Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
.. C REPUBBLICA ITALIANA E . S R . C & L , E B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D M024 36 / 03 A T 1 LA COR Oggetto TRIBUTI IRPEF SAZIONE TRINITAR CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE Composta dagli .mi Sigg i Magistrati: - Presidente R.G.N. 9366/00 Dott. Mario CICALA DOLL. Eugenic AMARI Consigliere Re Consigliere Cron. 5510 Dott. Antonio MERONE Rep.Consigliere Jol Nino FICO Ua.17/06/02 ConsigliereDott. Achille MELONCELLI י ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CC ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 sLudio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unicamente agli avvocati GIANFRANCO GAFFURI, SALVATORE FLORIC, giusta procura Notaio ULDERICO ERAMBILLA di MILANO, rep. 89056 DEL 10.07.2000; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD LODI;
intimati 2002 avversO _ā sentenza 0. 46/99 della Commissione 2739 tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/03/99; udile la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dot-. Antonio MERONE: uditi per il ricorrente, gli Avvocati GAFFURI e hanno chiesto l'accoglimento del ROMANELLI, che ricorso;
udito il P.M. i Jersona del SostiLuto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che na conc_us0 per il rigetto del ricorso. Fatto Il sig. TO De CO, rappresentato e difeso co- in atti, riccrre contro il Ministero deile Finanze, me in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificala in epigra- fo, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano, ha rigettato l'appello do. sig. De CO, 2011- formando recupero a tassazione delle somme corrispo- ste dal datore di lavoro, Credito Italiano s.p.a, in occasione del trasferimento ad altra sede, a titolo di differenza per il maggior canone di Jocazione, in rela zione alle annualità 1986,1987 e 1988. A sostegno del ricorso, il De CO deduce quattro motiv.. Nessuna attività processuale ha svolto la parte in- timata. Il ricorrente ha deposicalo memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
2. Diritto a motivi della decisione Ritiene il Collegic che il ricorso non possa trova- re accoglimento. La Commissione Tributaria Regionale, prima ancora d_ affrontare il merito della vicenda sub judice, na rilevato la inammissibilità dell'appello, in quanto "L'appellante nell'atto di appello non ha indicato i motivi specifici dell'impugnazione, bensì si è limitato a riesporre le ragioni dell'opposizione all'avviso di accortamento già indicate ne ricorso davanti alla com- missione di primo grado". Τη relazione a tale assunto, _ 1 De CO, сол i ] orimo motivo dell'odierno ricorso, eccepisco la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 4, DPR 26.10.1975, n. 636, e 53, comma i, d.lgs. 31.12.1992. n. 546, in quanto nella specie "la Commissions regiona- le ha comunque potuto considerare il merito del giudi- zio". Osserva il Collegio che, in linea di principio, "In tema di contenzioso tributario, aȧ sensl dell' abrogato, ma ratione temporis applicabile) art. 22 de d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è inammissibile ウ l'appello proposto alia commissione tributaria di se- condo grado in cui non sono esposti i motivi di impi- g azione o lo scno in modo tale da renderne assoluta- merte incerta la identificazione. L'enunciazione di ta- 1 motivi deve essere articolata con un tasso di spe- o ficità tale da consentire sia 1'individuazione dei capi del provvedimento contestato revocali in di- scussione, sia le ragioni, di fatto e di diritto, ad- dotte per chiedero la relativa eliminazione, senza che possa bastare, à tal fine, il mero richiamo alle dife- se ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, ed essendo del pari da escludere la facoltà di successiva integrazione dei motivi ates si" (Cass. CLV. 3128/2001; conf-. 11252/2001, 1147/1999, 12037/1995). Nella specie, ii De CO non dimostra, in concre- to, di avere formulato specifici motivi di appello, ma- gari richiarandoli, Come sarebbe stato recessario in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tulli gii elemen- ti necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassariore della sentenza di merito ea altresi a permettere la valutazione della Fondatezza di tali ra- gioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, J a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad ele- men i ed all_ allinenţi ai pregresso giudizio"; così Cass. 14725/2001; ccnff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997). Il ricorrente assume, erroneamente, che l'effetto devolutivo dell' appello, nel sistema processuale vi- gente "ratione Lemporis", consentisse comunque la cele- brazione del giudizio di appello (una sorta di effecto totalmente devolutivo dell'appello). L'assunt.o contra- sta con la giurisprudenza di cuesta Corte e con i prin- olpi di economia processuale che governano il rito ac- cusatorio ("eantum devolutum quantum appellatum”). Il fatto che giudice "a quo" abbia poi esaminato merito, nonostante la ritenuta inammissibilità il dell'appello, non sta a significare, come eccepisce il ricorrente, сле i motivi dell'appello Stesso fossero formulati in maniera spec:fica cuanto ai capi della sentenza apugnata e Alle ragioni poste а fondamento delle censure. L'ultrapetizione del giudice non legit.– timo a carenza di domanda della parte. In definitiva, il ricorrente non dimostra che non sia verO, come invoce si legge nella sentenza impugna- -= che "Non sono stati espressi i motivi per i quali il ragionamento seguito dai qiudici di primo grado sa- ; rebbe errato", limitardosi I_pelece i molivi già esposti nel ricorso e quindi non riguardanti la motiva- zione della sentenza". Pertanto, deve essere rigettato il motivo tenderte a rimuovere la prima "ratio deciden- di sulla quale si regge la sentenza impugnata, costi- tuita dalla inammissibilità dell'appello. Conseguentemente, la confcrma della decisionc di irammissibilità dell'appello comporta che la sentenza di primo grado deve ritenersi passaca in giudicato e, quindi, tutte le altre censure prospettate, attinenti al merito, non possono essere più esaminate e devono, parimenti, essere respinte. Nulla è dovuto per le spese, non avendo svolto at- Lività processuali la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il 17 giugno 20CZ Il Presidente Il Consigliere estersore dr o Cigala) dr. Antonio Merone IL CANCELLIERE C1 ло Amaldo Gasano DEPOSITATO IN CANCELLERIA При Oggi 18 FER 2003 IL CANCELLIERE CI Amaica Casano