluris, un rischio specifico insito nell'atto materiale stesso della prestazione lavorativa o, al più, ad attività strettamente connesse con tale prestazione, che assumano un carattere di peculiare pericolosità e che siano imposte dallo svolgimento delle mansioni lavorative. Coerentemente con tale erronea impostazione, pur riconoscendo, nella fattispecie concreta, la necessità da parte della lavoratrice dell'uso del mezzo proprio essendo l'opzione per la vettura imposta alla lavoratrice "dalla necessità di asportare alcuni effetti personali, poiché era, invero, l'ultimo giorno di lavoro"- ha ritenuto, altrettanto erroneamente, irrilevante la circostanza, perché ad analoga conclusione si sarebbe giunti se la AV si fosse recata in treno al lavoro. Non essendosi, dunque, il Tribunale adeguato agli esposti principi elaborati in materia da questa Corte e risultando accertato, in punto di fatto, la necessità di utilizzo, da parte della AV, del proprio mezzo di trasporto, in accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va accolta la domanda proposta da NA AV nei termini di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, ivi compresa la statuizione in ordine alle spese;
stimasi, invece, compensare le spese di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
4 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accoglie la domanda proposta da NA AV nei termini di cui al dispositivo della sentenza di primo grado del RE di Sondrio n. 40/99, depositata l'11 maggio 1999, ivi compresa la statuizione in ordine alle spese;
compensa le spese di appello e del giudizio di legittimità. Cosi' deciso in Roma, il 3 luglio 2002. Il Consigliere est. Il PresidenteTalinston py Verbst IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DIC/2007 IL CANCELLIERE 5