Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45482
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

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Ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133 bis cod. pen.) con il possibile aumento fino al triplo o diminuzione fino ad un terzo, le condizioni economiche del reo non hanno natura di circostanze aggravanti ex art. 101 legge 689 del 1981, e pertanto non debbono essere contestate preventivamente, con la conseguenza che le parti processuali hanno l'onere di provare le proprie deduzioni sulle condizioni patrimoniali e il giudice ha il dovere di motivare il proprio convincimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45482
    Data del deposito : 4 novembre 2004

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