Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cod. pen.) con il possibile aumento fino al triplo o diminuzione fino ad un terzo, le condizioni economiche del reo non hanno natura di circostanze aggravanti ex art. 101 legge 689 del 1981, e pertanto non debbono essere contestate preventivamente, con la conseguenza che le parti processuali hanno l'onere di provare le proprie deduzioni sulle condizioni patrimoniali e il giudice ha il dovere di motivare il proprio convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45482 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Pietro - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1198
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 025464/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG XI N. IL 26/11/1959;
avverso SENTENZA del 16/02/2004 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.2.2004, il Tribunale di Rimini condannava EN NC alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, a norma dell'art. 133 bis c.p., ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998 per avere assunto alla proprie dipendenze una cittadina extracomunitaria sprovvista di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (accertato in Rimini in data 11.5.2000).
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 133 e 133 - bis c.p., sull'assunto che il giudicante non aveva osservato i criteri previsti per il superamento del limite massimo della pena pecuniaria edittale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento, non sussistendo i denunciati vizi logici e giuridici della motivazione in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'art. 133-bis c.p.. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 133-bis c.p., le condizioni economiche del reo che legittimano l'aumento fino al triplo della pena pecuniaria non debbono essere previamente contestate all'imputato come "circostanza", poiché, a seguito della modifica apportata dall'art. 101 l. 24 novembre 1981 n. 689, agli art. 24 e 26 c.p., dette condizioni sono state eliminate dal titolo secondo del codice penale ed inserite nell'art. 133 bis dello stesso codice fra i criteri di applicazione della pena;
tale diversa collocazione ha comportato l'eliminazione del carattere di "circostanza" di dette condizioni economiche e la configurazione di esse come parametro di riferimento ai fini della determinazione della pena: pertanto l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di un reato punibile con pena - solo o anche - pecuniaria, deve svolgere ogni difesa anche in relazione al possibile aumento fino al triplo del massimo della pena edittale, mentre alla accusa spetta l'onere di fornire prova della particolarmente elevata consistenza patrimoniale del reo ed al giudice l'obbligo di svolgere un ponderato e completo apprezzamento della detta situazione economico-patrimoniale, dando adeguata e congrua motivazione delle scelte al riguardo operate nonché degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento (Cass., Sez. 3^, 8 ottobre 1996, Paterno, rv. 206467). Alla luce di tali principi va riconosciuta la congruenza logica e giuridica dell'apparato argomentativo che sorregge l'operazione di determinazione della pena pecuniaria, in quanto il giudice di merito ha indicato le precise ragioni per cui la sanzione, anche se applicata nella misura massima (euro 3.098), risulterebbe inadeguata rispetto all'elevata capacità economica dell'imputato, il quale è titolare di un laboratorio di pelletteria nel quale lavorano vari dipendenti, onde deve considerarsi giustificato l'aumento della pena pecuniaria fino all'importo di 5.000 euro.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004