Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Maiorano0428/01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Annunziat 1 Consigliere Dott. Francesco Antonio R.G. n.4515/00 Consigliere Dott. Antonio Lambrgese Aula A Dott. Paolo Stile Rel. Consigliere Cron. 3258 Dott. Bruno Balletti Consigliere Rep. Ud. 13/02/01 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA BA/2, in persona del Direttore Generale dott. Savino Cannone, in qualità di Commissario Liquidatore, ai sensi dell'art.30 L.R. n.36 del 28 dicembre 1994, della disciolta USL BA/1, con sede in Barletta - Viale Ippocrate, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Giannuzzi-Cardone del Foro di Bari, in virtù di delibera n.210 del 16 novembre 1999 ed elett.te dom.ta, giusta procura speciale a margine del ricorso, in Roma, Viale Giulio Cesare n.71 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Zecca.
- ricorrente -
contro
AL IL -intimata- avverso la sentenza n. 2513 del Tribunale di Bari, depositata il 12 ottobre 1999, non notificata. 51 1 Letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché notificato a SC LA, persona estranea al procedimento;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2001 dal Consigliere dott. Paolo Stile;
rilevato che l'Azienda Unità Sanitaria/2 Bari ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte ricorso avverso la sentenza n.2513/99 del 30 settembre 1999-12 ottobre 1999, emessa dal Tribunale di Bari, che, in sede di appello, ha definito una controversia tra la stessa Unità Sanitaria e GA SI;
considerato che
l'impugnazione risulta notificata a SC LA, persona estranea al procedimento e che pertanto deve essere dichiarata inammissibile per mancața instaurazione del contraddittorio;
ritenuto che
l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dell'atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte della Azienda Unità Sanitaria BA/2, depositato in Cancelleria il successivo 13 luglio 2000; ritenuto, quindi, che la richiesta del P.M. deve essere accolta e che, in mancanza di costituzione della intimata, alcun provvedimento di condanna va adottato, nei confronti dell'Azienda ricorrente, in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001. M. Au zite DI BOLLO, DI Il Presidente OGNI SPESA, TASSA I CENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . ENTE DA Phill N A 11-2-73 GISTRO 48 DIRITT NOELLIS 8 DELLA Nileria in Cas 24 MAR. 2001 Hill 2