Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, e le norme che gli conferiscono il relativo potere hanno carattere eccezionale; ne consegue che l'autentica della firma della parte effettuata da difensore diverso da quello legittimato alla difesa della stessa è invalida. (Fattispecie in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nella quale il ricorrente, nel giudizio di cassazione, era assistito dal difensore in forza di mandato la cui sottoscrizione risultava peraltro autenticata non dal medesimo difensore, ma da altro difensore, non cassazionista, che aveva assistito la parte nel grado di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2008, n. 15175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15175 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
15 175 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 21/02/2008
SENTENZA
N.452, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. LICARI CARLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. NOVARESE FRANCESCO N. 046709/2006 "
3. DoLt.OV OSCAR "
4. Dott. D'ISA CLAUDIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da reiconfransisi : 1) ZI GE N. IL 04/02/1955
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 30/10/2006
CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
-
P.G. Dr. Vito D'Ambrosso, LICARI CARLO lette/sentite le conclusioni del il quale hacheresto stichiarazoi l'inammisorbstation del ricorso letta la memoria prescuinte l'11.12.07 dall' Avvocatura
-
Jenerale dello Stato, con conclusioni di inanmizabilită del ricorso-
Decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da ZÌ GE al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione “sine titulo" sofferta a seguito di ordinanza di custodia cautelare contro di lui emessa per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 30/10/2006, la rigettava, rilevando l'esistenza di una causa di esclusione del diritto, per avere l'istante concorso a dare causa, per colpa grave, all'emissione del provvedimento coercitivo.
Costituivano fattori che causalmente avevano contribuito a determinare la genesi della ordinanza cautelare, spiegava in ordinanza la Corte di merito, la condotta pregressa, ritenuta sussumibile nella colpa grave, quale l'avere il ZÌ, quale poliziotto del IV Distretto di Polizia, entro il cui ambito territoriale si trovava l'autoparco di v. Salamone in Milano, accettato la ricezione di denaro ed altre utilità da parte del soggetto al vertice dell'organizzazione criminosa, in corrispettivo della sua disponibilità ad omettere, contrariamente ai doveri di ufficio, di denunciare le attività illecite ivi svolte.
Avverso tale ordinanza propone ora ricorso per cassazione il ZÌ, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermata ricorrenza della colpa grave, sul rilievo che costituirebbe errore di diritto la rivalutazione, ai fini della richiesta di indennizzo, della stessa circostanza che aveva determinato il giudice di merito a proscioglierlo dall'imputazione ascrittagli.
Preliminarmente il Collegio rileva che il presente ricorso per cassazione è stato presentato dall'avv. Andrea Mancini, iscritto all'albo dei professionisti patrocinanti in Cassazione, dichiaratosi difensore di fiducia del Borzì in forza di un mandato alle liti rilasciatogli in modo irrituale, in quanto nel suddetto mandato la firma dell'istante-ricorrente è stata autenticata, non già dal difensore nominato, ma da altro difensore, l'avv. Defilippi Claudio, il quale, peraltro aveva già provveduto nel grado di merito a difendere l'istante, ma, in quanto, non cassazionista, non era più legittimato ad assisterlo tecnicamente avanti alla Corte di Cassazione.
Considerato che il difensore non e' munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere (art. 100, comma secondo, cod. proc. pen., art. 39 disp. att., art. 83 cod. proc. civ.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti, ne consegue che, nel caso di specie, il potere autenticatorio dell'avv.
Defilippi non poteva estendersi alla firma di sottoscrizione del mandato "ad litem" conferito per il diverso giudizio di legittimità dal ZÌ ad un altro difensore, l'avv. Mancini. In aderenza alla disciplina processuale applicabile nel procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, se è vero che non è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, essendo sufficiente che quest'ultimo sia iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p., è, tuttavia, pur vero che solo il difensore iscritto a quell'albo, nella specie l'avv. Mancini, in quanto investito dal Burzi del mandato a provvedere alla sua difesa avanti alla Corte di legittimità, aveva il potere di autenticare la firma del mandante che lo aveva nominato all'uopo.
Alla rilevata violazione delle forme prescritte per il rilascio del mandato ad litem e, in particolare, per la valida autenticazione della sottoscrizione del titolare del diritto da parte del difensore nominato, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo, in tal misura equitativamente fissata, tenuto conto del profilo e dell'entità della colpa riconoscibile nella condotta processuale adottata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deliberato, in Roma, il giorno 21 Febbraio 2008. Il esidenteesCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE]
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA MM 10 APR. 2008
DIC M
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R
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Maria Angelilli R
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